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Ordinanza — n. 7222/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to joint withdrawal of cassation request by both parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7222/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation proceedings extinguished following a joint withdrawal of the appeal by the applicants. Giuseppe Righetto and Spotinvest s.r.l. had challenged a lower court ruling regarding the removal of a utility pole from a condominium roof, citing various legal violations. The court ruled that the procedural extinction of the case by mutual withdrawal precludes any further examination of the merits or the imposition of litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 391, co. 1 c.p.c.; When both parties in a cassation proceeding jointly withdraw their appeal, the judgment is extinguished without the adoption of any provision on litigation costs.

Parole chiave

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joint withdrawal of appeal extinction of proceedings litigation costs exclusion cassation procedure mutual settlement restituzione di fondo deduzione delle spese di manutenzione di immobili protezione degli inquilini

Disposizioni normative citate

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Art. 391, co. 1 c.p.c.
-Ne segue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, co. 1 c.p.c.), senza l’adozione di alcun provvedi- mento sulle spese, poiché l'adesione alla rinuncia preclude a questa Corte la statuizione sulle spese di lite.

Giurisprudenza citata

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Cass 25485/2018
Inoltre, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabi- lità dell'art. 13, co. 1 quater d.p.r. 115/2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contri- buto unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (cfr. Cass 25485/2018).
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Testo completo

pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5323/2018, proposto da : RIGHETTO GIUSEPPE, domiciliato in Roma,Via Golametto 4, presso lo studio dell’avv.ALESSANDRO ARDIZZI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. LIVIO LAGO DANNI; -ricorrente - SPOTINVEST s.r.l., domiciliata in Roma, Via Golametto 4, presso lo studio dell’avv. ALESSANDRO ARDIZZI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. LIVIO LAGO DANNI; -ricorrente - contro CONDOMINIO SUNDRA, domiciliato in Roma, Via Paolo Emilio 32, presso lo studio dell’avv.

MARA CURTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv.RAFFAELLO SQUARCINA ; -controricorrente - avverso la sentenza d ella CORTE D I APPELLO DI VENEZIA n. 1410/2017, depositata il6/07/2017. 2di 3 – RG 5323/2018 – S2 – PU 07/12/2022 (n. 20) – Caponi Rel. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/12/2022 dal cons.REMO CAPONI. Lette le conclusioni del P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale LUISA DE RENZIS, che ha chiesto di prendere atto della ri- nuncia al ricorso. FATTI DI CAUSAE RAGIONI DELLA DECISIONE 1.

– Giuseppe Righetto e Spotinvest s.r.l. ha nno rispettivamente proposto ricorso per cassazione nei confronti d el C ondominio S undra, per l’annullamento della sentenza della Corte di appello di Venezia in epigrafe, di rigetto dell’appello avverso la pronuncia del Tribunale di Padova che aveva condannato alla rimozione di un traliccio e delle re- lative strutture di sostegno dal tetto condominiale , nonché al risarci- mento dei danni. Il ricorso in cassazione di Giuseppe Righetto è affidato ai seguenti tre motivi: (a) omesso esame circa fatti decisivi; (b) violazione di re- gole legislative di ermeneutica contrattuale in relazione all’interpretazione delcontratto di compravendita del 1983; (c) viola- zione degli artt. 1158-1159 c.c.,nonché omesso esame circa fatti de- cisivi, in relazione alla ritenuta insussistenza dei presupposti dell’acquisto del diritto di servitù in capo a Giuseppe Righetto.

Il ricorso in cassazione di Spotinvest s.r.l. è affidato a i seguenti quattro motivi: (a) omesso esame circa fatti decisivi; (b) violazione dell’art. 27 l. 392/1978; (c) difetto di motivazione, in relazione all’affermato difetto di collegamento funzionale tra l’immobile locato e l’attività del conduttore; (d) violazione degli artt. 27-29, 79 l. 392/1978; 1374 c.c., in relazione all’esclusione del carattere locatizio del contratto tra Spotinvest s.r.l.e il Condominio. 3di 3 – RG 5323/2018 – S2 – PU 07/12/2022 (n. 20) – Caponi Rel. 2. - Il 16/09/2022 l e part i ricorrent i ha nno depositato congiunta- mente atto di rinuncia al ricorso in cassazione del 12/09/2022 , con allegata dichiarazione di accettazione della parte controricorrente. 3. -Ne segue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, co. 1 c.p.c.), senza l’adozione di alcun provvedi- mento sulle spese, poiché l'adesione alla rinuncia preclude a questa Corte la statuizione sulle spese di lite.

Inoltre, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabi- lità dell'art. 13, co. 1 quater d.p.r. 115/2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contri- buto unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (cfr. Cass 25485/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto ilgiudizio