Cassation appeal dismissed due to plaintiff's withdrawal; no further costs imposed under exceptional contribution rule.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the case. The defendant accepted the withdrawal, and the court noted that the plaintiff was not the losing party in the underlying appeal. Consequently, the court ruled that the exceptional rule requiring a further contribution payment from the withdrawing party does not apply in this scenario.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of a cassation appeal extinguishes the proceedings without the imposition of additional contribution costs on the withdrawing party, as the special sanctioning measure applies only to rejected or inadmissible appeals.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7897/2018 R.G. proposto da : CASTELLI FULVIO, elettivamente domiciliato in Roma, via Panama 86, presso lo studio dell’avvocato Valerio Bartocci, rappresentato e difeso da séstesso -ricorrente- contro CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA, elettivamente domiciliato in ROMA, via delle Formaci 43, presso lo studio dell’avvocato SCORSONE VINCENZO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSTOLISI DONATELLA -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 1590/2017 depositata il13/09/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2022 dal Consigliere GIUSEPPE TEDESCO. Considerato che: -con il ricorrente, con atto del 7 settembre 202 2 ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione, con richiesta di compensazione delle spese; -che il controricorrente ha dichiarato di accettare la rinuncia con compensazione delle spese (v. documenti di cui alla nota di deposito del 4 ottobre 2022); -le dichiarazioni di rinuncia di accettazione sono regolari; -ricorrono, dunque, le condizioni per dichiarare l'estinzione del giudizio di Cassazione, senza statuizione sulle spese; -che non si applica il disposto dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; tale misura, infatti, trova applicazione nei soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. 23175/15).
P.Q.M.
visti gli artt. 390, 391 c.p.c.; La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civi