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Ordinanza — n. 7456/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on possession costs, ruling compensation based on overall litigation outcome is correct.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7456/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting arguments regarding the improper calculation of possession phase costs. The lower court correctly compensated expenses based on the reciprocal partial success of both parties, treating the possession phase as a continuation of the main trial rather than a separate judgment. The Supreme Court affirmed that the overall litigation outcome dictates cost allocation, rendering the specific complaints about phase distinctions without merit.

Regesto Legislator

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Art. 91, 92, 134 cod. proc. civ.; The regulation of litigation costs follows the overall outcome of the dispute, and compensation based on reciprocal partial success is valid when no specific ground for separate phase liquidation is raised.

Parole chiave

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litigation costs allocation possession phase proceedings reciprocal partial success overall litigation outcome inadmissible appeal cost compensation rules Cassazione ordinanza restituzione della proprietà

Disposizioni normative citate

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Art. 91 cod. proc. civ.
Art. 92 cod. proc. civ.
Art. 134 cod. proc. civ.
Art. 118 disp. attuaz. cod. proc. civ.
Art. 360-bis, n. 1 cod. proc. civ.
643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n.
Art. 334, comma 2 cod. proc. civ.
civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod.
Art. 348-bis cod. proc. civ.
civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art.
Art. 606 c.p.p.
e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti".
D.P.R. n. 115/02, Art. 13, comma 1-quater
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R.
artt. 134 cod. proc. civ
Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione degli artt. 134 cod. proc. civ., 118 disp.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 4845/2012
Anche dopo la novella del 2005, che ha reso il procedimento possessorio a struttura bifasica eventuale, la fase di merito non dà luogo a un diverso giudizio, costituendo, piuttosto, la prosecuzione del medesimo iniziato in via interdittale (cfr., ex multis, Cass. n. 4845/2012).
Sez. L. n. 11423, 1/6/2016
Cass. n. 9064/2018
sent. n. 32061/2022
sent. n. 7155, 21/3/2017
(sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv.
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Ordinanza — n. 28688/2024 — snciv
Court of Cassation allows appeal on property valuation criteria, rejecting ISTAT index for real estate market factors.
Sentenza — n. 37149/2022 — snpen
Italian Court dismisses appeal claiming preventive seizure expired due to procedural errors and conflicting administrative orders.
Sentenza 379/2007
Italian Constitutional Court dismisses challenge to civil code articles on possession proceedings costs allocation. The court rejects the argument that the lack of explicit cost rules violates constitutional principles. It holds that the principle of judicial economy requires the judge to rule on costs even in provisional possession orders. The court refuses to create a new interpretative principle through an addendum. The decision upholds the current statutory framework regarding cost allocation in possession proceedings. The court emphasizes that the principle of judicial economy requires the judge to rule on costs even in provisional possession orders. The court refuses to create a new interpretative principle through an addendum. The decision upholds the current statutory framework regarding cost allocation in possession proceedings.
Ordinanza — n. 5205/2025 — snciv
Cassation court dismisses appeal for inadmissibility of set-off claim due to procedural defects and lack of certainty.
Ordinanza — n. 25744/2025 — snciv
Cassation court dismisses appeal regarding landlord's claim for damages due to tenant's non-payment and early return of leased property.

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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7670/2022 R.G. proposto da: SCAGLIOLA EMANUELA MARIA EUGENIA, rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRO FACCHINO; –ricorrente– contro MICHELETTI MAURO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ATTILIO FRIGGERI 106, presso lo studio dell'avvocato MICHELE TAMPONI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato EMIDIA ZANETTI VITALI; –controricorrente- avverso la sentenza n. 2766/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 28/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023 dal Consigliere Dott.

GIUSEPPE GRASSO; Osserva Della vicenda processuale, per quel che residua d’utile, basti ricordare quanto appresso: a conclusione della fase interdittale, venne rigettata la domanda di tutela possessoria avanzata da Maria Eugenia Scagliola nei confronti di Mauro Micheletti; rigettate in primo grado le domande di reintegrazione e risarcitoria, la Corte d’appello di Milano dichiarò cessata la materia del contendere in ordine alla pretesa possessoria, essendo stato il bene restituito alla Scagliola, e rigettò la domanda di risarcimento del danno.

Sul presupposto che la Scagliola avrebbe dovuto considerarsi vittoriosa quanto allo spoglio, per soccombenza virtuale della controparte, e soccombente quanto alla domanda di risarcimento del danno; considerata la reciprocità della soccombenza, la Corte di merito compensò le spese in relazione alla fase cautelare, al primo e al secondo grado. La Scagliola ricorre avverso la statuizione d’appello sulla base di quattro motivi e l’intimato resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Le doglianze aggrediscono tutte il capo della sentenza con il quale sono state regolate le spese come sopra riportato.

In particolare, con il primo motivo, viene denunciata violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. per la mancata liquidazione delle spese della fase interdittale. Con il secondo motivo, violazione delle medesime norme per essere state compensate le spese, senza tener conto della diversa consistenza delle domande proposte. Con il terzo motivo, violazione delle medesime norme, avuto riguardo all’esito complessivo della lite, che non avrebbe giustificato la compensazione. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione degli artt. 134 cod. proc. civ., 118 disp. attuaz. cod. proc. civ. e 91 cod. proc. civ., per avere utilizzato formula motivazionale che non consentiva di cogliere le ragioni del convincimento del giudice.

Il complesso censuratorio, vagliato nel suo insieme, risulta infondato. Anche dopo la novella del 2005, che ha reso il procedimento possessorio a struttura bifasica eventuale, la fase di merito non dà luogo a un diverso giudizio, costituendo, piuttosto, la prosecuzione del medesimo iniziato in via interdittale (cfr., ex multis, Cass. n. 4845/2012). Di conseguenza, la Corte d’appello ha correttamente statuito sulle spese tenendo conto del complessivo esito della lite, senza distinzione di fasi, in conformità al principio enunciato da questa Corte, secondo il quale il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Sez.

L. n. 11423, 1/6/2016, Rv.. 639931; conf. Cass. n. 9064/2018). In ragione di quanto sopra risulta irrilevante la censura mossa con il quarto motivo, giustificandosi la decisione di compensazione con la reciproca soccombenza. Infine, deve osservarsi che assai di recente le S.U. (sent. n. 32061/2022) hanno chiarito non essere consentita la condanna della parte vittoriosa, sia pure in parte, alle spese in favore di quella soccombente; ma qui la situazione è ben diversa, trovandosi entrambe le parti nella medesima situazione di parziale soccombenza, il cui peso viene insindacabilmente vagliato dal giudice del merito.

Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti".

Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo. Non sussistono, tuttavia, le condizioni per riscontrare nella condotta del ricorrente l’ipotesi della responsabilità aggravata evocata dal controricorrente. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricor