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Ordinanza — n. 7017/2023 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal against administrative fines for unpaid bank drafts, rejecting the defense of insolvency proceedings as a valid excuse.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7017/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the Ministry's appeal against a lower court decision that annulled administrative fines for unpaid bank drafts. The Ministry argued that the debtor's status in insolvency proceedings should not exempt the legal representative from liability for the specific violation of Article 2 of Law 386/1990. The court agreed, ruling that the insolvency procedure does not negate the public interest protected by the statute, thereby overturning the annulment and remanding the case for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 2 L. 386/1990; Art. 168 R.D. 267/1942: The insolvency procedure does not exempt the legal representative from liability for administrative violations regarding unpaid bank drafts, as the offense protects public trust and is distinct from the conditions of the insolvency regime.

Parole chiave

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unpaid bank drafts insolvency proceedings administrative fines legal representative liability public trust protection cessazione dei pagamenti pagamento provvisorio confisca sotto sanzione internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 2 L. 386/1990
3324/2016; Cass. 26691/2014).
Art. 168 R.D. 267/1942
386/1990, e dell’art. 168 R.D. 267/1942, lamentando che il Tribunale abbia indebitamente applicato il regime delle sanzioni in materia tributaria, cui si riferisce il precedente di questa Corte citato in sentenza (Cass.
Art. 214 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente in via incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.
art. 214 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. 18078/2008
267/1942, lamentando che il Tribunale abbia indebitamente applicato il regime delle sanzioni in materia tributaria, cui si riferisce il precedente di questa Corte citato in sentenza (Cass. 18078/2008), le quali godono –tuttavia - di un regime speciale non applicabile alle altre sanzioni amministrative.
Cass. 18345/2006
116), ma quando l'assegno, presentato in tempo utile, non venga pagato per difetto di disponibilità su l conto (Cass. 18345/2006;
Cass. 24725/2016
Cass. 17821/2021
in tal senso, esplicitamente Cass. 17821/2021).
Cass. 16808/2019
44 L.F., come invece sostenuto dal giudice d’appello: il debitore conserva l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa sotto la vigilanza del commissario giudiziale, potendo effettuare i pagamenti previa autorizzazione del giudice delegato (Cass. 16808/2019;
Cass. 11958/2021
Cass. 3324/2016
11958/218; Cass. 3324/2016; Cass.
Cass. 26691/2014
3324/2016; Cass. 26691/2014).
Cass. 28400/2021
Italian Court dismisses tax appeal on trust property taxes, allowing cost compensation due to reciprocal loss and legal novelty.
Cass. 19503/2018
28400/2021; Cass. 19503/2018; Cass.
Cass. 27851/2018
19503/2018; Cass. 27851/2018; Cass.
Cass. 134/2017
27851/2018; Cass. 134/2017; Cass.
Cass. 3796/2008
134/2017; Cass. 3796/2008 ed altre).
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Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 33857/2019 R.G. proposto da MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.., e PREFETTURA DI PESARO URBINO, in persona del Prefetto p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi n. 12. –RICORRENTI– contro CENCIARINI ROMINA, rappresentata e difesa dall’avv. Marco Cassiani, con domicilio eletto in Roma, Via Pietro Della Valle n. 2, presso l’avv. Francesco Schillaci. -CONTRORICORRENTE-RICORRENTE INCIDENTALE - avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 46 9/2019, pubblicata in data 21.5.2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 6.10.2022 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Il Tribunale di Pesaro, in riforma della sentenza del giudice di pace n. 196/2017, ha accolto l’opposizione e annullato la sanzione elevata a carico di Romina Cenciarini, per aver emesso, tra Oggetto: sanzioni amministrative dicembre 2011 e gennaio 2012, 10 assegni bancari non pagati per difetto di provvista. Ha rilevato il giudice d’appello che i titoli erano stati rilasciati dalla resistente in qualità di legale rappresentante della MCR s.r.l., prima che la società fosse ammessa al concordato preventivo, per cui, una volta disposta l’ammissione alla procedura concorsuale, non era possibile eseguire i pagamenti ai sensi dell’art. 168 L.F., con conseguente insussistenza della violazione.

La cassazione della sentenza è chiesta dal Ministero dell’Interno e dalla Prefettura di Pesaro con ricorso affidato ad un unico motivo, cui resiste Romina Cenciarini con controricorso e con ricorso incidentale condizionato, affidato ad un unico motivo. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. L’unico motivo del ricorso principale denuncia la violazione degli artt. 3,4 e 6, comma terzo, L. 689/1981, 12,2,5 e 8 L. 386/1990, e dell’art. 168 R.D. 267/1942, lamentando che il Tribunale abbia indebitamente applicato il regime delle sanzioni in materia tributaria, cui si riferisce il precedente di questa Corte citato in sentenza (Cass. 18078/2008), le quali godono –tuttavia - di un regime speciale non applicabile alle altre sanzioni amministrative.

Non aveva rilievo, secondo il Ministero, che i titoli fossero stati emessi a nome della società in concordato, dovendo rispondere del fatto la persona fisica, titolare delle cariche sociali, ossia l’autore materiali delle violazioni. Il motivo è fondato per le ragioni che seguono. La condotta sanzionata dall’art. 2 L. 386/2990 (come sostituito dall’art. 29 D. l gs. 507/1999) si realizza non al momento dell'emissione dell'assegno,ove presso il trattario non vi siaprovvista sufficiente (diversamente dal reato di emissione di assegni bancari privi diprovvista previsto dal R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 116), ma quando l'assegno, presentato in tempo utile, non venga pagato per difetto di disponibilità su l conto (Cass. 18345/2006;

Cass. 24725/2016). Qualora l’emissione avvenga prima della presentazione della domanda di concordato, ma il titolo sia portato all’incasso in un momento successivo, l’emittente – anche ove trattasi di assegni postdatati o privi di data – è esposto al rischio del possibile difetto di provvista ed è tenuto ad assicurarsi che sussistano fondi sufficienti per il pagamento. Non ha rilievo esimente l’apertura della procedura di concordato preventivo a carico del debitore, configurandosi l’illecito contestato se il solo fatto che il titolo sia insoluto per mancanza di fondi.

La questione della esigibilità o meno delle somme portate dagli assegni può venire in considerazione solo nell'ambito della procedura concorsuale (e nell'interess e esclusiv o dei creditori) , ma non incide sulla configurabilità delle infrazioni di cui agli artt. 1 e 2 L. 386/1990, previste a tutela di un interesse pubblicistico e, in particolare, della fede pubblica (cfr. in tal senso, esplicitamente Cass. 17821/2021). Per completezza, va poi precisato che l’ammissione al concordato preventivo non comporta il cd. "spossessamento" previsto in ambito fallimentare dagliartt. 42 e 43 L.F. , né un divieto assoluto di effettuare i pagamenti dopo ladichiarazione di fallimento ai sensi del successivo art. 44 L.F., come invece sostenuto dal giudice d’appello: il debitore conserva l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa sotto la vigilanza del commissario giudiziale, potendo effettuare i pagamenti previa autorizzazione del giudice delegato (Cass. 16808/2019;

Cass. 11958/218; Cass. 3324/2016; Cass. 26691/2014).

2. Il ricorso incidentale denuncia la violazione dell’art. 214 c.p.c., lamentando che il tribunale non abbia considerato che l’autenticità della firma apposta sugli assegni privi di copertura era stata contestata e che era onere dell’amministrazione dar prova che i titoli fossero stati emessi proprio dall’opponente. Il motivo è inammissibile. Il Tribunale ha integralmente accolto l’appello della Cenciarini, definendo esplicitamente la causa in base alla ragione più liquida (cfr. sentenza, pag. 4), con assorbimento di ogni altra questione.

La resistente non ha quindi interesse ad impugnare la decisione: il ricorsoincidentale condi zionato con il quale la parte vittoriosa sollevi questioni rimaste assorbite, anche se in virtù del principio cd. della ragione più liquida, è inammissibile, non essendo ravvisabile alcun rigetto implicito: tali questioni, in caso diaccoglimento del ricor so principale, possono essere riproposte davanti al giudice dirinvio (Cass. 28400/2021; Cass. 19503/2018; Cass. 27851/2018; Cass. 134/2017; Cass. 3796/2008 ed altre). E’ pertanto accolto l’unico motivo del ricorso principale, mentre il ricorso incidentale è dichiarato inammissibile.

La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al Tribunale di Pesaro, in persona di altro Magistrato, anche per la regolazione delle spese di legittimità. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente in via incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

accoglie l’unico motivo del ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Pesaro, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per ilricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio d