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Ordinanza — n. 7024/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to examine specific title deeds regarding attic ownership.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7024/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the Court of Appeal merely repeated the first-instance judgment without analyzing the specific public deeds of acquisition. The appellant argued that the lower court ignored critical title deeds from 1940 and 1956 proving her ownership of the attic space. The court ruled that since the appellate decision relied solely on the first-instance reasoning without addressing the new evidence, the appeal lacked the necessary factual foundation required for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 348-ter, ultimo comma c.p.c.: An appeal is inadmissible if the appellate court's decision is merely a repetition of the first-instance judgment without examining the specific facts and evidence presented by the parties.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal omission of evidence repetition of first instance title deeds analysis attic ownership dispute legge sugli alloggi costi d'alloggio restituzione di fondo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
con il primo motivo si lamenta “omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n.
Art. 348-ter, ultimo comma c.p.c.
l’art. 348-ter, ultimo comma c.p.c. e cfr.
Art. 922 c.c.
Art. 2967 c.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 2697 c.c.
d.P.R. n. 115/2002
13, comma 1- quater de l d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello st
art. 96 c.p
Memoria è stata presentata dalla ricorrente, ove tra l’altro si chiede la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c., e dal controricorrente.
art. 2697 c.c
art. 360 c.p
con il primo motivo si lamenta “omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 7724/2022
al riguardo Cass. n. 7724/2022).
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28118-2018 proposto da: LOSS PATRIZIA, elettivamente domiciliata in Roma, Via Pasubio 4, presso lo studio dell’avvocato Lucilla Forte, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Liambo Lovato e Lucilla Forte; -ricorrente- contro CANOVA ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Emilia 88, presso lo studio dell’avvocato Stefano Vinti, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Paolessi e Almo Costa; -controricorrente- avverso la sentenza n. 1040/2018 della Corte d’appello di Genova, depositata il 25/06/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2022 dal Consigliere Dott.ssa Chiara Besso Marcheis.

PREMESSO CHE 1. Con atto di citazione del 23/09/2003, Alessandro Canova conveniva in giudizio Patrizia Loss, esponendo di avere acquistato un appartamento, individuato come interno n. 4, e che la convenuta, proprietaria dell’unità n. 6A, articolata su due livelli, aveva nel corso di modifiche strutturali della sua proprietà sconfinato, annettendo al proprio appartamento una porzione del locale sottotetto, di pertinenza dell’appartamento n. 4 di proprietà dell’attore; chiedeva quindi di accertare la propria proprietà di tale porzione e conseguentemente di condannare la convenuta alla rimessione in pristino dei luoghi.

Si costituiva Patrizia Loss, chiedendo di rigettare la domanda, in quanto la porzione rivendicata era il locale cucina del suo appartamento, fisicamente separato dal solaio, e in via riconvenzionale di condannare l’attore a contribuire alla realizzazione delle opere di consolidamento e separazione delle due proprietà. Il Tribunale di Genova, con sentenza n. 1200/2010, accoglieva le domande dell’attore: accertava che la porzione di sottotetto in questione è pertinenza dell’appartamento n. 4 e quindi di proprietà di Canova, per averlo questi acquistato nel 2002 e comunque in virtù di atti di provenienza precedenti, e che quindi la convenuta Loss aveva abusivamente occupato e ampliato il proprio appartamento annettendo il vano sottotetto; condannava così la convenuta a rimettere in pristino i luoghi e a consegnare a Canova il locale sottotetto.

2. Proponeva appello Patrizia Loss, chiedendo la riforma della sentenza, sostenendo l’errata valutazione da parte del giudice di prime cure degli atti di provenienza delle rispettive proprietà con riferimento ai confini superiori e in particolare ai sottotetti, oltre che l’errata valutazione in fatto e in diritto della consulenza tecnica d’ufficio. Con sentenza n. 1040/2018 la Corte d’appello di Genova, dopo avere disposto una nuova consulenza tecnica d’ufficio, ha rigettato l’impugnazione e confermato la sentenza di primo grado.

3. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione Patrizia Loss. Resiste con controricorso Canova Alessandro. Memoria è stata presentata dalla ricorrente, ove tra l’altro si chiede la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c., e dal controricorrente. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in due motivi, tra loro strettamente connessi:

1) con il primo motivo si lamenta “omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.”; la Corte d’appello, dopo avere riportato stralci degli atti pubblici di acquisto delle parti in causa, con mere affermazioni di principio giunge a conclusioni illogiche e apodittiche, senza menzionare (ed evidentemente senza esaminare) gli atti pubblici di provenienza della ricorrente del 22 maggio 1956 e del 1° aprile 1940 e quello di provenienza di Canova del 29 dicembre 1969; il giudice d’appello ha poi, come il primo giudice, disatteso le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d’ufficio, pedissequamente riportandosi alla sentenza di primo grado, senza spiegare le ragioni delle divergenze rispetto all’ausiliario;

2) con il secondo motivo si contesta “violazione e falsa applicazione degli artt. 922 e 2967 c.c., 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”; anche i consulenti tecnici d’ufficio “hanno omesso di valorizzare il dato oggettivo rappresentato dall’esplicita previsione dei sottotetti negli atti di compravendita” e in particolare nei richiamati rogiti del 1940 e del 1956, omissione che ha fatto sì che la Corte d’appello, come già il Tribunale, non abbia posto a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti, in tal modo violando l’art. 2697 c.c. e l’art.115 c.p.c.

I motivi sono inammissibili. Dato che, come afferma la stessa ricorrente (p. 17 del ricorso), la sentenza d’appello si fonda “pedissequamente, laconicamente allineandovisi” sulle stesse ragioni della sentenza di primo grado, il ricorso per cassazione per il motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. non era proponibile (v. l’art. 348-ter, ultimo comma c.p.c. e cfr. al riguardo Cass. n. 7724/2022). L’inammissibilità del primo motivo si riflette sul secondo, per il quale l’omesso esame avrebbe comportato la violazione degli artt. 922 e 2967 c.c. e 115 c.p.c., non essendo stato considerato dai giudici di merito che la ricorrente, per effetto dei contratti di compravendita dei suoi danti causa, aveva acquisito la proprietà di tutto il sottotetto, così che la domanda di Canova non poteva che essere considerata sfornita di prova e rigettata.

II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente, che liquida in euro 3.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, exart. 13, comma 1- quater de l d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello st