Cassation court dismisses appeal when bank offer was rejected without being real or effective. The court found the lower court erred by ignoring the lack of a valid offer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation accepted the appeal filed by Autoattrezzature Mario Falone against the Tribunal of Pescara's partial ruling. The appellant argued that the opposing party's bank offer was invalid because it was never formally made or effectively delivered to the creditor. The court held that the lower court failed to verify whether the offer met the strict requirements of seriousness, timeliness, and completeness under Article 1220 of the Civil Code, leading to the cassation of the decision and remittal to the Tribunal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1220 c.c.; Art. 1182 c.c.; The court must verify the reality and effectiveness of a bank offer before applying the rule that unjustified rejection imposes litigation costs on the winning party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6977/2022 R.G. proposto da : DITTA AUTOATTREZZATURE MARIO FALONE, elettivamente domiciliata in Pescara Piazza E. Troilo n.18, presso lo studio dell’avvocato CICCARELLI SERGIO (CCCSRG56M06F839O) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro ADMAIORA SRL -intimata- avverso SENTENZA di TRIBUNALE PESCARA n. 1621/2021 depositata il30/12/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/02/2023 dal Consiglieredr. MAURO MOCCI . FATTI DI CAUSA Il Giudice di Pace di Pescara accolse parzialmente l’opposizione di Admaiora s.r.l. contro il decreto ingiuntivo richiesto dalla ditta Autoattrezzature di Mario Falone, volto ad ottenere il saldo di una fattura per fornitura di merci e, revocato il provvedimento monitorio, condannò Admaiora al pagamento dell’importo di € 262,10.
Con sentenza n. 1621, depositata il 30 dicembre 2021, il Tribunale territoriale accolse parzialmente il gravame di Admaiora s.r.l. Per quel che qui interessa, il giudice di appello affermò che l’offerta banco judicis, in quanto rifiutata ingiustificatamente e coincidente poi con la somma riconosciuta in sentenza, avrebbe imposto il ricorso all’art. 91 2° comma c.p.c. per la regolamentazione delle spese processuali. In primo grado, pertanto, le spese avrebbero dovuto essere almeno parzialmente compensate, proprio tenuto conto del fatto che la somma offerta banco judicis era stata poi ritenuta corrispondente al credito riconosciuto in sentenza e che le spese sopportate successivamente a tale momento andavano quindi poste a carico di chi aveva rifiutato l’offerta.
Contro la predetta sentenza ricorre per cassazione la ditta Autoattrezzature Falone, sulla scorta un articolato motivo. E’ rimasta intimata la s.r.l. Admaiora. RAGIONI DI DIRITTO Attraverso una complessa censura, la ricorrente invoca la violazione e falsa applicazione dell’art. 1220 c.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360 n. 5 c.p.c. e violazione e falsa applicazione dei principi generali relativi alla pronunzia sulle spese del giudizio. Invero, l’offerta avversaria non sarebbe mai stata formulata né la somma messa a disposizione del creditore.
Il motivo è fondato. Il Tribunale ha correttamente affermato che “l'ingiustificato rifiuto di una proposta conciliativa legittima la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese di lite della parte soccombente per il periodo ”. Tuttavia, per pervenire a tale affermazione, il giudice di appello avrebbe dovuto previamente considerare che,al fine di escludere la mora del debitore, ex art. 1220 c.c., l'offerta non formale della prestazione deve essere reale ed effettiva, occorrendo, cioè, che rivesta i caratteri della serietà, tempestività e completezza e consista nell'effettiva introduzione dell'oggetto della prestazione dovuta nella sfera di disponibilità del creditore, nei luoghi indicati dall'art. 1182 c.c. per l'adempimento dell'obbligazione, sicché quest'ultimo possa aderirvi limitandosi a ricevere la prestazione stessa, senza ulteriori accordi (Sez. 2, n. 21924 del 28 ottobre 2015;
Sez. 2, n. 25155 del 13 dicembre 2010). Di tale preventiva indagine la motivazione della sentenza impugnata non fà cenno, prestandosi così alla critica della ricorrente che controparte non avrebbe in realtà manifestato alcuna effettiva volontà di fare un’offerta banco judicis. In definitiva, va accolto il ricorso; la sentenza è cassata e rinviata al Tribunale di Pescara in diversa composizione, che provvederà altresì in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Pescara in diversa composizione.
Cos