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Ordinanza — n. 7132/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming window openings are views, ruling they are lights due to bars blocking frontal view.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7132/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellants' claim that two barred openings constituted 'views' rather than 'lights.' The appellants argued that the bars did not prevent a global visual inspection of the neighboring property, asserting that prospectio is merely an additional element to inspectio. The court ruled that bars physically blocking frontal, oblique, or lateral vision legally define an opening as a light, rendering the appeal's legal argument invalid under established case law.

Regesto Legislator

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Art. 900, 901 c.c.; Art. 360, n. 3 c.p.c.: An opening equipped with bars that prevent the exercise of prospectio (frontal, oblique, or lateral viewing) over the neighboring property must be legally qualified as a light, not a view, regardless of the difficulty of manual inspection.

Parole chiave

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civil procedure inadmissibility neighbor relations law light versus view distinction prospectio legal requirement barred window classification rettificazione di confine violazione delle distanze dai confini rigetto dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 900 c.c.
Art. 901 c.c.
Art. 360, n. 3 c.p.c.
e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 360-bis, n. 1 c.p.c.
In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1 c.p.c., come (re)interpretato da S.U.
D.P.R. n. 115 del 2002
13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3924 del 29/02/2016
Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 25864 del 23/09/2021
S.U. n. 7155/17
1 c.p.c., come (re)interpretato da S.U. n. 7155/17.
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1765-2022 proposto da: IULA GIUSEPPE e IULA SERENA, rappresentate e difese dall’avv. GIANNI MORROCCHI e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrenti - contro BORGIOLI ANTONIO, BORGIOLI CARLO, MARMUGI MARIA LUISA, CIARDI ANDREA e CIARDI ANTONELLA, rappresentati e difesi dall’avv. CORRADO QUAGLIERINI e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1143/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 04/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/02/2023 dal Consigliere Dott.

STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze rigettava il gravame proposto da Iula Giuseppe e Segato Franca avverso la decisione del Tribunale di Firenze con la quale era stata accolta la domanda di regolarizzazione di due luci proposta, nei confronti degli appellanti, da Marmugi Maria Luisa, Ciardi Andrea e Ciardi Antonella, proprietari dell’immobile confinante con quello dei predetti appellanti. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione Iula Giuseppe e Segato Franca, affidandosi ad un unico motivo.

Resistono con controricorso Borgioli Antonio, Borgioli Carlo, Marmugi Maria Luisa, Ciardi Andrea e Ciardi Antonella. In prossimità dell’adunanza camerale, ambo le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 900, 901 c.c. e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente qualificato come luci le due aperture oggetto di causa, le quali, in realtà, avrebbero le caratteristiche della veduta.

Esse, infatti, ancorché munite di grata, consentirebbero comunque di esercitare una visuale agevole sul fondo confinante, e ciò sarebbe sufficiente ai fini della loro qualificazione come vedute, essendo la prospectio un elemento aggiuntivo rispetto alla possibilità di inspectio , già di per sé sufficiente. La censura è inammissibile, alla luce del principio secondo cui “La veduta si distingue dalla luce giacché implica, in aggiunta alla inspectio, la prospectio, ossia la possibilità di affacciarsi e guardare frontalmente, obliquamente o lateralmente nel fondo del vicino, sicché un'apertura munita di inferriata (nella specie, realizzata a filo con il muro perimetrale dell'edificio) che impedisca l'esercizio di tale visione mobile e globale sul fondo alieno va qualificata luce” (Cass.

Sez.2, Sentenza n. 3924 del 29/02/2016 , Rv. 638835). Il principio è stato ribadito ancora di recente, allorquando questa Corte ha affermato che “In tema di aperture sul fondo del vicino, la natura di veduta o luce (regolare o irregolare) deve essere accertata dal giudice di merito alla stregua delle caratteristiche oggettive dell'apertura stessa, rimanendo a tal fine irrilevante l'intenzione del suo autore o la finalità dal medesimo perseguita; sicché, un'apertura munita di inferriata, tale da non consentire la prospectio nel fondo vicino, può configurarsi solo come luce, anche se consenta di guardare con una manovra di per sé poco agevole per una persona di normale conformazione, con la conseguenza che, rispetto ad essa, il vicino non ha diritto a chiederne la chiusura, bensì solo la regolarizzazione” (Cass.

Sez. 2 , Ordinanza n.25864 del 23/09/2021 , Rv. 662259). In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1 c.p.c., come (re)interpretato da S.U. n. 7155/17. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di quella controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, ne