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Sentenza — n. 7448/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation rejects short appeal term acceleration for third-party oppositions under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7448/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision regarding the notification of a third-party opposition. The appellant argued that the opposition should trigger the shortened appeal period intended for parties, while the appellee contended that the opposition is a distinct extraordinary remedy. The court ruled that the notification of a third-party opposition does not equate to the notification of the original judgment for the purpose of accelerating the appeal term, as the opposition initiates a new independent action rather than a procedural acceleration.

Regesto Legislator

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Art. 325 c.p.c.; Art. 404 c.p.c.: The notification of a third-party opposition does not trigger the shortened appeal period for other remedies, as the opposition constitutes a new independent action aimed at annulment rather than procedural acceleration.

Parole chiave

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third party opposition short appeal term notification equivalence acceleration of judgment civil procedure code rivendicazione della proprietà diritto di proprietà fondo espropriato

Disposizioni normative citate

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Art. 325 c.p.c.
A seguito di rinotifica, si è costituita in giudizio Anna Donadio, eccependo l’inammissibilità dell’appello principale per mancato rispetto del termine ex art. 325 c.p.c. e per inesistenza della notificazione dell’atto di appello.
Art. 404 c.p.c.
Sulla base dell’illustrato principio, la Corte territoriale ha ritenuto che la notificazione, eseguita nei confronti dell’Agenzia del Demanio e del Ministero dell’Economia delle Finanze, dell’atto di citazione in opposizione ex art. 404 c.p.c. proposto dal Comune di Francavilla in Sinni avverso la sentenza n.
art. 325 c.c
A seguito di rinotifica, si è costituita in giudizio Anna Donadio, eccependo l’inammissibilità dell’appello principale per mancato rispetto del termine ex art. 325 c.p.c.
art. 325 c.p
A seguito di rinotifica, si è costituita in giudizio Anna Donadio, eccependo l’inammissibilità dell’appello principale per mancato rispetto del termine ex art. 325 c.p.c.
art. 404 c.p
Sulla base dell’illustrato principio, la Corte territoriale ha ritenuto che la notificazione, eseguita nei confronti dell’Agenzia del Demanio e del Ministero dell’Economia delle Finanze, dell’atto di citazione in opposizione ex art. 404 c.p.c.
art 378 c.p
In prossimità dell’udienza pubblica, il Comune ricorrente ha depositato memoria ex art 378 c.p.c.
art. 140 c.p
art. 395 c.p
art. 326 c.p
Invero, il codice processuale conosce - accanto alla previsione di un termine di impugnazione normale - il tradizionale istituto, di natura privatistica, della notificazione della sentenza a cura della parte interessata, ai fini della decorrenza del termine breve (art. 326 c.p.c.).

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6278 del 4 marzo 2019
In altri termini, la parte che ne ha interesse attiva un sollecito, affinché in tempi rapidi la controparte decida se impugnare oppure no (Sez. U, n. 6278 del 4 marzo 2019).
Sez. U., n. 11092 del 26 luglio 2002
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Testo completo

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.27124/2018 R.G. proposto da : COMUNE DI FRANCAVILLA IN SINNI, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA SAN BERNARDO N 101, presso lo studio dell’avvocato CANCRINI ARTURO (CNCRTR55C13H501S) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro DONADIO ANNA, elettivamente domiciliatain ROMA VIA DEL SERAFICO, 106, presso lo studio dell’avvocato TORRE GIUSEPPE (TRRGPP64B04A756Y) rappresentatae difesa dall'avvocato FERRARI FRANCESCO (FRRFNC71R03E919P) -controricorrente- nonchécontro DONADIO ANTONIO, AGENZIA DEL DEMANIO, CIANCIO ROSA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO POTENZA n. 370/2018 depositata il 07/06/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2023 dal Consiglieredr. MAURO MOCCI . FATTI DI CAUSA Giuseppe Antonio Donadio ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lagonegro, l’Agenzia del Demanio per sentir dichiarare che, per effetto dell’usucapione, egli era divenuto esclusivo possessore/proprietario del fondo sito in Francavilla in Sinni tra via De Gasperi e via Matteo Cosentino, individuato al N.C.T. al foglio 10, particelle n. 551 e n. 664. Il Tribunale, con sentenza del 1° aprile 2015, ha accolto la domanda dichiarando Giuseppe Antonio Donadio proprietario, per effetto di usucapione, del fondo sito in Francavilla in Sinni, come sopra identificato, respingendo le ulteriori domande.

Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia del demanio hanno proposto appello, evidenziando peraltro che, in pendenza di lite, il fondo era stato acquisito dal Comune di Francavilla in Sinni, sicché, configurandosi il litisconsorzio necessario tra dante causa e successore a titolo particolare, si sarebbe dovuto estendere il contraddittorio al predetto Comune. Con comparsa depositata in data 22 febbraio 2016, si è costituito il Comune di Francavilla in Sinni, aderendo alle ragioni spese dagli appellanti e formulando appello incidentale tardivo ad adiuvandum affinché, in riforma della sentenza di primo grado, fosse dichiarato il diritto di proprietà esclusiva del fondo oggetto del giudizio in capo allo stesso Comune.

All’udienza del 12 aprile 2016, gli appellanti hanno dedotto che il procuratore domiciliatario di Giuseppe Antonio Donadio era deceduto. Concesso termine per la rinnovazione della notificazione dell’atto di appello e dell’atto di appello incidentale tardivo ad adiuvandum, si è costituita in giudizio Rosa Ciancio, moglie ed erede di Giuseppe Antonio Donadio, frattanto deceduto il 2 dicembre 2015, la quale ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità dell’appello principale per mancato rispetto del termine ex art. 325 c.c. e per inesistenza della notificazione dell’atto di appello eseguita nei confronti del domiciliatario di Giuseppe Antonio Donadio, allorquando lo stesso domiciliatario era già deceduto, nonché l’improcedibilità dell’appello principale per omessa rituale rinnovazione della notificazione nei confronti di Anna Donadio, erede di Giuseppe Antonio Donadio.

Non si è invece costituito l’altro erede Antonio Donadio. A seguito di rinotifica, si è costituita in giudizio Anna Donadio, eccependo l’inammissibilità dell’appello principale per mancato rispetto del termine ex art. 325 c.p.c. e per inesistenza della notificazione dell’atto di appello. Con ordinanza pronunciata il 4 luglio 2017, la Corte d’appello, ritenuta la necessità di assumere la decisione sulle eccezioni processuali articolate dagli eredi di Giuseppe Antonio Donadio, ha fissato l’udienza di precisazione delle conclusioni e, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato inammissibile, per tardiva proposizione, l’appello principale proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’Agenzia del Demanio e la conseguente perdita di efficacia dell’appello incidentale tardivo ad adiuvandum proposto dal Comune di Francavilla in Sinni.

In particolare, la Corte ha premesso di anteporre l’esame dell’eccezione di inammissibilità dell’appello principale per mancato rispetto del termine di legge ex art. 325 c.p.c. a quello delle ulteriori eccezioni di inammissibilità dell’appelloprincipale (e cioè di inesistenza della notificazione dell’atto di appello per essere stato notificato nei confronti del domiciliatario di Giuseppe Antonio Donadio allorquando lo stesso domiciliatario era già deceduto, nonché per inesistenza e/o nullità insanabile della rinnovazione della notificazione ordinata dalla Corte distrettuale con ordinanza pronunciata all’udienza del 12 aprile 2016).

La Corte territoriale ha, quindi, accolto l’eccezione di inammissibilità del gravame per tardiva proposizione dello stesso, sul presupposto della intervenuta legale conoscenza in data 8 maggio 2015, ad opera di tutte le parti, della sentenza impugnata in ragione dell’opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., proposta avverso la medesima sentenza dal Comune di Francavilla in Sinni con atto notificato l’8 maggio 2015 a tutte le parti del giudizio di primo grado. La Corte, in particolare, ha rilevato come emerga dagli atti del giudizio che: -la sentenza n. 33/2015, pronunciata dal Tribunale di Lagonegro a definizione del giudizio di primo grado, è stata emessa il 1 aprile 2015 ed è stata pubblicata in pari data; - il Comune di Francavilla in Sinni, rimasto estraneo al giudizio di primo grado, ha impugnato la predetta sentenza con opposizione di terzo ex art.404 c.p.c., notificando il relativo atto di citazione in data 28 aprile 2015 a tutte le parti del giudizio di primo grado a mezzo del servizio postale (atto spedito il 6 maggio 2015 e ricevuto da Giuseppe Antonio Donadio l’8 maggio 2015, dall’Agenzia del Demanio l’11 maggio 2015 e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato l’8 maggio 2015).

La Corte ha, dunque, evidenziato che, secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, la notifica di un’impugnazione avverso una sentenza integra conoscenza legale della sentenza medesima ed equivale (sia per la parte notificante che per la parte destinataria) alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre altra impugnazione. Sulla base dell’illustrato principio, la Corte territoriale ha ritenuto che la notificazione, eseguita nei confronti dell’Agenzia del Demanio e del Ministero dell’Economia delle Finanze, dell’atto di citazione in opposizione ex art. 404 c.p.c. proposto dal Comune di Francavilla in Sinni avverso la sentenza n. 33/2015, costituiva per entrambi i predetti enti conoscenza legale della sentenza in questione, equivalendo a notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre altra impugnazione.

Pertanto, ha concluso la Corte, l’appello avrebbe dovuto essere notificato entro il termine di 30 giorni dalla notificazione dell’atto di citazione in opposizione ex art. 404 c.p.c. Tale termine, tuttavia, non risultava rispettato, avendo i suddetti enti proposto appello in data 31 ottobre 2015. Ne sarebbero conseguite, ha concluso il giudice di secondo grado, l’inammissibilità dell’appello principale per tardività e la perdita di efficacia dell’appello incidentale tardivo ad adiuvandum pr oposto dal Comune di Francavilla in Sinni. Il Comune di Francavilla in Sinni, con ricorso notificato in data 13 settembre 2018, ha chiesto, mediante un unico motivo, la cassazione della sentenza della Corte d’Appello, dichiaratamente notificata in data 15 giugno 2018.

Rosa Ciancio, Antonio Donadio, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia del Demanio sono rimasti intimati mentre Anna Donadio si è costituita con controricorso chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità del ricorso per non essere stato validamente notificato ad Antonio Donadio e, in ogni caso, il rigetto del ricorso. Il Comune ricorrente ha, in proposito, dedotto di aver provveduto alla rinnovazione della notifica ad Antonio Donadio e che tale notifica risultava essere andata a buon fine. In subordine, il Comune ha chiesto l’autorizzazione ad integrare il contraddittorio ai sensi dell’art. 331 e 337 bis c.p.c. nei confronti degli intimati non costituitisi in giudizio.

In prossimità dell’udienza pubblica, il Comune ricorrente ha depositato memoria ex art 378 c.p.c. Nella sua requisitoria scritta, il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento dell’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata da Anna Donadio, e, in subordine, per l’accoglimento del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1) La Corte deve preliminarmente chiarire che la notifica del ricorso per cassazione ad Antonio Donadio appare rituale. 1.1) La prova è stata allegata all’istanza depositata dalla parte ricorrente: da essa risulta che l’atto di rinnovazione della notifica del ricorso venne depositato presso la casa Comunale del Comune di Francavilla in Sinni, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., non avendo l’Ufficiale Giudiziario rinvenuto presso la residenza di Via Silvio Spaventa n. 7 alcuna persona tra quelle abilitate a riceverla.

E’ altresì stato allegato l’atto con cui l’Ufficiale Giudiziario provvide a lasciare in cassetta l’avviso al destinatario: il documento è la ricevuta n. 3649A datata 18 ottobre 2018, ossia l’avviso di ricevimento dell’atto spedito con raccomandata n. 78760048443-5, che conferma come la stessa sia stata immessa in cassetta, come sia stata spedita la comunicazione di avvenuto deposito e come l’atto non sia stato ritirato nei dieci giorni, il che dunque determina la prova finale del perfezionamento della notifica. 1.2) La controricorrente sostiene che, in base al certificato di residenza anagrafica, Antonio Donadio risiederebbe in Francavilla in Sinni, Via Silvio Spaventa n. 7 interno 2, e non invece, come riportato nella relata di notifica, in Via Silvio Spaventa n. 7. 1.3) Tuttavia, “Ai fini della notificazione a mezzo del servizio postale è sufficiente individuare la residenza attraverso l'indicazione della via e del numero civico, con la conseguenza che l'eventuale indicazione erronea dell'interno o del piano è irrilevante, qualora, secondo la valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se immune da vizi logici e giuridici, l'agente postale abbia tuttavia individuato nell'edificio l'esatto appartamento”. (Sez. 5 n. 22983 del 17 agosto 2021;

Sez. 3, n. 2884 del 14 febbraio 2005).

2) Con l’unico motivo che ha articolato, il ricorrente, lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 325, 326, 327, 335 e 404 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d’appello ha dichiarato l’inammissibilità del gravame proposto dal Ministero dell’Economia delle Finanze e dall’Agenzia del Demanio. 2.1) La Corte d’appello, ha osservato il Comune di Francavilla in Sinni, ha affrontato in maniera laconica il tema dell’equipollenza tra la notifica dell’impugnazione e la notifica della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, richiamando la giurisprudenza riferita alla revocazione ex art. 395 c.p.c., che non si attaglierebbe al caso di specie. 2.2) Ed invero, ha evidenziato il ricorrente, l’opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., pur essendo un’impugnazione, non ha i caratteri propri degli altri mezzi: non è uno strumento della parte processuale e, di regola, neanche presume un vizio della sentenza, sostanziandosi piuttosto nella deduzione di una situazione incompatibile con quella accertata in giudizio mediante la pronunzia contrastata.

Più correttamente, ha dedotto il Comune, la Corte d’appello avrebbe dovuto fare riferimento a quella giurisprudenza che invece ritiene che la notifica di un atto di impugnazione, pur presupponendo la pronuncia della sentenza, non implichi che la stessa sia legalmente conoscibile in tutti i punti dalla parte che subisce l’impugnazione. 2.3) La Corte, dunque, ha rilevato il ricorrente, non avrebbe potuto assimilare la notifica dell’atto di opposizione di terzo alla notifica della sentenza, posto che il Comune di Francavilla in Sinni non era parte del giudizio di primo grado ed i fatti dedotti dai soggetti processuali avanti il Tribunale esulavano da quelli rappresentati dall’ente con opposizione di terzo.

3) Il motivo è fondato. 3.1) La Corte d’appello ha mostrato di recepire il principio, più volte ribadito da questa Suprema Corte, secondo cui la notificazione di un'impugnazione equivale (sia per la parte notificante, che per la parte destinataria) alla notificazione della sentenza stessa, ai fini della decorrenza del termine breve per proporre altro tipo di impugnazione, la cui tempestività va accertata non soltanto con riguardo al termine di sei mesi dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di cui all'art. 325 c.p.c., salva l'ipotesi di sospensione del termine di impugnazione, ove prevista dalla legge (Sez. 2, n. 474 del 10 gennaio 2019;

Sez. 3, n. 26427 del 20 novembre 2020; Sez. 3 n. 28131 del 14 ottobre 2021). 3.2) Il suddetto principio non può però trovare applicazione riguardo all’opposizione di terzo. Invero, il codice processuale conosce - accanto alla previsione di un termine di impugnazione normale - il tradizionale istituto, di natura privatistica, della notificazione della sentenza a cura della parte interessata, ai fini della decorrenza del termine breve (art. 326 c.p.c.). In tal modo, una parte della causa ha la possibilità di operare un mutamento della situazione giuridica della controparte, assoggettandola ad un termine di impugnazione più breve di quello ordinario.

Questo potere si traduce nella limitazione della facoltà di impugnazione dell’altra parte (destinataria della notifica) entro il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c. ed ha l’evidente finalità di “accelerare la formazione del giudicato”. 3.3) La decorrenza del termine breve non è dunque correlata alla conoscenza legale della sentenza, già esistente per il mero fatto della sua pubblicazione, né alla conoscenza effettiva della stessa, per effetto della comunicazione della cancelleria o della richiesta di copia, ma alla scelta di una parte di assoggettare la controparte ad una pronta decisione in merito all’esercizio del potere d’impugnazione.

In altri termini, la parte che ne ha interesse attiva un sollecito, affinché in tempi rapidi la controparte decida se impugnare oppure no (Sez. U, n. 6278 del 4 marzo 2019). In questo senso, la notifica per equipollente richiamata dalla Corte d’appello non si può estendere all’opposizione proposta dal terzo, il quale non è stato parte del processo da cui è scaturita la sentenza. 3.4) In realtà, anche sotto il profilo dogmatico, l’opposizione di terzo si caratterizza per peculiarità, che solo incidentalmente la fanno ricomprendere fra le impugnazioni (nonostante la sedes materiae codicistica) e la fanno piuttosto classificare come mezz o d’impugnazione straordinario (unitamente alla revocazione, eccetto i numeri 4 e 5 dell’art. 395 c.p.c.).

Intanto, si tratta di un rimedio facoltativo, in contrapposizione alla necessarietà e tassatività dei mezzi d’impugnazione in generale, nel senso che può essere esercitato in alternativa all’azione autonoma di accertamento (Sez. U., n. 11092 del26 luglio 2002). Inoltre, ha carattere demolitorio, giacché dà luogo ad un nuovo processo – e non ad una fase nuova del medesimo processo – configurandosi come l’esercizio di una nuova azione di annullamento, in cui la causa petendi è costituita dal viziodenunciato, ed investendo, fra l’altro, lo stesso giudice del riesame dell’intera vicenda.

Il terzo che propone opposizione ex art. 404 c.p.c. non mira ad accelerare la formazione del giudicato, ma mira piuttosto ad ottenere l’eliminazione dal mondo giuridico della sentenza pronunciata inter alios che contenga una statuizione incompatibile col suo preteso diritto. Se così è, ritenere che la proposizione di impugnazione ex art. 404 c.p.c. da parte del terzo sia equipollente alla notifica della sentenza impugnata finirebbe per sacrificare irragionevolmente la posizione delle parti processuali e non sarebbe in linea con la ratio legislativa sottesa all’art. 326 c.p.c. 3.5) La sentenza impugnata va dunque cassata e, in sede di rinvio, la Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione, si atterrà al seguente principio:

“La notificazione di un'impugnazione equivale (sia per la parte notificante, che per la parte destinataria) alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. per proporre altro tipo di impugnazione, soltanto quando l’impugnazione sia stata proposta da una delle parti della causa, con esclusione della impugnazione proposta dal terzo”.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza i