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Sentenza — n. 7397/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against administrative fine for retaining analog tachograph discs, upholding EU-wide documentation rules.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7397/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected Eliano Bonazza's appeal against an administrative fine imposed for failing to retain tachograph discs for five days. Bonazza argued that the sanction should not apply to analog tachographs, claiming the relevant law only targets digital devices. The court held that the legislative intent and EU regulations require uniform documentation obligations regardless of the recording medium used.

Regesto Legislator

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Art. 174, co. 14 d.lgs. 285/1992; Art. 10, par. 5, lett. ii) reg. CEE 561/06; Art. 19 l. 727/1978: The court establishes that administrative sanctions for tachograph documentation violations apply equally to analog and digital instruments, as the legislative purpose is to ensure general compliance for road safety rather than distinguishing based on technology.

Parole chiave

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tachograph documentation analog vs digital instruments administrative sanctions EU regulation compliance road safety legislation interpretation of law Cassazione appeal gestione di diritti digitali

Disposizioni normative citate

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Art. 174, co. 14 d.lgs. 285/1992
727/1978 poiché l’art. 174, co. 14 d.lgs. 285/1992 punisce solo le infrazioni correlate alla non co rretta tenuta della documentazione concernente le rilevazioni effettuate mediantecronotachigrafo digitale laddove a bordo dell’automezzo in questione era montato un cronota- chigrafo analogico.
Art. 10, par. 5, lett. ii) reg. CEE 561/06
Art. 19 l. 727/1978
Il ricorrente si lamentava che dovevano essere sanzionate anorma dell’art. 19 della l.
Art. 12 Disposizioni sulla legge in generale
Ciò è vero già sulla ba- se dell’art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale, in cui l’intenzione del legislatore è immediatamente affiancata al senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse.
Art. 13, co. 1-quater d.p.r. 115/2002
Inoltre, ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater d.p.r. 115/2002, inserito dall’art.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso iscritto al n.18821/2016, proposto da: BONAZZA ELIANO, domiciliato inRoma, Via Cosseria 2, presso lo stu- dio dell’avv.GIUSEPPE PLACIDI, rappresentato e difeso dall'avv . RO- BERTO NERI; -ricorrente - contro PREFETTURA DI FERRARA, domiciliatain Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che larappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza del TRIBUNALE DI FERRARA n. 94/2016 , depositata il 03/02/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/12/2022 dal cons.REMO CAPONI. 2di 4 – RG 18821/2016 – S2 – PU 07/12/2022 (n. 21) – Caponi est.

Lette le conclusioni del P.M., nella persona del Sostituto Procuratore GeneraleTOMMASO BASILE, che ha concluso per il rigetto del ricorso FATTI DI CAUSA Eliano Bonazza impugnava nel 2015 dinanzi al Giudice di Pace di Ferrara un verbale di accertamento e contestazioni di illecito ammini- strativo emesso dall’Ispettorato del lavoro di Ferrara, con il quale fra l’altro gli veniva addebitato di non aver conservato per almeno 12 mesi dalla registrazione i dischi del cronotachigrafo relativi a 5 gior- nate lavorative dell’ottobre 2014, in violazione degli artt. 10 , par. 5 , lett. ii)reg.

CEE 561/06 e 174, co . 14 d.lgs. 285/1992. Il ricorrente si lamentava che dovevano essere sanzionate anorma dell’art. 19 della l. 727/1978 poiché l’art. 174, co. 14 d.lgs. 285/1992 punisce solo le infrazioni correlate alla non co rretta tenuta della documentazione concernente le rilevazioni effettuate mediantecronotachigrafo digitale laddove a bordo dell’automezzo in questione era montato un cronota- chigrafo analogico. L’opposizione veniva respinta con pronuncia con- fermata in appello con la seguente motivazione: « La tesi dell’appellante, secondo la quale l’apparato sanzionatorio del codice della strada e la relativadisciplina trov a applicazione solo nell’ipotesi in cui ci sì trovi in presenza di strumento digitale e nonanalogico non può essere condivisa, atteso che la disciplina normativa di origine comunitaria […] non ha la funzione di restringere il proprio campo dì applicazione alle sole ipotesi dì violazione commessa con lo strumento digitale, ma piuttosto diestendere anche a tali strumenti il divieto e le conseguenti sanzioni.

Diversamente non si giustificherebbe l’applicazione di sanzioni diverse a seconda che la violazione sia commessa con strumento analogico o digitale ed in tal senso si giusti- fica anche la espressaequiparazione degli apparecchi analogici e digi- 3di 4 – RG 18821/2016 – S2 – PU 07/12/2022 (n. 21) – Caponi est. tali ai fini della sanzione come risultante dalla circolare del Ministero delLavoro e delle Politiche sociali in data 5/8/2010». Ricorre in cassazione Bonazza con un motivo. Resiste la Prefettura di Ferrara con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.

–Con l’unico motivo, sotto specie di violazione del combinato di- sposto degli artt.174, co. 14 d.lgs. 285/1992; artt. 10, par. 5, lett. ii) reg. CEE 561/06; 19 della l. 727/1978; 1 689/1981, si denuncia che il giudice di appello abbia confermato l ’interpretazione estensiva dell’art.174, co. 14 d.lgs. 285/1992 senza indicare da quale contesto o da quale espressa previsione sia stato tratto il convincimento che tale norma ha una portata più ampia di quanto si evince dalla sua formulazione testuale. 2. –Il motivo non è fondato. Gli argomenti spesi dal ricorrente adifesa di una lettura rigidamen- te letterale della normativa in questione pretermettono la considera- zione che la lettera della legge è sempre e solo il dato di partenza dell’opera interpretativa,mai il dato di arrivo.

Ciò è vero già sulla ba- se dell’art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale, in cui l’intenzione del legislatore è immediatamente affiancata al senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse. Ci ò è vero ancora di più quando si ha a che fare con l’impostazione spiccatamente finalistic a della disciplina dell’Unione Europea, alla quale è rimasta fedele la sentenza impugnata, laddove riconosce che, nel caso di specie, la normativa non ha la funzione di restringere il proprio campo dì applicazione ai cronotachigrafi digitali, bensìdi enucleare in via generale gli obblighi correlati alla formazione della documentazione, indipendentemente dal fatto che quest’ultima sia fornita su supporto analogico o digitale .

Una differenziazione di 4di 4 – RG 18821/2016 – S2 – PU 07/12/2022 (n. 21) – Caponi est. trattamento sanzionatorio (anche solo sotto il profilo del quantum della sanzione) a seconda che si tratti di cronotachigrafo analogico o digitalesarebbe priva di ragionevolezza, poiché il senso della discipli- na de quanon si orienta al tipo supporto, ma a ciò che il supporto do- cumenta in vista di controlli a tutela dei dipendenti delle imprese di autotrasporto e, più in generale, della sicurezza della circolazione stradale. In conclusione, il motivo di ricorso è rigettato.

L’infondatezza dell’unico motivo di ricorso determina l’infondatezza di quest’ultimo nel suo complesso. Pertanto, il ricorso deve essere ri- gettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in di- spositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater d.p.r. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17 l. 228/12, si dà atto della sussistenza dei presuppo- sti per il versamento, ad opera della parte ricorrente, dell’ulteriore somma pari al contributo unificato per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorren- te, che liquida in€ 2,000, oltre alle spese prenotate a debito. Sussistono i presupposti per il versamento, ad opera della parte ri- corrente, dell'ulteri