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Ordinanza — n. 7312/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeals against appellate court's liability and warranty decisions in construction contract dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7312/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected appeals filed by Meag Munich and Milani Giovanni C. S.R.L. against the Milan Court of Appeal's judgment in a construction contract dispute. The appellants argued for error in fact-finding and the application of warranty laws, but the Court upheld the lower court's evaluation of evidence and contractual interpretation. The decision affirmed that the appellate court's reasoning regarding liability and the exclusion of Manutencoop's warranty was not subject to revision at this level.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 2, c.p.c.; Art. 360, n. 5, c.p.c.; The Supreme Court holds that appellate judgments on fact-finding and evidence evaluation are not subject to cassation review unless clearly erroneous, and generic accusations of false application of warranty statutes without specific interpretative criteria fail.

Parole chiave

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appellate review standards contractual warranty exclusion evidence evaluation error construction contract liability cassation admissibility caso di garanzia nella promessa del fatto di un terzo censura dell'apprezzamento delle prove garanzia delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 2, c.p.c.
4 dell’art. 360 c.p.c., nullità della sentenza per violazione dell’art.
Art. 360, n. 5, c.p.c.
il secondo motivo contesta omesso esame di un fatto storico decisivo ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c.;
Art. 1362 c.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
art. 183 c.p
Milani ha chiesto di chiamare in giudizio la costruttrice Trane e la progettista Pirelli Real Estate (Pirelli); con memoria ex art. 183 c.p.c.
art. 360 c.p
4 dell’art. 360 c.p.c., nullità della sentenza per violazione dell’art.
art. 112 c.p
360 c.p.c., nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.
artt. 112 c.p
b) il secondo motivo ripropone la medesima censura richiamando il parametro della violazione o falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 1362 e 1363 c.c.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13981-2017 proposto da: MEAG MUNICH KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH, in persona dei legali rappresentanti pro tempore Florian Wolz e Silvan Bernardi, elettivamente domiciliata in Roma, Via Barberini 47, presso lo studio legale Fieldfisher, rappresentata e difesa dagli avvocati Ettore Bonaccorsi e Francesca Rosetti; -ricorrente- contro MILANI GIOVANNI C. S.R.L., in persona dell’amministratore delegato Oreste Milani, elettivamente domiciliata in Roma, Via Antonio Chinotto 1, presso lo studio dell’avvocato Stefano Minucci, rappresentata e difesa dagli avvocati Valeria Ciotta e Ilaria Ronchi; -controricorrente e ricorrente incidentale- MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore Marino Monti, elettivamente domiciliata in Roma, Via Emilia 86/90, presso lo studio dell’avvocato Maurizio Corain, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Corain e Roberto Serantoni; -controricorrente e ricorrente incidentale- TRANE ITALIA S.R.L, in persona del legale rappresentante pro tempore Massimo Verderio, rappresentata e difesa dall’avvocato Gennaro Tedesco; -controricorrente- avverso la sentenza n. 4390/2016 della Corte d’appello di Milano, depositata il 25/11/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2022 dal Consigliere Dott.ssa Chiara Besso Marcheis.

PREMESSO CHE 1. Nel 2006 la società Meag Munich Kapitalanlagegesellschaft MBH (Meag) ha acquistato un compendio immobiliare dalla società Kappa s.r.l., con contratto con il quale si è stipulato che Meag sarebbe diventata proprietaria a ultimazione della ristrutturazione dell’immobile; nell’ambito dei lavori di ricostruzione di uno degli edifici Kappa, per quanto concerne la presente causa, ha affidato alla società Milani Giovanni C. s.r.l. (Milani) le opere relative all’installazione di alcuni refrigeratori costruiti dalla società Trane Italia s.r.l. (Trane); nel 2007 Kappa ha informato Milani del contratto stipulato con Meag, rappresentando a Milani che all’ultimazione dei lavori Meag sarebbe divenuta proprietaria e sarebbe quindi subentrata a Kappa nel rapporto d’appalto.

Nel gennaio 2009 si è verificato un guasto su uno dei refrigeratori, che è stato poi riparato da una società terza per un costo di euro 62.220. Nel novembre del 2010 Meag ha convenuto in giudizio Milani avanti il Tribunale di Milano, chiedendo di accertarne l’inadempimento al contratto di appalto con condanna al risarcimento dei danni. Milani ha chiesto di chiamare in giudizio la costruttrice Trane e la progettista Pirelli Real Estate (Pirelli); con memoria ex art. 183 c.p.c. Meag ha esteso la domanda nei confronti dei chiamati. Trane si è costituita in giudizio e si è costituita anche Manutencoop quale avente causa di Pirelli.

Con sentenza n. 11789/2014 il Tribunale di Milano ha accolto la domanda di Meag di risarcimento dei danni nei confronti sia di Milani che di Trane in solido tra loro; ha poi accolto la domanda di garanzia di Milani nei confronti di Manutencoop e ha invece rigettato quella, sempre proposta da Milani, contro Trane.

2. Manutencoop ha proposto appello principale; appello incidentale è stato proposto da Milani e anche da Trane, che ha chiesto di rigettare la domanda proposta da Meag nei suoi confronti in quanto abbandonata in sede di precisazione delle conclusioni. La Corte d’appello di Milano ha, preliminarmente, definito la posizione di Trane: ha ritenuto che Meag avesse abbandonato la domanda di condanna al risarcimento dei danni proposta contro Trane e ha così rigettato tale domanda nei suoi confronti. La Corte d’appello ha poi accolto il gravame di Manutencoop, ritenendola responsabile solo per la progettazione, mentre nel caso in esame vi era stata un’impropria installazione dell’impianto e ha quindi disposto la restituzione degli importi pagati da Manutencoop a Meag e a Milani in esecuzione della sentenza di primo grado.

Quanto all’appello di Milani, la Corte ha ritenuto accertata la sua responsabilità per l’errata installazione dell’impianto e ha pertanto respinto la sua impugnazione. Contro la sentenza 25 novembre 2016, n. 4390 della Corte d’appello ricorre in via principale Meag. Ricorrono in via incidentale Milani e Manutencoop. Resiste Trane con distinti atti di controricorso nei confronti di Meag e di Milani. Hanno depositato memorie Meag, Milani e Trane. CONSIDERATO CHE I) Il ricorso principale di Meag è articolato in tre motivi.

1) Il primo e il secondo motivo sono tra loro strettamente connessi:

a) il primo motivo denuncia, in relazione al n. 4 dell’art. 360 c.p.c., nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte d’appello completamente omesso di pronunciare sulla richiesta di conferma della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva accertato la responsabilità di Milani e condannato quest’ultima al risarcimento dei danni;

b) il secondo motivo ripropone la medesima censura richiamando il parametro della violazione o falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 1362 e 1363 c.c. I motivi non possono essere accolti, non essendo ravvisabile il denunciato vizio di omessa pronuncia. La Corte d’appello ha rigettato l’appello incidentale di Milani, confermando la sua responsabilità nell’errata installazione dell’impianto (p. 3 della sentenza) e l’entità del risarcimento (p. 4 della sentenza), così che trova conferma la condanna al pagamento di euro 74.654 dell’unica condannata Milani –essendo venuta meno la condanna in solido di Trane e, in suo luogo, di Manutencoop – condanna disposta dal giudice di primo grado.

Al riguardo va precisato che “l'effetto sostitutivo della sentenza d'appello, la quale confermi integralmente o riformi parzialmente la decisione di primo grado, comporta che, ove l'esecuzione sia già stata promossa in virtù del primo titolo esecutivo, la stessa proseguirà sulla base delle statuizioni ivi contenute che abbiano trovato conferma in sede di impugnazione; nel caso in cui, invece, l'esecuzione non sia ancora iniziata, essa dovrà intraprendersi sulla base della pronuncia di secondo grado quale titolo esecutivo da notificare prima o congiuntamente al precetto ai fini della validità di quest'ultimo, anche quando il dispositivo della sentenza di appello contenga esclusivamente il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza di primo grado” (Cass. n. 29021/2018).

2) Il terzo motivo contesta, in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 189 e 190 c.p.c., con riferimento al preteso abbandono da parte di Meag delle domande formulate nei confronti di Trane”. Il motivo va rigettato. La Corte d’appello, in accoglimento dell’impugnazione di Trane, ha rilevato come la ricorrente non abbia riproposto in sede di precisazione delle conclusioni la domanda precedentemente svolta nei suoi confronti. D’altro canto, come ha precisato il giudice d’appello, dal foglio di precisazione delle conclusioni allegato al verbale di udienza emerge come la ricorrente abbia chiesto la condanna della sola Milani, in tal modo dimostrando in modo inequivoco la propria volontà di abbandonare la domanda fatta valere nei confronti di Trane, domanda proposta nella memoria di cui all’art. 183 c.p.c. (cfr. al riguardo la riproduzione delle conclusioni di primo grado nell’atto di appello della ricorrente, che non contengono alcuna domanda nei confronti di Trane).

La ricorrente contesta quanto sostenuto dal giudice d’appello, invocando l’esistenza di “molteplici, inequivocabili” elementi che dimostrano come Meag avesse invece mantenuto vivo il proprio interesse a una domanda di condanna di condanna nei confronti di Trane, ma si tratta di elementi che sono stati valutati dal giudice d’appello (come la proposizione della domanda con la memoria ex art. 183 c.p.c.) o che attengono al comportamento di Trane nel giudizio d’appello e non in quello di primo grado. Il ricorso principale di Meag va quindi rigettato.

II) Il ricorso incidentale di Milani è basato su tre motivi tra loro strettamente connessi:

1) con il primo motivo si denuncia “error in iudicandoper errata interpretazione dei fatti di causa e nella valutazione delle prove”, essendo la sentenza impugnata viziata da “omessa, errata o insufficiente e contraddittoria valutazione delle prove acquisite in corso di causa”;

2) il secondo motivo contesta omesso esame di un fatto storico decisivo ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c.;

3) con il terzo motivo si denuncia “error in iudicando in relazione al capo della sentenza che ha escluso l’operatività della garanzia prestata da Manutencoop per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.p.c.”. I tre motivi non possono essere accolti. Essi si sostanziano in una critica alla valutazione delle prove operata dal giudice di merito (in particolare, nel primo motivo, le dichiarazioni dei testimoni Lomanno e Dell’Acqua, ancora Lomanno nel secondo motivo, i genericamente indicati “documenti acquisiti” nel terzo motivo), valutazione che al giudice di merito spettava e che, essendo motivata, non è censurabile di fronte a questa Corte di legittimità.

Quanto poi alla denunciata violazione o falsa applicazione degli artt.1362 e ss. c.p.c., si tratta di censura del tutto generica, non identificandosi nemmeno il criterio ermeneutico che sarebbe stato violato dal giudice di merito, opponendosi piuttosto alla interpretazione del giudice supposti elementi di fatto estranei al testo contrattuale. I tre motivi sono poi seguiti da un numero 8), nel quale la ricorrente si limita a condividere la valutazione del giudice di appello circa la mancata prova dell’esistenza di un rapporto di mandato tra Kappa e Manutencoop.

Il ricorso incidentale di Milani va pertanto rigettato. III) Il rigetto del ricorso di Meag comporta l’assorbimento del ricorso incidentale della Manutencoop, appunto proposto in via condizionata al mancato rigetto del ricorso di Meag. IV. Considerata la complessità della causa, le spese vanno compensate tra tutte le parti. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale Meag e di quello incidentale Milani di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale di Meag Munich Kapitalanlagegesellschaft MBH e il ricorso incidentale di Milani Giovanni C. s.r.l., assorbito il ricorso incidentale di Manutencoop Facility Management s.p.a.; compensa tra tutte parti le spese del giudizio di cassazione. Sussistono, exart. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale Milani Giovanni C. s.r.l., di un ulteriore importo a titolo di contribu