Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to improper re-examination of facts and merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible because the lower court correctly resolved the dispute regarding the validity of a share purchase agreement and the return of funds. The appellants attempted to challenge the factual findings by alleging the other party's breach, but the court found this constituted an impermissible re-examination of the case merits. Consequently, the court ruled that the Supreme Court cannot substitute its judgment on facts already established by the trial and appellate courts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360-bis, n. 1 c.p.c.; Art. 348-bis c.p.c.: The Supreme Court must declare an appeal inadmissible if the applicant attempts to re-examine the facts or merits of the case, as the Court's function is limited to reviewing the legal application of established facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13183/2022 R.G. proposto da: SUPERFLASCH SAS DI FERRARI LUCIANO C E MOKAMBO SNC, rappresentate e difese dall’avvocato LEONARDO PIGHIN; –ricorrenti– contro CORTESI GIORGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NOMENTANA 861/R, presso lo studio dell'avvocato ANDREA ORDINE, che lo rappresenta e difende; –controricorrente- avverso la sentenza n. 2801/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/04/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2023 dal Consigliere Dott.
GIUSEPPE GRASSO; Osserva 1. Giorgio Cortesi con atto di citazione dedusse di avere stipulato un accordo con la s.n.c. Mokambo e la s.a.s. Superflasch di Ferrari Luciano C. in base al quale le due predette società si erano impegnate ad acquistare azioni per un controvalore di € 150.000,00 della Proteus Medica s.p.a., da trasferire al Cortesi; che in virtù dell’accordo quest’ultimo aveva rilasciato due assegni ognuno recante l’importo di € 50.000,00, che erano stati regolarmente incassati; che successivamente Luciano Ferrari aveva comunicato che era venuta meno l’intenzione di cedere le predette azioni e che vana era rimasta la richiesta di restituzione dell’importo versato, aveva chiesto risolversi il contratto di cessione di azioni per grave inadempimento delle due controparti, con condanna delle medesime alla restituzione dell’importo versato, nonché al risarcimento del danno e, in via di subordine fosse ravvisata la nullità, inefficacia, inesistenza del rapporto contrattuale, con restituzione della somma indebitamente percepita e la condanna al risarcimento del danno; in via ulteriormente gravata, constatato l’ingiusto arricchimento delle convenute, condannarsi le medesime alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
2. Il Tribunale, affermata, in contrasto con la tesi delle convenute, la sussistenza dell’accordo, dimostrato anche dallo scambio epistolare, e che le due società non erano mai entrate in possesso delle azioni Proteus Medica, accolse la domanda attorea principale di risoluzione del contratto, con condanna alla restituzione della somma di € 50.000,00 a carico di ciascuna delle due società.
3. La Corte d’appello di Roma, investita dall’impugnazione delle due convenute soccombenti, sia pure con diversa motivazione, confermò la decisione di primo grado. 3.
1. In particolare la sentenza d’appello, confermata la sussistenza dell’accordo, sulla scorta dell’apprezzamento delle risultanze istruttorie, non essendo possibile stabilire a quel delle parti sia imputabile il mancato compimento dell’affare, (…) ritiene che non sussistano i presupposti né, da un lato, per dichiarare la risoluzione dell’accordo preliminare per inadempimento delle società appellanti né, dall’altro per disporre la condanna del Cortesi all’adempimento del contratto e ritenere la legittimità del recesso operato implicitamente dalle società appellanti con la domanda di declaratoria di legittimità di ritenzione della caparra.
Tuttavia, considerato che le contrapposte manifestazioni di volontà, pur estranee ad un mutuo consenso negoziale risolutorio, sono dirette all’identico scopo dello scioglimento negoziale (Cass. civ. ord.19706 del 21/09/2020) ogni accordo preliminare tra le parti va dichiarato risolto ed essendo divenuta priva di causa la dazione della somma di euro 100.000,00 da parte del Cortesi, va confermata la condanna delle appellanti alla restituzione della complessiva somma rispettivamente ricevuta di euro 50.000,00 .
4. Avverso la statuizione d’appello Mokambo s.n.c. e Superflasch s.a.s. ricorrono sulla base un solo motivo. Resiste con controricorso Giorgio Cortesi.
5. I ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1453 e 1458 cod. civ. Assumono i ricorrenti che la decisione si poneva in contrasto con le prove, dalle quali era emerso che il Cortesi non aveva dimostrato di avere convocato le ricorrenti innanzi a un notaio al fine di far luogo alla compravendita, né ha mai azionato un giudizio volto all’accertamento dell’inadempimento delle stesse . Inoltre, in data 9/7/2008 e 16/7/2008 le ricorrenti avevano inviato lettera raccomandata di diffida all’adempimento. In definitiva la corte di merito, per le ricorrenti aveva operato una errata ricostruzione della fattispecie con conseguente errore giudiziario . Non vi era stato nessun inadempimento delle esponenti e nessuna delle parti aveva avanzato domanda di risoluzione contrattuale. 5.
1. Il motivo non supera lo scrutinio d’ammissibilità poiché non coglie la “ratio decidendi”, in quanto la corte d’appello non ha addebitato inadempimento colpevole ad alcuna delle parti, e, di conseguenza, neppure alle ricorrenti, ma ha applicato il ben diverso principio secondo il quale, quando i contraenti richiedano reciprocamente la risoluzione del contratto, ciascuno attribuendo all'altro la condotta inadempiente, il giudice deve comunque dichiarare la risoluzione dello stesso, atteso che le due contrapposte manifestazioni di volontà, pur estranee ad un mutuo consenso negoziale risolutorio, sono tuttavia, in considerazione delle premesse contrastanti, dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale (Sez. 6, n. 19706, 21/09/2020, Rv. 658794; conf., Cass. nn. 767/2016, 26907/2014).
In conclusione, la Corte locale non ha attribuita a nessuna delle parti la mancata stipulazione del contratto definitivo e, dovendosi considerare sciolto il contratto per le esposte ragioni, le ricorrenti non avrebbero potuto trattenere senza titolo le somme loro versate dalla controparte. Per altro la doglianza propone una inammissibile lettura delle emergenze di causa e dello scrutinio di merito delle prove nella parte in cui sostiene il colpevole inadempimento del Cortesi, motivatamente escluso dalla Corte d’appello. È del tutto palese che attraverso la denunzia di violazione di legge ilricorrente sollecita - non determinando essa, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente -un improprio riesame di merito (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459).
6. Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti".
7. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo.
8. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pre