Cassation court allows appeal against tax agency, overturning lower court's fee compensation due to lack of legal complexity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court accepted the appeal filed by Luciano Lucente against a Rome Tribunal judgment that compensated litigation costs. The appellant argued that total fee compensation was illegal because the second-instance appeal was fully granted, citing Articles 91 and 92 of the Code of Civil Procedure. The court ruled that fee compensation without reciprocal loss is permitted only for novel legal issues or complex matters, rejecting the case as lacking such complexity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 91 c.p.c.; Art. 92 c.p.c.: Compensation of litigation costs in the absence of reciprocal loss is permitted only for absolute novelty of the issue or change in jurisprudence, not for simple or non-complex legal questions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
per procura alle liti in calce al ricorso dall’Avvocato Simona Di Fonso, elettivamente domiciliatapresso il suo studio in Roma, via Francesco De Sanctis n.
15. Ricorrenti contro Roma Capitale Agenzia delle Entrate Riscossione. Intimate avverso la sentenza n. 889 /20 22 del Tribunale di Roma , depositata ol 20. 1 . 2022. Udita la relazione svolta dal consigliere Mario Bertuzzi nella camera di consiglio del 14. 2. 2023. Fatti di causa e ragioni della decisione Con atto notificato il 18. 7. 2022 Luciano Lucente ha proposto ricorso, sulla base di un solo motivo,per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma R.G. n. 18121/2022.n. 889 del 20 gennaio 2022, che, accogliendo il suo appello, aveva riformato la decisione di primo grado nella parte in cui lo aveva condannato a pagare le spese di lite in favore della convenuta Roma Capitale, compensando integralmente le spese del giudizio di secondo grado.
Roma Capitalee l’ Agenzia delle Entrate Riscossione non hanno svolto attività difensiva. La causa è stata avviata in decisione in adunanza camerale non partecipata. Parte ricorrente ha depositato memoria. Preliminarmente deve darsi atto che la memoria depositata dal ricorrente è inammissibile, atteso che il suo contenuto è del tutto estraneo all’oggetto del ricorso. L’unico motivo di ricorsodenunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese del secondo grado di giudizio “attesa la questione di diritto affrontata priva di alcuna complessità, istruttoria e celerità del grado (due udienze)”.Sostiene al riguardo il ricorso che la statuizione di compensazione delle spese è illegittima, essendo stata disposta al di fuori delle ipotesi previste dalla legge, tenuto conto che l’appello era stato integralmente accolto.
Il motivo è fondato. La vigente formulazione dell’art. 92, secondo comma, c.p.c., introdotta dall'art. 13 d.l. 12 settembre 2014, n. 132, e modificato, in sede di conversione, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162, come integrata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, consente la compensazione totale o parziale delle spese, in assenza di reciproca soccombenza, soltanto nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti ovvero se sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Tra queste palesemente non rientra l’ipotesi in cui la questione risolta dal giudicante non sia complessa ovvero non richieda atti di istruzione. Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio. R.G. n. 18121/2022.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alTribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 febbraio 2023. Il Presidente Rosa Maria Di Virgilio