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Ordinanza — n. 7374/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows possession reinstatement claim when prior usucapion judgment proves current possession.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7374/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court allowed Matilde Biotto's claim for possession reinstatement against Francesca Rocco, overturning the lower court's dismissal. Although the defendant argued Biotto lacked current possession, the Court noted a prior final judgment establishing Biotto's ownership via 20-year usucapion. The Court ruled that this prior judgment must be evaluated to verify if the possession it attested to remained current at the time of the alleged dispossession.

Regesto Legislator

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Art. 100 c.p.c.; In possession reinstatement actions, a prior final judgment declaring ownership via usucapion must be evaluated to verify the current possession it attested.

Parole chiave

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possession reinstatement usucapion ordinary current possession res judicata effect dispossession claim proving possession civil procedure prova della proprietà

Disposizioni normative citate

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Art. 124 disp. att. c.p.c.
1409/2019, pubblicata il 2 aprile 2019, notificata il 29 maggio 2019 e passata in cosa giudicata, come da certificazione regolarmente apposta alla copia prodotta, ai sensi dell’art. 124 disp. att. c.p.c.
art. 1158 c.c
art. 124 disp. att. c.p
1409/2019, pubblicata il 2 aprile 2019, notificata il 29 maggio 2019 e passata in cosa giudicata, come da certificazione regolarmente apposta alla copia prodotta, ai sensi dell’art. 124 disp. att. c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13008 del 27/05/2010
Pur postulando la sentenza di accertamento dell’usucapione che il possesso ultraventennale sia maturato al momento in cui è stata proposta la relativa domanda (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13008 del 27/05/2010; Sez.
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9090 del 16/04/2007
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G.4544/2020) proposto da: BIOTTO Matilde (C.F.: BTT MLD 42H43 D325M), elettivamente domiciliata in Roma, via Monte Oppio n. 5, presso lo studio dell’Avv. Francesco Pascucci, che la rappresenta e difende, unitamente all’Avv. Michele Ometto, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro ROCCO Francesca (C.F.: RCC FNC 74E43 L407Q); -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 2539/2019, pubblicata il 18 giugno 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio 2023 dal Consigliere relatore Cesare Trapuzzano; lettala memoria depositata nell’interesse della ricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.

Possesso – Azione di reintegrazione – Possesso attuale dello spogliato – Prova R.G.N. 4544/20 C.C.10/02/2023 FATTI DI CAUSA 1.–Con ricorso depositato il 16 febbraio 2015, Biotto Matilde adiva il Tribunale di Venezia, chiedendo che fosse reintegrata nel possesso degli appezzamenti siti nel Comune di Camponogara, riportati nel catasto terreni di detto Comune ai mappali nn. 238 e 371 del foglio n. 6, di cui era stata spogliata da Rocco Francesca, che aveva recintato tali terreni tra la fine del 2014 e gli inizi del 2015, chiudendo tale recinzione con un lucchetto di cui essa sola aveva le chiavi.

Nella resistenza di Rocco Francesca, con ordinanza del 25 settembre 2015, a conclusione della fase interdittale, l’azione di spoglio era disattesa per difetto di prova dell’attualità del possesso in favore dello spoliatus. Tale ordinanza di rigetto era confermata all’esito del reclamo spiegato, con ordinanza collegiale del 17 febbraio 2016. Con atto di citazione notificato il 6 aprile 2016, Biotto Matilde insisteva nell’accoglimento della domanda di reintegrazione nel possesso, instaurando il merito possessorio. Si costituiva nella fase del merito possessorio Rocco Francesca, la quale insisteva nel rigetto della domanda di reintegrazione nel possesso, negando che l’istante avesse avuto il possesso dei terreni nell’ultimo anno e comunque affermando di avere la piena proprietà di tali terreni e di averli legittimamente recintati.

Nel corso di tale giudizio la ricorrente produceva copia della sentenza n. 1209/2017 del Tribunale di Venezia, che aveva dichiarato la Biotto proprietaria, nei confronti di Rocco Francesca, proprio dei mappali oggetto dell’azione di spoglio nn. 238 e 371, in forza di acquisto per usucapione ordinaria ventennale. Erano prodotte, altresì, ulteriori pronunce che avevano accolto altre azioni possessorie di manutenzione proposte dalla stessa ricorrente in ordine alla signoria di fatto attuata sui medesimi terreni, a fronte di condotte di molestia poste in essere dal marito e dalla madre della Rocco.

Quindi, con sentenza n. 740/2018, depositata il 5 agosto 2018, il Tribunale adito rigettava la domanda di reintegrazione nel possesso dei terreni, confermando che vi era carenza di prova sull’attualità del possesso in testa alla Biotto, nel momento in cui sarebbero stati perpetrati i contestati atti di spoglio. 2.– Biotto Matilde proponeva appello, lamentando che il possesso di entrambi i terreni identificati dai citati mappali seguiva, iure hereditatis, il possesso che su quegli stessi beni era stato esercitato dai suoi genitori, sicché non sarebbe stata onerata di dimostrare il suo possesso attuale sui cespiti.

Si costituiva nel giudizio di gravame Rocco Francesca, la quale resisteva all’impugnazione, ritenendola infondata in fatto e in diritto. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Venezia, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello e, per l’effetto, confermava integralmente la pronuncia impugnata. A sostegno dell’adottata pronuncia il Giudice d’appello rilevava, per quanto interessa in questa sede:

a) che la parte che avesse lamentato lo spoglio aveva l’onere di provare di avere effettivamente esercitato, con carattere di attualità, la signoria di fatto sul bene che si assumeva sovvertita dall’altrui comportamento violento ed occulto;

b) che l’esercizio di detto potere di fatto doveva essere dimostrato in concreto, non potendo l’esistenza e l’estensione di questo essere desunta dal regime legale o convenzionale del diritto reale corrispondente;

c) che, per l’effetto, era irrilevante la dimostrazione del possesso in contestazione in epoca anteriore al momento dello spoglio;

d) che doveva dunque essere confermato il rigetto dell’azione di spoglio per carenza di prova sull’effettivo possesso dei terreni al momento in cui era stata realizzata la recinzione, il cui onere ricadeva sulla stessa parte istante. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, Biotto Matilde. È rimasta intimata Rocco Francesca. 4.–La ricorrente ha presentato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.– Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art.2909 c.c., per avere la Corte di merito disatteso l’azione di reintegrazione nel possesso sulla scorta della ritenuta carenza di prova dell’esercizio del possesso al momento della perpetrazione delle condotte di spoglio, benché fossero passate in giudicato altre pronunce che attestavano l’attualità del possesso in favore della ricorrente su tali cespiti.

Segnatamente, l’istante rileva che la sentenza n. 1209/2017 del Tribunale di Venezia, pubblicata il 23 maggio 2017, ha accertato l’acquisto per usucapione ordinaria ventennale della proprietà dei terreni di cui ai mappali nn. 238 e 371, oggetto dell’azione di reintegrazione nel possesso, ed è stata confermata, in sede di gravame, dalla Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 1409/2019, pubblicata il 2 aprile 2019, notificata il 29 maggio 2019 e passata in cosa giudicata, come da certificazione regolarmente apposta alla copia prodotta.

Inoltre, evidenzia che sono passate in cosa giudicata anche la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 664/2016, riferita al mappale n. 238, e la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 1905/2006, riferita al mappale n. 371, che hanno accolto le azioni di manutenzione nel possesso spiegate dalla Biotto, a fronte di turbative poste in essere da Tietto Marino e Vanzan Marisa, rispettivamente coniuge e madre della Rocco. 2.– Con il secondo motivo la ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1143, 1146 e 2697 c.c. nonché dell’art.115 c.p.c., per avere la Corte territoriale negato l’attualità del possesso al momento della proposizione dell’azione di reintegrazione, trascurandoche la signoria di fatto sui terreni era stata comprovata dalla sentenza passata in giudicato di usucapione, in forza di un possesso in cui lo spoliatus era succeduto dai suoi genitori. 3.– Le due doglianze – che possono essere affrontate congiuntamente, in quanto connesse sul piano logico e giuridico – sono fondate.

Ed infatti, il principio secondo cui, in tema di azione di reintegrazione nel possesso, la produzione del titolo da cui il deducente trae lo ius possidendi può solo integrare la prova del possesso, al fine di meglio determinare e chiarire i connotati del suo esercizio, ma non può sostituire la prova richiesta nel relativo giudizio, avendo il ricorrente l’onere di dimostrare di avere effettivamente esercitato, con carattere di attualità, la signoria di fatto sul bene che si assume sovvertita dall’altrui comportamento violento od occulto (Cass.

Sez. 2, Ordinanza n. 2032 del 24/01/2019; Sez. 2, Sentenza n. 17567 del 31/08/2005; Sez. 2, Sentenza n. 1299 del 07/02/1998), non si estende all’ipotesi in cui il titolo prodotto sia rappresentato da una pronuncia dichiarativa dell’acquisto (a titolo originario) della proprietà per usucapione ordinaria ventennale ex art. 1158 c.c., che attesti la persistenza del potere di fatto al momento in cui è avvenuto il contestato spoglio. Tale titolo, infatti, è dimostrativo dell’attualità del possesso, nel momento in cui è stata consumata la condotta di spoglio, appunto perché l’acquisto per usucapione postula l’esercizio pacifico, continuato e ininterrotto della signoria di fatto sulla res in tale frangente storico.

Nella specie, la sentenza n. 1209/2017 del Tribunale di Venezia, pubblicata il 23 maggio 2017, ha accertato l’acquisto per usucapione ordinaria ventennale della proprietà dei terreni di cui ai mappali nn. 238 e 371, oggetto dell’azione di reintegrazione nel possesso. Tale pronuncia è stata confermata, in sede di gravame, dalla Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 1409/2019, pubblicata il 2 aprile 2019, notificata il 29 maggio 2019 e passata in cosa giudicata, come da certificazione regolarmente apposta alla copia prodotta, ai sensi dell’art. 124 disp. att. c.p.c.

Pur postulando la sentenza di accertamento dell’usucapione che il possesso ultraventennale sia maturato al momento in cui è stata proposta la relativa domanda (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13008 del 27/05/2010; Sez. 2, Sentenza n. 9090 del 16/04/2007), ciò non esclude che la persistenza di tale situazione di fatto sia verificata anche nel corso del giudizio. Ove ciò sia, di tale verifica non può non tenersi conto nel giudizio possessorio. In tale pronuncia si attesta, infatti, il possesso utile ad usucapionem, in favore di Biotto Matilde, successore nel possesso dei suoi genitori, in ordine ad entrambi i terreni di cui ai mappali nn. 238 e 371, rispettivamente destinati a boschetto per la raccolta di legna ad uso domestico e a seminativo, nei confronti di Rocco Francesca, come da deposizioni testimoniali rese all’udienza del 3 novembre 2015, e ciò a fronte di uno spoglio perpetrato tra la fine del 2014 e gli inizi del 2015, sicché detta pronuncia, passata in giudicato, deve essere valutata ai fini di verificarne l’incidenza sul requisito dell’attualità del possesso al momento della consumazione dello spoglio.

Per converso, non rilevano, ai fini della dimostrazione dell’attualità del possesso al momento del perpetrato spoglio (tra la fine del 2014 e gli inizi del 2015), le ulteriori due pronunce evocate, che – sebbene passate in giudicato – si riferiscono alla disponibilità di fatto dei due appezzamenti, in favore di Biotto Matilde, in frangenti storici antecedenti (recte negli anni 1998 - 1999), ossia al tempo dell’integrazione di molestie poste in essere da parti diverse rispetto all’odierna intimata. 4.–In definitiva, il ricorso deve essere accolto.

La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi al seguente principio di diritto e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sullespese del giudizio di cassazione: “In tema di azione di reintegrazione del possesso, allorché il titolo prodotto da cui il deducente trae lo ius possidendi sia rappresentato da una pronuncia dichiarativa dell’acquisto della proprietà per usucapione, passata in cosa giudicata, tale titolo deve essere valutato dal giudice, ai fini dell’accertamento dell’attualità del possesso eventualmente in esso attestato al momento del perpetrato spoglio”.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la cau