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Sentenza — n. 7223/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against second-instance rejection of condominium expense reimbursement claim due to lack of assembly authorization.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7223/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Ploncher s.r.l. against the Milan Court of Appeal's decision denying a condominium expense reimbursement claim. The lower court ruled that the extraordinary expenses for roof and facade repairs were not authorized by the condominium assembly, thus barring the claim against Intesa Sanpaolo s.p.a. The Supreme Court upheld this outcome, finding the appellant's arguments regarding the bank's implied acceptance of the debt legally insufficient and without merit.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: The Court of Cassation dismisses an appeal when the second-instance judgment correctly applies the rule that unauthorized condominium expenses cannot be claimed for reimbursement, rejecting arguments based on the opposing party's silence or implied acceptance.

Parole chiave

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condominium expenses assembly authorization reimbursement claim implied acceptance appellate review civil procedure condominium law spese di ristrutturazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.c.
Con il primo,ex art. 360, n. 5 c.p.c., si deduce manifesta fallacia e incongruità della motivazione e /o omesso esame circa fatti decisivi.
Art. 360, n. 4 c.p.c.
Con il secondo, proposto ex art. 360, n. 4 c.p.c. in subordine al rigetto del primo si deduce violazione dell’art.116 c.p.c.
Art. 112 c.p.c.
La censura di violazione dell’art. 112 c.p.c. è fuori luogo.
Art. 1224 c.c.
Pertanto Ploncher conveniva in g iudizio nel 2010 Intesa Sanpaolo dinanzi al Tribunale di Sondrio per sentirla condannare al rimborso, oltre che al maggior danno ex art. 1224 c.c.
Art. 1127 c.c.
I n primo grado, le domande venivano accolte , mentre veniva rigettata la domanda riconvenzionale di Intesa Sanpaolo diretta ad ottenere il pagamento dell’indennità ex art. 1127 c.c.
Art. 13, co. 1-quater d.p.r. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater d.p.r. 115/2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a no
art. 1224 c.c
Pertanto Ploncher conveniva in g iudizio nel 2010 Intesa Sanpaolo dinanzi al Tribunale di Sondrio per sentirla condannare al rimborso, oltre che al maggior danno ex art. 1224 c.c.
art. 1127 c.c
I n primo grado, le domande venivano accolte , mentre veniva rigettata la domanda riconvenzionale di Intesa Sanpaolo diretta ad ottenere il pagamento dell’indennità ex art. 1127 c.c.
art. 116 c.p
in subordine al rigetto del terzo, si deduce violazione dell’art. 116 c.p.c.
art. 1123 c.c
L’argomentazione critica è la seguente: l a riserva menzionata è una condizione meramente pote stativa, la quale – essendo nulla –non è in grado di sottrarre la situazione alla regola ex art. 1123 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. SU 8053/2014
5 c.p.c., per come concretizzati da Cass. SU 8053/2014, cit.
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Testo completo

pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso iscritto al n.16950/2018, proposto da : PLONCHER s.r.l. in liquidazione, domiciliata in Roma, Via Archimede n. 112, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO PAVAROTTI , rappresentata e difesa dagli avvocati ALBERTO GIUSEPPE PREDIERI, MARCO BISCEGLIA; -ricorrente - contro INTESA SANPAOLO s.p.a., domiciliata in Roma, Largo Amilcare Ponchielli 6, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO RECCIA rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLA GIOVANNINI; -controricorrente - avverso la sentenza d ella CORTE DI APPELLO DI MILANO n. 2147/2017, depositata il 18/05/2017. 2di 10 – RG 16950/2018 – S2 – PU 07/12/2022 (n. 17) – Caponi Rel .

Udita la relazione svolta nella udienza pubblica del 07/12/2022 dal Consigliere REMO CAPONI. Udito il P.M. nella persona del Sostituto Procuratore Generale LUISA DE RENZIS, che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine per il rigetto del ricorso. Uditi l’avvocato MARCO BISCEGLIA pe r la parte ricorrente e l’avvocato DOMENICO RECCIA per la parte controricorrente. FATTI DI CAUSA La società Ploncher s.r.l. in liquidazione ricorre nei confronti di Intesa Sanpaolo s.p.a. per la cassazione della sentenza n. 2147/2017 emessa dalla Corte di appello di Milano, pubblicata il 18/05/2017.

La controversia concerne l'anticipazione da parte dellaPloncher s.r.l. - in qualità di condomina del Condominio Ploncher di Chiave nna (in provincia di Sondrio) - del pagamento di spese straordinarie per il rifacimento di tetto, facciate ed impianti del Condominio, anticipazione di cui la predetta società riteneva di poter chiedere il rimborso pro quota, nella misura di € 43.925,49, a Intesa Sanpaolo s.p.a., in qualità di altra condomina, sulla ba se di una delibera condominiale del 2/02/2006. Intesa Sanpaolo riteneva di non dover rimborsare.

Pertanto Ploncher conveniva in g iudizio nel 2010 Intesa Sanpaolo dinanzi al Tribunale di Sondrio per sentirla condannare al rimborso, oltre che al maggior danno ex art. 1224 c.c. I n primo grado, le domande venivano accolte , mentre veniva rigettata la domanda riconvenzionale di Intesa Sanpaolo diretta ad ottenere il pagamento dell’indennità ex art. 1127 c.c. per la sopraelevazione dell’ultimo piano dell’edificio condominiale, effettuata dalla Ploncher per il recupero del sottotetto di sua proprietà. Le domande dell’attrice sono state rigettate in secondo grado , sul presup posto che le spese 3di 10 – RG 16950/2018 – S2 – PU 07/12/2022 (n. 17) – Caponi Rel . de quibus non erano state autorizzate da parte dell'assem blea condominiale.

Ricorre in cassazione Ploncher con nove motivi, illustrati da memoria, per un valore di € 68 .039,23 . Resiste Intesa Sanpaolo con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – I l primo e il secondo motivo si riferiscono alla motivazione relativa alle spese per il tetto. Con il primo,ex art. 360, n. 5 c.p.c., si deduce manifesta fallacia e incongruità della motivazione e /o omesso esame circa fatti decisivi. Con il secondo, proposto ex art. 360, n. 4 c.p.c. in subordine al rigetto del primo si deduce violazione dell’art.116 c.p.c. Il terzo e quartomotivo si riferiscono alla motivazione relativa alle spese pergli impianti termico ed elettrico.

Con il terzo, ex art. 360, n. 5 c.p.c., si deduce manifesta fallacia e incongruità della motivazione e/o omesso esame circa fatti decisivi. Con il quarto, proposto ex art.360, n. 4 c.p.c. in subordine al rigetto del terzo, si deduce violazione dell’art. 116 c.p.c. Il quinto e sestomotivo si riferiscono alla motivazione relativa alle spese perla facciata. Con il quinto, ex art. 360, n. 5 c.p.c., si deduce manifesta fallacia e incongruità della motivazione e/o omesso esame circa fatti decisivi. Con il sesto, proposto ex art. 360, n. 4 c.p.c. in subordine al rigetto del quinto , si deduce violazione dell’art. 116 c.p.c. 2.– I primi s ei motivi possono essere esaminati contestualmente, a cagione della identica struttura che li percorre trasversalmente , nonché dell’identico obiettivo al centro di tutti i motivi : l a critica della motivazionecon cui la sentenza impugnata, interpreta ndo la delibera assembleare del 2/2/2006 , ha escluso il diritto della Ploncher di 4di 10 – RG 16950/2018 – S2 – PU 07/12/2022 (n. 17) – Caponi Rel . richiedere alla Intesa Sanpaolo il rimborso pro quota delle spese de quibus.

I primi seimotivi sono infondati. La sentenza muove da una piana interpretazione dell’art. 1134c.c., nella sua versione previgente, trattandosi di una controversia anteriore alla riformadel 2012: il condomino che ha fatto spese per le cose comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente, cioè che le opere da lui finanziate anticipatamente siano da eseguire senz a la dilazione necessaria ad ottenere l’autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea; ciòal fine che il condomino eviti unpossibile nocumento a sé, a terzi od alla cosa comune (così, tra le altre, Cass. 18759/2016).Né – aggiunge la sentenza impugnata - il condomino che, in tale contesto , abbia corrisposto a terzi il corrispettivo per l'esecuzione delle opere ha diritto di regresso nei confronti degli altri condomini limitatamente alla loro rispettiva quota millesimale, non potendosi egli avvalere nemmeno dellasurrogazione legale ex art. 1203 c. c., poiché non era tenuto «con altri o per altri» al pagamento del debito (cfr.

Cass. 13505/2019). A tale premessa in diritto si aggiunge un dato di fatto incontestato nella fattispecie: i lavori in discussione - prevalentemente riguardanti proprietà esclusive della Ploncher o di unico interesse di quest'ultima ed in tale ottica autorizzati dagli altri condomini –non erano urgenti a tal punto da giustificare, per le parti comuni, l’intervento della Ploncher s.r.l. in via di sostituzione (cfr. sentenza impugnata, p. 12). Ne discende il carattere centrale della menzionata questione di interpretazione della delibera assembleare del 2/2/2006.

Conviene muovere dai passi rilevanti di quest’ultima, per come sono riportati dalla sentenza impugnata (p. 11 s.). Il Condominio aveva stabilito: 5di 10 – RG 16950/2018 – S2 – PU 07/12/2022 (n. 17) – Caponi Rel . (a) al punto 5, di incaricare un professionista affinché provvedesse alle incombenze per la messa a norma degli impianti termico ed elettrico precisando che, prima di dar corso ai lavori, l'amministratore avrebbe inviato ai condomini il preventivo di spesa al fine di sentirne autorizzare l'esecuzione; (b) al punto 6, che ogni eventuale maggiore spesa straordinaria per il tetto - ai fini del recupero del sottotett o di proprietà esclusiva di Ploncher - sarebbe stata integralmente sostenuta da quest’ultima, ancorché autorizzata dagli altri condomini all'esecuzione dei lavori (ivi anche il richiamo a quanto già in precedenza deliberato circa gli interventi da compiereper eliminare le infiltrazioni esistenti, nonché la precisazione che l'amministratore vi avrebbe proceduto non appena le condizioni climatiche lo avessero consentito); (c) al punto 7, di autorizzare Ploncher a presentare alle autorità competenti il progetto per la manutenzione straordinaria comprensivo del parziale rifacimento degli elementi architettonici e decorativi delle facciate, anche questa volta con spesa integralmente a carico di Ploncher; inoltre, una volta approvato, il progetto sarebbe stato presentato in assemblea prima dell'esecuzione dei lavori, di cui Banca Intesa (ora Intesa Sanpaolo) aveva autorizzato l'effettuazione previa visione del progetto, riservandosi di contribuire alla spesa, con la sua quota millesimale, sull'intero costo o su parte di esso.

Nel corso di tale assemblea, conclude la sentenza impugnata : «Intesa Sanpaolo s.p.a. non si era obbligata a rimborsare alcunché a Ploncher s.r.l., a nulla valendo che la stessa si fosse riservata, a lavori ultimati, di valutare se ed in che misura contribuirvi[…]. Non si scorge, poi,nelle delibere adottate che i condòmini avessero deciso di evitare, una volta terminati i lavori, di approvare con apposita, successiva, assemblea la conseguente spesa a consuntivo ed il relativo riparto. Pertanto, Ploncher s .r.l . non aveva titolo per agire 6di 10 – RG 16950/2018 – S2 – PU 07/12/2022 (n. 17) – Caponi Rel . direttamente verso Intesa Sanpaolo s.p.a. per ottenere, nemmeno pro quota, il rimborso delle spese in discussione.Ulteriore conferma di quanto detto si rinviene anche nel verbale dell'assemblea del 13/12/2006 […] , in cui, a ssente la banca, al punto 6, avente qual e oggetto l'approvazione del rendiconto delle opere di manutenzione straordinaria in questione, senza alcuna formale delibera al riguardo, l'attuale appellata aveva chiesto al C ondominio ( e non a B anca Intesa)di provvedere al pagamento della rimanente quota a carico di quel condòmino, dalla stessa unilateralmente calcolato, secondo i millesimi amministrativi di gestione […], c ui aveva fatto riscontro l a promessa da parte del Condominio stesso che avrebbe provveduto immediatamente a chiedere all'odierno appellante la suddetta quota.

Ciò riprova che la stessa Ploncher s.r.l. era ben consapevole di non aver titolo per pretendere direttamente da Intesa San pa olo alcuna somma. Né a diversa soluzione si perviene esaminando il verbale della successiva assemblea del 21/1/2008 […], in c ui il funzionario dell'istituto di credito oggi appellante, pur presente, si era limitato - e salva rettifica- a proporre, con riferimento al rendiconto dei lavori in questione, una soluzione conciliatoria per definire la questione relativa all'addebito di dette spese, pro quota, alla banca, senza che si addivenisse ad alcuna delibera al riguardo».

Dinanzi ad una motivazione così articolata, non fanno breccia le censure della ricorrente sotto il profilo dell’omesso esame di fatto decisivo. Infatti, l’apprezzamento del giudice di merito è censurabile in sede di legittimità solo nei casi in cui la motivazione – second o i canoni dettati da Cass. SU 8053/2014 - sia assente, apparente, incomprensibile o irriducibilmente contraddittoria: in sintesi, sia talmente inadeguata da non consentire di ricostruire l'iter logico seguito dal giudice. Pertanto, non vi è spazio per unacritica ad opera 7di 10 – RG 16950/2018 – S2 – PU 07/12/2022 (n. 17) – Caponi Rel . della parte ricorrente che si sostanzi – come è accaduto nel caso di specie - nella mera contrapposizione di una differente ricostruzione dei fatti.

Né migliore sorte hanno le parallele censure svolte sotto il profilo della violazione dell’art. 116 c.p.c. Dall’impiego legislativo dell’aggettivo possessivo «suo» discende logicamente che le parti non possono pretendere di sostituire il loro apprezzamento a quello del giudice di merito, né chiedere al la Corte di cassazione di fare altrettanto. Costoro possono unicamente sollecitare quest’ultima, attraverso censure puntuali, rigorosamente specificate e circostanziate, a controllare che il giudice di merito non abbia travalicato il limite esterno segnato dalla «prudenza», richiamato parimenti dall’art. 116 c.p.c.Nessun siffatto travalicamento vi è stato nemmeno sentenza impugnata, nemmeno con riferimento al rinvio - sul quale insiste la ricorrente - operato dalla delibera del 2/2/2006 a «quanto già in precedenza deliberato circa gli interventi da compiere per eliminare le infiltrazioni esistenti».

Si tratta infatti di un rinvio di contenuto generico, dal quale è corretto che non si possa dedurre alcunché di effettivamente persuasivo nel giudizio sull’esistenza della pretesa della Ploncher diottenere d a Intesa Sanpaolo il rimborso pro quota delle spese. In conclusione, i primi sei motivi sono rigettati. 3. – Con i l settimo motivo, ex art. 360, n. 3 c.p.c., si deduce violazione degli artt. 1353 e 1123 c.p.c., con riferimento alla motivazione relativa alle spese per la facciata, per avere la Corte di appello ritenuto che Intesa Sanpaolo non fosse obbligata a rimborsare tali spese alla Ploncher.

Il passo del la sentenza c riticato (p. 12) è il seguente: «Intesa Sanpaolo non si era obbligata a rimborsare alcunché a Ploncher s . r . l . , a nulla valendo che la stessa si fosse riservata, a lavori ultimati, di valutare se ed in che misura 8di 10 – RG 16950/2018 – S2 – PU 07/12/2022 (n. 17) – Caponi Rel . contribuirvi». L’argomentazione critica è la seguente: l a riserva menzionata è una condizione meramente pote stativa, la quale – essendo nulla –non è in grado di sottrarre la situazione alla regola ex art. 1123 c.c. di ripartizione proporzionale delle spese condominiali.

L’argomentazione è infondata. Se l’assemblea condominiale autorizza un condomino ad effettua re lavori a sue spese sul le cose comuni, ciò equivale a negare il rimborso. Inoltre, l’assemblea non è la sedeaffinché un condomino presti il consenso a rimborsare a titolo personale le spese affrontate parimenti a titolo personale da un altro condomino. Se ciò accade, siamo fuori dal campo di applicazione dell’art. 1123 c.c. (oltre che dell’art. 1134 c.c.). In conclusione, il settimo motivo è rigettato. 4. - L ’ottavo e il nono motivo s’indirizzano alla motivazione relativa alle spese per il tetto, gli impianti termico ed elettrico e la facciata.

Tali motivi sono proposti in subordine all’accertamento di inesistenza della delibera di approvazione delle spese straordinarie di rifacimento del tetto, delle facciate e degli impianti. Con l’ottavo, ex art. 360, n. 5 c.p.c., si deduce omesso esame circa un fatto decisivo, cioè l’accettazione delle spese de quibus da parte di Banca Intesa con comportamento concludente. Con il nono, proposto ex art. 360, n. 4 c.p.c. in subordine al rigetto dell’ottavo, si deduce violazione dell’art.112 c.p.c., per omessa pronuncia sull’argomentazione della Ploncher relativa all’accettazione delle spese da parte di Banca Intesa con comportamento concludente.

I due motivi si esaminano contestualmente per connessione logica. Il passo della sentenza criticato (p. 13 s.) è il seguente: «N on può certo ritenersi che l'appellante [ Banca Intesa ] avesse accettato di pagare quanto preteso da Ploncher s .r.l. per facta concludentia contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, per non aver 9di 10 – RG 16950/2018 – S2 – PU 07/12/2022 (n. 17) – Caponi Rel . riscontrato le richieste di pagamento avanzate nei suoi confronti, considerato che, come noto, il silenzio non può assurgere a manifestazione negoziale se non in presenza di una specifica previsione normativa, nella fattispecie non sussistente, che faccia derivare dalla mancata dichiarazione specifiche conseguenze, alternativamente, di assenso o rifiuto o quandofra le parti vi sia una consuetudine, nel caso che ci occupa non riscontrata, per la quale dal silenzio si debba desumere una concreta espressione di volontà, a tacere del rilievo che dalla documentazione in atti prodotta da entrambe le parti già più sopra richiamata risulta che la banca in diverse occasioni avesse manifestato la propria contraria opinione al riguardo».

In relazione all’ottavo motivo, tale motivazione è effettiva, comprensibile, non irriducibilmente contraddittoria. Non presenta quindi gli estremi che conducono alla cassazione ex art. 360, n. 5 c.p.c., per come concretizzati da Cass. SU 8053/2014, cit. L’ottavo motivo è infondato. In relazione al nono motivo, l’argomentazione della Ploncher relativa all’accettazione delle spese da parte di Banca Intesa con comportamento concludentenon è né una domanda, né un’eccezione. La censura di violazione dell’art. 112 c.p.c. è fuori luogo.

Si tratta appunto di un’argomentazione a sostegno della domanda di rimborso, che è stata rigettata. Il nono motivo è infondato. In conclusione, l’ottavo e il nonomotivo sono rigettati. 5. – L’infondatezza di ogni motivo determina il rigett o del ricorso nel suo complesso.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento, ad opera della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto. 10di 10 – RG 16950/2018 – S2 – PU 07/12/2022 (n. 17) – Caponi Rel .

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in € 7.0 00,00 , oltre a € 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater d.p.r. 115/2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a no