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Ordinanza Interlocutoria — n. 7062/2023 — snciv Generato dall'IA

Court orders joinder of two appeals and remands case for new hearing pending Supreme Court resolution.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 7062/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court ordered the joinder of two related appeals and remanded the case for a new hearing. ENEL Production sought revocation of a Supreme Court order dismissing its main appeal due to late filing, while ABSUC Casale San Nicola filed a late incidental appeal. The decision was deferred because the outcome depends on a pending question referred to the Supreme Court's Plenary Section.

Regesto Legislator

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Art. 391, comma 1, c.p.c.; Art. 23, comma 8-bis, D.L. 137/2020: When a revocation appeal and an incidental appeal are interdependent, the Court may order their joinder and remand the case for new hearing if the resolution depends on a question referred to the Supreme Court's Plenary Section.

Parole chiave

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revocation appeal incidental appeal joinder of appeals remand for new hearing question referred to Plenary Section procedural admissibility interlocutory order revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 23, comma 8-bis, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137
Viste le conclusioni motivate, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n.
Art. 8, comma 8, D.L. 29 dicembre 2022, n. 176
176 (applicabile a norma dell'art. 8, comma 8, del d.l.
Art. 391, comma 1, c.p.c.
11890/2021 non fosse inammissibile, ai sensi dell’art. 391, comma 1, c.p.c., rimettendo perciò la causa alla pubblica udienzadella sezione semplice, da fissare unitamente alla trattazione del ricorso R.G.
art. 378 c.p
ha presentato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.; deve disporsi la riunione del ricorso R.G.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. II, 23 novembre 2022, n. 34460
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 31377/2021 R.G. proposto da: ENEL PRODUZIONE S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA RUGGERO FAURO 43, presso lo studio dell’avvocato PETRONIO UGO, che la rappresenta e difende -ricorrente- contro ASBUC CASALE SAN NICOLA, rappresentata e difesa dall'avvocato RODOLFO LUDOVICI; -controricorrente e ricor rente incidentale - avverso l'ordinanza n. 11890/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 06/05/2021. Viste le conclusioni motivate, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile a norma dell'art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022), formulate dal P.M. in persona della Sostituta Procuratore Generale ROSA MARIA DELL’ERBA, la quale ha chiesto il rinvio della causa a nuovo ruolo in attesa della decisione della questione rimessa alle Sezioni Unite con ordinanza interlocutoria 23 novembre 2022, n. 34460; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2023 dal Consigliere ANTONIO SCARPA; rilevato che: la ENEL Produzioni s.p.a. ha proposto ricorso per la revocazione della ordinanza 6 maggio 2021, n. 11890/2021 della Corte di cassazione; l’ordinanza n. 11890/2021 della Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile per mancato deposito il ricorso principale proposto dalla ENEL Produzioni avverso sentenza della Corte d’appello di Roma n. 5054/2019 del 23 luglio 2019, con conseguente inefficacia del ricorso incidentale tardivo proposto dalla ABSUC Casale San Nicola; con ordinanza interlocutoria n. 19713/2022 del 17 giugno 2022, all’esito dell’adunanza del 10 giugno 2022, il Collegio ritenne che il ricorso per la revocazione della ordinanza 6 maggio 2021, n. 11890/2021 non fosse inammissibile, ai sensi dell’art. 391, comma 1, c.p.c., rimettendo perciò la causa alla pubblica udienzadella sezione semplice, da fissare unitamente alla trattazione del ricorso R.G. n. 7015/2020; i ricorsi sono stati trattati in camera di consiglio procedendo nelle forme di cui all’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile a norma dell'art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022); la ENEL Produzioni s.p.a. ha presentato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.; deve disporsi la riunione del ricorso R.G. n. 7015/2020 al ricorso R.G. n. 31377/2021; la decisione delle questioni poste nei ricorsi in esame è correlata alla decisione delle analoghe questioni rimesse alle Sezioni Unite con ordinanza interlocutoria Cass.

Sez. II, 23 novembre 2022, n. 34460; P. Q. M. La Corte ordina la riunione del ricorso R.G. n. 7015/2020 al ricorso R.G. 31377/2021 e rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Secon