Italian court dismisses appeal on easement claim, ruling appellants lacked standing to contest property title.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's appeal against a lower court ruling that denied the existence of a right of way. The appellant argued the defendants lacked standing to contest the exclusive property title, but the court found they had a legitimate interest in challenging the factual basis for the restoration order. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 100 c.p.c.; Art. 360 n. 5 c.p.c.; Art. 91 c.p.c.: A party contesting a restoration of facts order must demonstrate a direct interest in the underlying property dispute, as challenging the factual premise serves their own litigation goals even if the primary property title remains unchallenged.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16179/2021 R.G., proposto da SCHIRINZI ANGELICO, rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Taurisano, con elezione di domicilio in Roma, Via Capo Palinuro n. 35, presso l’avv. Fabio Grosso. -RICORRENTE- contro MORETTO COSIMO, rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Palmisano, con studio in Oria, Via Latiano n. 97. -CONTRORICORRENTE- e SUMA MARIA VINCENZA, SABBA ANTONIO e SABBA CARMELA ANNA, rappresentate e difese dall’avv. Carlo Tatarano, con elezione di domicilio in Roma, Viale Mazzini n. 113, presso l’avv. Rosalba Grasso. -CONTRORICORRENTI- RIBEZZO CONCETTA. -INTIMATA- avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 1210/2020, pubblicata in data 15.12.2020. Oggetto:appalto Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 30.1.2022 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE.
1. Angelico Schirinzi ha adito il Tribunale di Brindisi, esponendo di aver acquistato da Cosimo Moretto un fondo al quale si accedeva tramite un strada carraia che attraversava un terreno appartenente a Concetta Ribezzo; che l’esercizio del passaggio era stato reso impossibile da Michele Sabba, che aveva radicalmente modificato lo stato dei luoghi. Ha chiesto di accertare l’esistenza della servitù e di ordinare il ripristino dello stato di fatto, con vittoria di spese. In contraddittorio con i convenuti, il Tribunale ha dichiarato l’esclusiva proprietà della strada in capo all’attore, compensando le spese.
All’esito la Corte di Lecce, in accoglimento dell’appello incidentale proposto dagli eredi di Michele Sabba, ha riformato la sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. ed ha inoltre respinto sia l’azione confessoria - osservando che il diritto di transito non era contemplato dal rogito di acquisto del fondo stipulato in data 24.10.2006, né nel contratto preliminare del 18.7.2006 e che Cosimo Moretto, dante causa dello Schirinzi, poteva al più aver esercitato il passaggio per mera tolleranza della proprietaria - sia la domanda di costituzione della servitù coattiva, per carenza del presupposto dell’interclusione del fondo.
Per la cassazione della sentenza Angelico Schirinzi propone ricorso in tre motivi, illustrati con memoria. Cosimo Moretto, Sabba Maria Vincenza, Sabba Antonio, nonché Carmela e Anna Sabba resistono con distinti controricorsi. Concetta Ribezzo non ha svolto difese.
2. Il ricorso non risulta notificato agli eredi di Concetta Ribezzo, deceduta il 14.7.2017. L’esito del presente giudizio, sfavorevole al ricorrente, rende superflua la regolarizzazione del contraddittorio, data l’esigenza di una celere definizione della controversia che osta allo svolgimento di attività processuali non necessarie (Cass.6494/2020; Cass. 16141/2019; Cass. 15106/2018 3. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 100 c.p.c., sostenendo che il Sabba non era legittimato a proporre appello, non avendo alcun interesse a contestare l ’appartenenza del fondo in proprietà esclusiva in capo al ricorrente, contestazione che poteva esser avanzata solo dalla Ribezzo, che risultava formale intestataria del bene.
Il motivo è infondato. Michele Sabba era stato convenuto in giudizio per aver impedito l’esercizio del transito sulla strada che, secondo lo Schirinzi, era gravata da servitù di passaggio. Il Tribunale aveva ordinato al convenuto il ripristino dello stato dei luoghi sul diverso ed errato presupposto che l’attore fosse proprietario esclusivo del fondo ove si esercitava il transito. Il Sabba aveva –quindi - interesse ed era legittimato a contestare la titolarità attiva del rapporto controverso in capo allo Sch irinzi, per come accertata dal primo giudice, potendo solo in tal modo ottenere la riforma della decisione anche con riferimento alle statuizioni ripristinatorie rispetto alle quali egli era risultato soccombente.
Non aveva quindi rilievo che titolare del terreno fosse Concetta Ribezzo, poiché la contestazione della proprietà era funzionale al rigetto della domanda di ripristino dello stato luoghi.
4. Il secondo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per aver la sentenza rit enuto sussistente un a via di accesso più breve e più comoda al fondo del ricorrente , negando il requisito dell’interclusione in contrasto con le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio. Il motivo è infondato. Il fatto decisivo dell’esistenza di una via di accesso e, dunque , di una situazione dei luoghi tale da escludere l’interclusione del fondo è esaminato a pag. 5 della sentenza, evidenziando che il c.t.u. non aveva affatto confermato l’esistenza di impedimento all’esercizio del passaggio, essendosi limitato a rilevare che “la strada carraia era l’uscita più breve sulla strada interpoderale per poi raggiungere la via pubblica più vicina”.
Non appare omessa alcuna considerazione di circostanze decisive; in realtà il ricorso si limita a sollecitare un diverso esame dei medesimi passi della c.t.u. riportati in sentenza, essendo tuttavia inammissibile denunciare la violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c. per ottenere un diverso apprezzamento delle risultanze processuali (Cass. s.u. 8053/2014; Cass. 21152/2014; Cass. s.u. 5745/2017).
5. Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c. lamentando che la Corte, nel regolare le spese di lite, abbia confermato la pronuncia di compensazione di quelle di primo grado, pur essendo il ricorrente risultato vincitore. Il motivo è assorbito, essendo esplicitamente condizionato all’accoglimento delle prime due censure. Il ricorso è – in conclusione - respinto, con aggravio delle spese secondo soccombenza. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 2200,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di co