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Ordinanza — n. 7371/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on adverse possession, upholding lower court's finding of constructive possession via building construction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7371/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court rejected Bartoccioni Agostino's cassation appeal against the Ancona Court of Appeal's decision denying adverse possession claims by Iacchetti Guerrino. The lower court found that Iacchetti's construction of a new building on the disputed land, despite lacking initial authorization, constituted concrete manifestations of a power corresponding to ownership rights. The Supreme Court affirmed this factual assessment, ruling that such transformative acts are sufficient to establish the necessary elements for acquisitive prescription under Italian civil law.

Regesto Legislator

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Art. 1141 c.c., comma 2; The construction of a new building by a land possessor without the consent of the true owner constitutes a manifestation of dominial claims, thereby integrating the requirements for acquisitive prescription.

Parole chiave

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adverse possession acquisitive prescription constructive possession building construction property rights Italian civil code usucapione aumento delle possibilità di sfruttamento del suolo

Disposizioni normative citate

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Art. 1141 c.c., comma 2
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.
art. 1141 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014
Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27584 del 10/12/2013
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27521 del 19/12/2011
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1296 del 25/01/2010
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12968 del 31/05/2006
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1894-2022 proposto da: BARTOCCIONI AGOSTINO, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II n. 287, presso lo studio dell'avv. LUIGI RINALDI FERRI, rappresentato e difeso dall'avv. BEATRICE SPERANZINI -ricorrente - contro IACCHETTI GUERRINO, rappresentato e difeso dall’avv. DOMENICO FAGIOLI e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - avverso la sentenza n. 715/2021 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 15/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/02/2023 dal Consigliere Dott.

STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Ancona rigettava il gravame proposto di Bartoccioni Agostino avverso la decisione del Tribunale di Urbino, che aveva accolto la domanda di accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione della piena proprietà di un piccolo terreno con sovrastanti fabbricati, proposta dallo Iacchetti in prime cure. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Bartoccioni Agostino, affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso Iacchetti Guerrino. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte controricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto storico e la scorretta configurazione, da parte del giudice di merito, di una presunzione di sussistenza del possesso utile ad usucapionem. Ad avviso del ricorrente, la circostanza –valorizzata dalla Corte distrettuale– secondo cui l’attore, odierno controricorrente, aveva realizzato sul terreno oggetto della domanda un’attività edificatoria non costituirebbe elemento sufficiente a far presumere la sussistenza del possesso di cui anzidetto. Con il secondo e terzo motivo, il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, ma in effetti si duole dell’interpretazione delle risultanze della prova orale fatta propria dalla Corte anconetana.

Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta il vizio di apparenza della motivazione, dolendosi in realtà ancora una volta dell’interpretazione delle deposizioni testimoniali, che sarebbe stata non completa. Le quattro censure, meritevoli di esame congiunto, sono infondate. La Corte di Appello ha valorizzato l’affermazione, contenuta negli scritti difensivi dell’odierno ricorrente, secondo cui lo Iacchetti non si sarebbe limitato alla mera ristrutturazione del manufatto rurale ab origine insistente sul terreno oggetto della domanda di usucapione, ma avrebbe realizzato una nuova fabbrica, peraltro in difetto di idoneo titolo autorizzativo, ottenendo in seguito concessione in sanatoria per dette opere (cfr. pagg. 10 e 11 della sentenza impugnata).

Secondo la Corte marchigiana, tali attività “… sono pienamente idonee a configurare il possesso utile all’acquisto per usucapione trattandosi di manifestazioni concrete di un potere di fatto corrispondente al diritto di proprietà” in quanto “… l’avvenuta trasformazione e la successiva utilizzazione della porzione di terra oggetto di causa, comportante una modifica dell’assetto e della funzionalità dell’area con un palese assoggettamento di questa alla disponibilità dello Iacchetti, ha reso palese l’intendimento di costui di voler sottrarre all’uso altrui detta area estendendo la propria signoria di fatto sulla res in termini di esclusività” (cfr. pag. 11 della sentenza).

Ha poi aggiunto che tale potere di fatto era stato confermato dalle risultanze delle prove testimoniali e che, a loro volta, le deposizioni dei testi avevano trovato corrispondenza nelle fotografie allegate agli atti del fascicolo di merito. Sulla base di tali elementi, ritenuti univoci, sufficienti e concordanti, la Corte distrettuale ha dedotto la prova dell’animus possidendi in capo allo Iacchetti (cfr. pag. 14 della sentenza). La Corte di merito ha inoltre aggiunto che le trattative intercorse tra le parti per l’acquisto di un più ampio appezzamento di terreno non comportavano alcun riconoscimento, da parte del Bartoccini, circa la proprietà dell’area oggetto della domanda in capo allo Iacchetti, e che doveva escludersi, in concreto, anche la sussistenza di un rapporto di mera tolleranza del possesso, posto che la relazione con la res non era stata di breve durata, né aveva avuto limitata incidenza sulla stessa (cfr. pag. 17 del ricorso).

A simile articolata ricostruzione in fatto –certamente idonea ad integrare gli estremi del cd. minimo costituzionale della motivazione, in quanto idonea ad indicare l’iter logico- argomentativo seguito dal giudice di merito– il ricorrente contrappone una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, senza considerare il consolidato principio secondo cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass.

Sez. 3 , Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330). Peraltro, e conclusivamente, l’interpretazione fornita, in concreto, dalla Corte distrettuale è coerente con l’insegnamento di questa Corte, la quale ha avuto agio di affermare che “… la costruzione di un organismo edilizio nuovo, realizzato dal detentore di un terreno su propria iniziativa, senza il consenso, quanto meno tacito, dei proprietari, i soli legittimati al compimento di attività edificatorie sul fondo, costituisce un comportamento suscettibile di manifestare pretese dominicali sul bene, trascendenti i limiti della detenzione, sia pur qualificata, incompatibili con il possesso del titolare del diritto reale, come tali idonee ad integrare gli estremi di un atto d'interversione ai sensi dell'art. 1141 c.c., comma 2” (cfr., in motivazione, Cass.

Sez. 2 , Sentenza n. 27584 del 10/12/2013, Rv. 628846; nonché, richiamate anche in quest’ultima pronuncia, Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 27521 del 19/12/2011 , Rv. 620251; Cass.Sez. 2 , Sentenza n. 1296 del 25/01/2010 , Rv. 611223; Cass. Sez.2, Sentenza n. 12968 del 31/05/2006 , Rv. 589653 ). In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di quella controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stess