Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7136/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows claim for unreasonable delay in division proceedings where opposing party resisted knowing their claim was invalid.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7136/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court dismissed the first ground alleging procedural violations but allowed the second ground regarding the right to compensation for unreasonable delay. The applicant argued that the lower court erred in rejecting his claim because the opposing party had resisted knowing their division request was inadmissible. The court held that compensation is denied only when a party acts with clear knowledge of their own fault or temerity, conditions absent here since the opposing party's claim was ultimately rejected.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2, commi 2 quinquies e septies, legge n. 89/2001; The right to compensation for unreasonable delay in proceedings is excluded when the party has acted or resisted with clear knowledge of their own fault or temerity, thereby lacking the subjective condition of uncertainty required for the claim.

Parole chiave

Generato dall'IA
unreasonable delay compensation division proceedings temerary litigation clear knowledge of fault L. 89/2001 procedural resistance equa riparazione aliquota della rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2, commi 2 quinquies e septies, legge n. 89/2001
La domanda di indennizzo è stata respinta in esplicita applicazione dell’art. 2, comma 2 quinquies, lettera a) e del comma 2 septies, L.
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in relazione all'art.
Art. 360, commi 3-4, c.p.c.
3 e 4 dell'art. 360 c.p.c., sostenendo che il ricorrente non aveva tenuto una condotta ostruzionistica, né aveva resistito consapevole del proprio torto, essendo, al contrario risultato vincitore e avendo mostrato interesse alla divisione sempre che fossero stati correttamente individuati e divisi i beni relitti.
Art. 6 CEDU
Art. 112, 115 e 116 c.p.c.
art. 360 c.p
3 e 4 dell'art. 360 c.p.c., sostenendo che il ricorrente non aveva tenuto una condotta ostruzionistica, né aveva resistito consapevole del proprio torto, essendo, al contrario risultato vincitore e avendo mostrato interesse alla divisione sempre che fossero stati correttamente individuati e divisi i beni relitti.
art. 96 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 595/2019
Cass. 21315/2015
Cass. 22150/2016
Cass. 4890/2015
22150/2016 ; Cass. 4890/2015 ; Cass.10500/2011; Cass.
Cass. 10500/2011
Cass. 25595/2008
4890/2015 ; Cass.10500/2011; Cass. 25595/2008 e Cass.
Cass. 17650/2002
25595/2008 e Cass. 17650/2002).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30901/2021 R.G. proposto da CUPO ANTONIO, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Spagnuolo, con domicilio in Salerno, Corso Garibaldi 194. –RICORRENTI– contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi n. 12. -CONTRORICORRENTE- avverso il decreto della Corte d’appello di Salerno n. 559/2021, pubblicato in data 1.12.2021 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5.12.2022 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

FATTI DI CAUSA 1. Antonio Cupo ha adito la Corte di appello di Salerno, chiedendo il pagamento dell’indennizzo per l’irragionevole durata di un giudizio di divisione, incardinato dinanzi al Tribunale in data 20.2.2009 e conclusosi con sentenza del 5.5.2020. Il Consigliere istruttore ha respinto la domanda per la ritenuta insussistenza di un pregiudizio indennizzabile. Oggetto: equa riparazione Il provvedimento è stato confermato dalla Corte distrettuale, sull’assunto Antonio Cupo, convenuto nel giudizio di divisione conclusosi con dichiarazione di inammissibilità della domanda, avesse resistito con la consapevolezza del proprio torto:

a) non avendo aderito ad una proposta di mediazione;

b) essendosi costituito tardivamente, eccependo l’inammissibilità della domanda;

c) avendo richiesto l’espletamento della c.t.u. ma ostacolando i successivi accertamenti;

d) avendo fatto pervenire con ritardo le proprie osservazioni alla bozza di c.t.u.;

e) non avendo cooperato per la celere definizione della causa, rendendo necessario lo svolgimento di complesse ricerche. Tale condotta processuale manifestava –secondo la pronuncia - un chiaro disinteresse alla lite e in ogni caso l’opponente, essendo nel possesso dei beni ereditari, aveva tratto vantaggio dalla durata del processo, avendo titolo ad un indennizzo inferiore ai danni provocati dall’irragionevole durata del processo. Per la cassazione del decreto Antonio Cupo ha proposto ricorso in due motivi, illustrati con memoria, cui il Ministero della giustizia resiste con controricorso.

2. Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 360, commi 3-4, c.p.c., lamentando che la Corte territoriale abbia respinto la domanda con una motivazione apparente o gravemente viziata, fondata su cinque rationes decidendi smentite dalle risultanze processuali, dovendosi ritenere irrilevante il mancato raggiungimento di un accordo in mediazione, come pure il fatto che il ricorrente si fosse costituito tardivamente, dato che già alla prima udienza era stato nominato un tecnico, non avendo in alcun modo rallentato lo svolgimento del processo, né tratto vantaggio dal possesso dei beni di cui aveva goduto in qualità di comproprietario, trattandosi comunque di immobili di modesta estensione e scarsa produttività.

Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 2, commi 2 quinquies e septies, legge n. 89/01, 6 CEDU, 112, 115 e 116 c.p.c. e 2059 e 1173 c.c., in relazione ai nn. 3 e 4 dell'art. 360 c.p.c., sostenendo che il ricorrente non aveva tenuto una condotta ostruzionistica, né aveva resistito consapevole del proprio torto, essendo, al contrario risultato vincitore e avendo mostrato interesse alla divisione sempre che fossero stati correttamente individuati e divisi i beni relitti. 2.2. Va esaminato con priorità il primo motivo di ricorso, che merita accoglimento.

La domanda di indennizzo è stata respinta in esplicita applicazione dell’art. 2, comma 2 quinquies, lettera a) e del comma 2 septies, L. 89/2001. La norma prevede che il pregiudizio da irragionevole durata del processo è escluso se la parte abbia agito o resistito, consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, anche fuori dai casi di cui all'art. 96 c.p.c.; ai sensi del comma 2 septies, si presume insussistente il danno quando la parte abbia conseguito, per effetto della irragionevole durata del processo, vantaggi patrimoniali eguali o maggiori rispetto alla misura dell'indennizzo altrimenti dovuto.

La prima disposizione richiede l’infondatezza delle tesi difensive e il carattere temerario dell’azione o della resistenza, condizioni che non ricorrono se il processo presupposto si sia concluso, come nel caso in esame, con il rigetto della domanda di controparte e l’accoglimento delle eccezioni sollevate dal soggetto che chieda di essere indennizzato ai sensi della L. 89/2001. Come già affermato da questa Corte, il diritto all'equa riparazione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, compete a tutte le parti del processo, indipendentemente dall'esito del giudizio presupposto (Cass. 595/2019), e tuttavia il patema da ritardo nella definizione del processo è da escludersi allorché non solo la parte sia rimasta soccombente, ma sia anche consapevole dell'inconsistenza delle proprie istanze, o qualora abbia proposto una lite temeraria (ovvero l'abbia proseguita nonostante la sopravvenuta inconsistenza delle ragioni addotte), difettando in questi casi la stessa condizione soggettiva di incertezza e, dunque, elidendosi il presupposto dello stato di disagio o di sofferenza ( Cass.21315/2015;

Cass. 22150/2016 ; Cass. 4890/2015 ; Cass.10500/2011; Cass. 25595/2008 e Cass. 17650/2002). Nel caso in esame, richiamati dalla Corte di merito l’art. 2, comma 2 quinquies, lettera a), L. 89/2001, oltre che l’orientamento di questa Corte a mente del quale il diritto all’indennizzo non spetta alla parte che abbia agito o resistito consapevole del proprio torto, era decisiva – e non poteva essere trascurata – la considerazione dell’esito del giudizio: occorreva tener conto del fatto che la domanda di divisione giudiziale introdotta da altro coerede era stata dichiarata inammissibile in adesione alle eccezioni del ricorrente, pur non oppostosi agli accertamenti del giudice, salva la possibilità di ravvisare una diversa ipotesi di esclusione del diritto (tra quelle contemplate dal citato art. 2, comma 2 quinquies, L. 89/2001) o di considerare il comportamento della parte per l’esatta quantificazione dell’indennizzo (art. 2 bis, comma 2, lettera b).

Era escluso anche il ricorrente avesse tratto vantaggio dal fatto in sé della durata irragionevole del processo in quanto rimasto nel godimento esclusivo dei beni, non essendo tale beneficio una conseguenza diretta del protrarsi del giudizio, ma un effetto del possesso legittimamente esercitato medio tempore in qualità di comproprietario, considerato anche il rigetto della domanda di divisione. E’ – in conclusione - accolto il secondo motivo, con assorbimento della prima censura. Il decreto è cassato in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella came