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Ordinanza — n. 7040/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of interest after lower court already ruled on other grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7040/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court had already definitively ruled on the primary grounds of the case. The appellant argued that the respondent failed to prove her status as an heir, but the court found this proven via family certificates and succession declarations. Consequently, the court held that the remaining grievances were inadmissible due to a lack of interest, as they could not lead to cassation given the finality of the other rulings.

Regesto Legislator

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Art. 366, para. 1, lett. a) c.p.c.; Art. 366, para. 1, lett. b) c.p.c.: When a cassation appeal relies on multiple grounds and the court rules on some, the remaining grounds become inadmissible due to lack of interest if they cannot lead to cassation given the finality of the other rulings.

Parole chiave

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lack of interest inadmissible appeal finality of rulings cassation procedure heir status proof factual appreciation procedural dismissal diritto successorio rurale

Disposizioni normative citate

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Art. 366, para. 1, lett. a) c.p.c.
Art. 366, para. 1, lett. b) c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14605 del 12/07/2005
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012
Cass. Sez. U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013
621882; Cass. Sez. U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013 , Rv.
Cass. Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016
Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014
Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5851-2022 proposto da: ROTONDO NUNZIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI n. 6, presso lo studio dell'avv. VANIA ROMANO, rappresentata e difesa dall'avv. ROSSELLA CHIEFFI -ricorrente - contro GISONDO NICOLO', elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. SACCHETTI n. 129, presso lo studio dell’avv. ANNALISA MORETTI, rappresentato e difeso dall’avv. CORRADO BENEDUCE -controricorrente - avverso la sentenza n. 75/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 19/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/02/2023 dal Consigliere Dott.

STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato Il 30.1.2008 La Tegola Paolo evocava in giudizio Gisondo Nicolò, Pasquale, Rosa e Giuseppe, eredi di Gisondo Pietro, innanzi il Tribunale di Trani, sezione distaccata di Ruvo di Puglia, invocando l’accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione di un’area sita in Terlizzi. Si costituiva Gisondo Nicolò, spiegando domanda riconvenzionale di restituzione dell’area oggetto di causa. Con sentenza n. 1175/2017 il Tribunale rigettava la domanda nei confronti di Gisondo Pasquale, Rosa e Giuseppe, accogliendola invece nei confronti dell’ultimo convenuto, Gisondo Nicolò.

Con la sentenza impugnata, n. 75/2020, la Corte di Appello di Bari riformava la decisione di prime cure e rigettava la domanda di usucapione, accogliendo invece la riconvenzionale di rilascio. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Rotondo Nunzia, erede dell’originario attore, affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso Gisondo Nicolò. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Prima di esaminare i motivi del ricorso principale e di quello incidentale, va esaminata, e rigettata, l’eccezione, proposta dalla parte controricorrente, di carenza della prova della titolarità del diritto di azione.

Ad avviso del Gisondo, in particolare, la Rotondo non avrebbe adeguatamente dimostrato la propria qualità di erede di La Tegola Paolo, originario attore. La ricorrente ha infatti depositato, unitamente al ricorso, il certificato di morte di La Tegola Paolo e quello di stato di famiglia, dal quale si evince la sua qualità di coerede del defunto, unitamente ai figli di quest’ultimo. Intal modo, la qualità di erede è stata adeguatamente provata, dovendosi ribadire, sul punto, il principio per cui la prova della proprietà può essere fornita in base a “… certificati integrali di famiglia e copia della dichiarazione di successione presentata all'ufficio del registro competente con relativo albero genealogico, atteso che icertificati di famiglia sono idonei aprovare il grado di parentela tra il defunto e gli attori, fonte della successione legittima, mentre la denunzia di successione, pur avendo finalità fiscali, è idonea a fornire elementi probatori sulla avvenuta successione” (Cass.

Sez. 3 , Sentenza n. 14605del 12/07/2005, Rv. 583894). Passando all’esame del ricorso, con i tre motivi ivi formulati , suscettibili di esame congiunto, il ricorrente si duole che la Corte di Appello abbia ravvisato la natura clandestina del possesso, escludendo di conseguenza la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’usucapione. Le censure sono inammissibili. La Corte di Appellonon si è infatti limitata a dare atto che lo stesso La Tegola aveva dichiarato, in sede di interrogatorio, di aver costituito il rapporto con la res mediante la sostituzione del lucchetto di accesso all’area in contestazione, e dunque con un atto di spoglio, ma ha aggiunto che i testimoni escussi nel corso del giudizio di merito avevano “… riferito di un possesso esercitato dall’attore, mediante il deposito di materiali e il parcheggio di autovetture, su un sedime completamente diverso rispetto d a quello costituente la particella contesa” (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata).

I testi, infatti, avevano dichiarato che il deposito dei materiali e il parcheggio non avvenivano sotto i balconi –ovverosia nell’area oggetto della domanda di usucapione – perché questi avevano una limitata altezza dal suolo (cfr. ancora pag. 7). La Corte distrettuale ha poi considerato insufficiente, ai fini della prova del possesso esclusivo dell’area contesa, il fatto che essa presentasse una pavimentazione identica a quella utilizzata per la particella contigua, poiché “… si tratta … di un’opera eseguita dopo il 2006 (quando è stato chiesto il permesso di costruire), irrilevante in sé perché non risulta provato il possesso anteriore sì da presumerne un possesso intermedio” (cfr. pag. 8 della sentenza).

La ratio decidendirelativa alla mancata prova del possesso non è stata specificamente contestata dal ricorrente, né sotto il profilo della collocazione dell’esercizio della signoria in un ambito territoriale diverso dall’area contesa, né sotto il profilo dell’assenza di prova del possesso anteriore al 2006. In presenza di ratio non attinta, i motivi vanno dichiarati inammissibili, in coerenza con il principio secondo cui “Qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa”(Cass.

Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012, Rv. 621882; Cass. Sez. U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013 , Rv. 625631; Cass. Sez. L , Sentenzan. 4293 del 04/03/2016, Rv. 639158). Peraltro, le censure si risolvono comunque nella prospettazione di unalettura alternativa del fatto e delle prove, senza considerare il duplice principio, che merita di essere ribadito, per cui:

1) il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148del 25/10/2013, Rv. 627790); 2) “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass.

Sez. 3 , Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. 13485 del13/06/2014, Rv. 631330 ). In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di quella controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 4.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello