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Ordinanza — n. 7264/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to the death of the sanctioned party extinguishing the debt.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7264/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the respondent, Lorenzo Gorgoni, had died in April 2021. Although the lower court had previously rejected the opposition to a fine imposed by CONSOB, the death of the original obligor extinguished the administrative debt and the associated legal relationship. Consequently, the court ruled that the appeal could no longer proceed as the subject matter of the dispute had ceased to exist.

Regesto Legislator

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Art. 372 c.p.c.; Art. 8 comma 1 DPR n. 115/2002: The death of the person subject to an administrative sanction extinguishes the obligation to pay the fine, rendering any subsequent cassation appeal inadmissible as the legal relationship no longer exists.

Parole chiave

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administrative sanction extinction death of obligor inadmissible cassation appeal CONSOB fine enforcement extinguishment of debt sanzioni pecuniarie irregolarità finanziarie sanzione internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 372 c.p.c.
Art. 8 comma 1 DPR n. 115/2002
soccombenza virtuale, in quanto l'erede succede nel processo, ma non nel lato passivo del rapporto giuridico sanzionatorio che ne forma l'oggetto sostanziale.Dunque, il carico delle spese resta regolato dall'art. 8, comma 1, del d.P.R.
Art. 13 comma 1-quater DPR n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 2, 22/10/2021, n. 29577
(tra le tante, Cass. Sez. 2, 22/10/2021, n. 29577; Cass.
Cass. Sez. 2, 05/10/2020, n. 21265
29577; Cass. Sez. 2, 05/10/2020, n. 21265; Cass.
Cass. Sez. 2, 30/10/2018, n. 27650
21265; Cass. Sez. 2, 30/10/2018, n. 27650).
Cass. Sez. 2, 13/03/2007, n. 5880
Tale dichiarazione implica necessariamente la constatazione dell'automatica perdita di efficacia altresì della sentenza impugnata (Cass. Sez. 2, 13/03/2007, n. 5880).
Sez. 2, Ordinanza n. 16747 del 24/05/2022
(Sez. 2, Ordinanza n. 16747 del 24/05/2022, Rv.
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6412/2019 R.G. proposto da: GORGONI LORENZO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI SAN VALENTINO, N.21, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CARBONETTI (CRBFNC41B06M082W) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO DELLA VECCHIA (DLLRRT65B26H501T); -ricorrente - contro CONSOB, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA GIOVANNI BATTISTA MARTINI, N. 3, presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO RANDISI (RNDGFR65L23F158W) che larappresenta e difende unitamente all'avvocato ELISABETTA CAPPARIELLO (CPPLBT71S47G942K);

Ric. 2019n. 6412sez. S2 - ud. 06 /0 2 /202 3 -controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di FIRENZE n. 1688/2018depositata il 12/07/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/02/2023 dal Consigliere LUCA VARRONE; FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Lorenzo Gorgoni, proponeva opposizione avverso la delibera numero 18924 del 21 maggio 2014 con la quale la Commissione Nazionale per la Società e la Borsaaveva irrogato nei suoi confronti la sanzione pecuniaria di euro 50.000 in qualità di componentedel consiglio di amministrazione della Banca Monte dei Paschi di Siena per la violazione degli artt. 94 e 113 TUF in relazione a errori e carenze concernenti la stipulazione da parte della fondazione dei contratti TROR; la contabilizzazione del canone di usufrutto sulle azioni emesse a servizio del FRESH; la contabilizzazione delle operazioni in derivati denominate Alexandria, Santorini e Nota Italia.

2. Si costituiva in giudizio la Consob chiedendo il rigetto dell’opposizione. Il processo veniva sospeso e gli atti venivano trasmessialla C orte C ostituzionale che li restituiva per valutare le conseguenze della modifica di cui agli articoli 195 TUFin relazione alla pubblicità dell’udienza.

3. La causa veniva riassunta e la Corte d’Appello di Firenze rigettaval’opposizione.

4. Lorenzo Gorgoni ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto provvedimento sulla base di undicimotivi.

5. La Commissione Nazionale per la Società e la Borsa ha resistito con controricorso. Ric. 2019n. 6412sez. S2 - ud. 06 /0 2 /202 3 6. Con memoria depositata in prossimità dell’odierna udienza, la difesa del ricorrente ha dichiarato che Lorenzo Gorgoni è deceduto in Lecce in data 28 aprile 2021, come documentato dall’allegato estrattoper riassunto dell’atto di morte del Comune di Lecce.

7. Q uesta Corte in più occasioni ha chiarito che la morte dell'autore della violazione amministrativa comporta l'estinzione dell'obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria irrogata dall'Amministrazione, la quale non si trasmette agli eredi.Tale vicenda estintiva del rapporto sanzionatorio assume rilievo anche nel giudizio di cassazione, ove il decesso sia documentato ex art.372 c.p.c. (tra le tante, Cass. Sez. 2, 22/10/2021, n. 29577; Cass. Sez. 2, 05/10/2020, n. 21265; Cass. Sez. 2, 30/10/2018, n. 27650). Ne discende la sopravvenuta inammissibilità del ricorso per il venir meno dell’ordinanza – ingiunzione oggetto di opposizione. Tale dichiarazione implica necessariamente la constatazione dell'automatica perdita di efficacia altresì della sentenza impugnata (Cass. Sez. 2, 13/03/2007, n. 5880).

8. Non deve procedersi alla regolamentazione delle spese di lite, poiché non possono trovare applicazione i principi della soccombenza e della causalità propri della cd. soccombenza virtuale, in quanto l'erede succede nel processo, ma non nel lato passivo del rapporto giuridico sanzionatorio che ne forma l'oggetto sostanziale.Dunque, il carico delle spese resta regolato dall'art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, in base al quale ciascuna parte anticipa e sostiene le proprie. (Sez. 2, Ordinanza n. 16747 del 24/05/2022, Rv. 664888 -01). Ric. 2019n. 6412sez. S2 - ud. 06 /0 2 /202 3 9. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, stante la declaratoria di inammissibilità sopravvenuta del ricorso, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendereper il venir meno dell’ordinanza – ingiunzione oggetto di opposizione . S pes e irripetibili. Così deciso in Roma, n