Italian Court allows appeal for equitable compensation due to unreasonable procedural duration exceeding eight years.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the Ministry of Justice's objection and allowed the plaintiffs' appeal regarding unreasonable procedural duration. The applicants sought equitable compensation for a litigation process lasting approximately eight years, which had previously been rejected by lower courts. The court ruled that the appellate court erred by excluding the investigative phase from the cost calculation, thereby ordering the Ministry to pay the awarded compensation and litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 91 c.p.c.; Art. 233, co. 2 c.c.: When a procedure continues in the second degree solely for the determination of litigation costs, the costs of that degree must be calculated based on the differential between the amount awarded in the appealed decision and the amount deemed correct.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28270/2021, proposto da : FRAPPARELLI PASQUALE, MARTINO LUCIA, domiciliati in Roma, Via Ugo De Carolis 101, presso lo studio dell’avvocato FERDINANDO EMILIO ABBATE, che li rappresenta e difende; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA,domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso il decreto della CORTE DI APPELLO DI PERUGIA n. 226/2021 , depositatoil 27/04/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2022 dal consigliere REMO CAPONI. 2di 5 – RG 28270 /2021 – S2 - CC 02/12/2022 (n. 19) – Caponi est.
FATTI DI CAUSA Con ricorso ex artt.2 e 3 l . 89/2001, depositato nel settembre 2015 , Pasquale Frapparelli e Lucia Martino adivano la Corte di a ppello di Perugia al fine di vedersi riconosciuto l'equo indennizzo per la non ragionevole durata di un procedimento, parimenti ex l. 89/2001 , promosso precedentemente davanti alla Corte di appello di Roma e durato circa 8 anni. Dopo due giudizi di cassazion e con rinvio (Cass.4673/2018 e 472/2020), la controversia è attualmente limitata alle spese processuali.Nel secondo giudizio di rinvio, la Corte di appello di Perugia ha determin ato le spese delle tre fasi di merito ( quella originaria, promossa nel 2015; la prima riassunzione exart. 392 c.p.c., a seguito di Cass. 4673/2018; la seconda riassunzione, a seguito di Cass. 472/2020), escludendonella quantificazione la fase istruttoria in quanto non effettivamente svolta, sul reputato fondamento dell’ultima proposizione dell’art. 4, co. 5, lett.
c) d.m. 55/2014. Ricorrono in cassazione Pasquale Frapparelli e Lucia Martinocon un unico motivoillustrato da memoria. Resiste il Ministero della Giustizia con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Con l’unico motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c., 233, co. 2 c.c., in relazione ai dd.mm. 55/2014 e 37/2018, per avere la Corte di appello omesso di liquidare le spese relative alla fase istruttoria. Il motivo è fondato. Ai sensi dell’art. 4, co. 5,lett.
c) d.m. 55/2014, si intende per « fase is truttoria» anche « l'esame degli scritt i o documenti delle altre parti». Ne segue che va comunque riconosciuto in generale e nel caso di specie il compenso per la fase di i struttoria, poiché la fase di trattazione della c ausa è in ogni caso « ineludibile» (cfr. Cass. 164/2022, cui si rinvia per ulteriori precedenti). 3di 5 – RG 28270 /2021 – S2 - CC 02/12/2022 (n. 19) – Caponi est. In conclusione,il motivo è accolto. 2. – Sussistono gli estremi per decidere la causa nel merito. Nell’adottare tale decisione,si deve tenere conto del principio secondo cui, quandoun processo prosegua nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, le ulteriori spese di lite relative a tale grado devono essere liquidate secondo la cifra differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dalla parte impugnante.
Tale cifra è infatti ciò è attualmente oggetto di disputa, ovvero il «disputatum», nel linguaggio adottato dalla rilevante giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 12027/2022, 6345/2020, SU 19014/2007, ove si compie la precisazione –irrilevante in questo caso - che il criterio del disputatum, cioè di quanto richiesto nell'atto introduttivo di primo grado o nell'atto di impugnazione, è da temperare con il criterio che si appunta sul contenuto effettivo della decisione, cioè del «decisum»,in caso di accoglimento solo parziale della domanda o dell'impugnazione).
Quanto detto - circa l’impatto del criterio del disputa t um in un giudizio che prosegua polarizzandosi esclusivamente sulla determinazione delle spese di lite -trova applicazione, in questo caso , a partire dal secondo giudizio di cassazione, non già per l'originario giudizio di opposizione, né per il primo giudizio di cassazione, né infine per il primo giudizio di rinvio (che avevano ad oggetto, non già il quantum delle spese, mail rigetto della domanda di equa riparazione ). Tuttavia, in relazione al secondo giudizio di legittimità (definito da Cass. 472/2020), la base di calcolo è pur sempre il secondo scaglione, perché la suddetta cifra differenziale (pur discutendosi solo di spese di lite)è superiore a 1.100,00 euro (si co n fronti lo scarto tra le somme riconosciute con il provvedimento della Corte di appello di Perugia 3079/2018, impugnato,e quelle indicate in Cass. 472/2020).
L o stesso 4di 5 – RG 28270 /2021 – S2 - CC 02/12/2022 (n. 19) – Caponi est. vale ancheper il secondo procedimento di rinvio, concl usosi col decreto in epigrafe della Corte di appello di Perugia ( in relazione al quale la cifra differenziale di spese processuali supera parimenti 1 . 100 ,00 euro). In relazione alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità(estremamente semplice), il criterio della cifra differenziale disputata riporta invece la base di calcolo al primo scaglione, poiché il valore della causa è commisurato alle voci di compenso della fase istruttoria che non erano state riconosciute nei tre procedimenti di merito (opposizione,primo rinvio e secondo rinvio).
Infatti, tali voci - sommate tra loro -non superano 1.100 ,00 euro. 3. –In conclusione, le spese sono da liquidare come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di lite come liquidatedi seguito, con distrazione in favore dell'avvocato Ferdinando Emilio Abbate: -per il giudizio di opposizione, in 1.198,50 euro , oltre 8,00 euro per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA; - per il primo giudizio di legittimità conclusosi con ordinanza 4673/2018, in 893,00 euro, oltre 27,00 euro per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA; - per il primo giudizio di rinvio, conclus osi con decreto 3079/2018, in 1.198,50 euro , oltre 27,00 euro per esborsi , oltre spese generali, IVA e CPA; - per il secondo giudizio di legitti mità conclusosi con ordinanza 472/2020, in 893,00 euro, oltre 27,00 euro per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA; 5di 5 – RG 28270 /2021 – S2 - CC 02/12/2022 (n. 19) – Caponi est. -per il secondo giudizio di rinvio conclu sosi con decreto 226/2021 , in 1.198,50 euro, oltre 27,00 euro per esborsi , oltre spese generali , IVA e CPA; -per il presente giudizio di legittimità, in 500,00 euro per compensi,