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Ordinanza — n. 7016/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against contract termination, ruling no severance due to lack of explicit renewal clause.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7016/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appeal filed by Alessandro Moschini against the lower courts' dismissal of his claim for severance pay following the termination of his independent contractor agreement. The appellant argued for a lump sum based on the contract's duration, while the respondent maintained that the termination was valid and the subsequent offer of employment was legally sound. The court upheld the dismissal, reasoning that the contract's specific wording required a total lack of renewal offer to trigger the severance clause, and since a conforming offer was made, the condition was not met.

Regesto Legislator

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Art. 1362 c.c.; Art. 1363 c.c.: When a contract clause admits multiple interpretations, the party proposing the rejected interpretation cannot complain in appeal if the court favors the alternative, provided the literal text clearly reflects the parties' common intent.

Parole chiave

Generato dall'IA
contract termination severance pay contract interpretation tacit renewal appeal dismissal independent contractor literal interpretation indennità per lavoro ridotto retroattiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1362 c.c.
Art. 1363 c.c.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
Art. 13 comma 1-bis dello stesso art. 13
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 28319/2017
Cass. 16987/2018
Cass. 9284/2005
Cass. 28479/2005
Cass. 18180/2007
28479/2005; Cass. 18180/2007).
Cass. 12721/2007
e il giudice fornisca compiuta ed articolatamotivazione della ritenuta equivocità ed insufficienza del dato letterale (Cass. 12721/2007;
Cass. 11278/2005
Cass. 11278/2005; Cass.8713/2004; Cass.
Cass. 8713/2004
Cass. 9786/2010
11278/2005; Cass.8713/2004; Cass. 9786/2010).
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Ordinanza — n. 29328/2022 — snciv
Court allows worker's claim for substitute notice pay in bankruptcy when employer terminates due to insolvency.
Ordinanza — n. 34876/2025 — snciv
Cassation court dismisses workers' appeal on project contracts, ruling evidence admissibility and costs properly handled.
Ordinanza — n. 7981/2026 — snciv
Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility regarding new facts and procedural scope.
Ordinanza — n. 23458/2025 — snciv
Cassation court dismisses heirs' appeal on private employment compensation, ruling prescription bars TFR claim due to untimely filing.
Ordinanza — n. 37769/2021 — snciv
Cassation court dismisses appeal and declares case extinguished due to a valid labor union settlement. The court ruled the appeal inadmissible because the parties had reached a settlement in labor court, which extinguished the litigation. The court found the appeal's arguments regarding indemnity calculation irrelevant given the settlement. The legal rule is that a valid labor settlement extinguishes the civil litigation between the parties. Keywords: labor settlement; case extinction; inadmissible appeal; indemnity calculation; union agreement; civil procedure; dismissal. My client represents a company appealing a lower court's decision on employee indemnity after a labor dispute. The opposing employee's lawyer argues the appeal is valid because the lower court ignored stabilization agreements. However, the company's own lawyer submitted a formal declaration of withdrawal from the appeal, citing a separate labor union settlement reached on June 4, 2021, to which the employee agreed. The opposing party contends this withdrawal is invalid or irrelevant to the merits of the indemnity calculation. What can I do? Is this possible?

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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25753/2021 R.G., proposto da MOSCHINI ALESSANDRO, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Emilio Letrari, dall’avv. Massimiliano Guidi e dall’avv. Massimo Letizia, con domicilio in Roma, Via Monte Santo n. 68. -RICORRENTE- contro SERVIZI IMPRESE CAF S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Amadori, con domicilio eletto in Roma, alla Via Albenga n. 45., presso l’avv. Claudio Colini. -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza della Corte d’appello di Trento n. 67/2021, pubblicata in data 9.3.2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 30.1.2023dal Consigliere Giuseppe Fortunato. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE. 1.Alessandro Moschini ha convenuto in giudizio la Servizi Imprese CAF s.r.l., esponendo di aver sottoscritto un contratto di collaborazione in data 30.9.2011, con durata quinquennale e con scadenza al 31.12.2016, tacitamente rinnovabile, il cui art. 3 Oggetto: lavoro autonomo prevedeva che “in caso di disdetta contrattuale da parte dell’impresa e mancata prosecuzione del rapporto lavorativo in altra forma, ma a parità di durata e almeno alle condizioni economiche di cui alle lettere A e C compresi adeguamenti ISTAT del successivo art. 4, spetterà al professionista una indennità pari all 'ultima mensilità moltiplicata per le annualità lavorative svolte a partire dalla data di stipula del presente contratto.

Era accaduto che la società aveva comunicato in data 23.12.2015 la volontà di non rinnovare il contratto, offrendo successivamente di costituire un rapporto di lavoro subordinato, con decorrenza dal 1.1.2017, proposta respinta dal ricorrente poiché ritenuta contraria alle precedenti intese. Il Moschini ha agito per ottenere la risoluzione del contratto e la condanna della convenuta al pagamento di € 575.000,00 a titolo di compensi non versati; in subordine, ha chiesto di disporre il pagamento di un’indennità pari all’ultima mensilità corrisposta, moltiplicata per le annualità maturate a far data dalla stipula del contratto, per l’importo di € 49.066,50, oltre accessori e spese legali.

Si è costituita la Servizi Imprese s.r.l., affermando la legittimità del recesso contrattuale formalizzato nella nota del 23.12.2015 dal Direttore sig. Renzi, munito del potere di "assumere e licenziare il personale", e la validità della successiva proposta di assumere il Moschini come dipendente. Il Tribunale ha rigettato tutte le domande, compensando le spese. La sentenza è stata confermata in appello. La Corte territoriale di Trento ha escluso che l’originaria convenzione di incarico avesse una durata minima di dieci anni, essendone prevista la cessazione alla data del 31.12.2016, fatto salvo il rinnovo tacito quinquennale, e ha ritenuto valida anche la disdetta del rapporto inoltrata dal Direttore generale della società, munito dei poteri di amministrazione e il cui operato era stato ratificato dal CDA, evidenziando che l’art. 3 ne consentiva la prosecuzione anche in forme diverse dal rapporto l ibero - professionale, volendosi garantire al Moschini, dopo i primi cinque anni, solo un’ulteriore durata minima quinquennale con una retribuzione lorda di € 90.000,00.

Non spettava, quindi, l’indennità richiesta in caso di disdetta, poiché – a termini di contratto – tale importo era dovuto se la società non avesse offerto il rinnovo alle condizioni previste dal suddetto art. 3, non quando la proposta fosse stata illegittimamente rifiutata dal professionista. La cassazione della sentenza è chiesta da Alessandro Moschini con ricorso in tre motivi. La Servizi Imprese s.r.l. si difende con controricorso e con memoria illustrativa.

2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt.111 Cost. e 132, comma secondo, n. 4 c.p.c., per avere il Giudice territoriale interpretato l’art. 3 del contratto in violazione del criterio letterale, non essendo previsto che il diritto all’indennità non spettasse nel caso in cui la società avesse formulato una richiesta di prosecuzione del rapporto con vincolo di subordinazione, avendo le parti voluto stabilire che tale indennità doveva essere corrisposta in ogni ipotesi di mancata prosecuzione o rinnovo del rapporto alle medesime condizioni originariamente concordate.

Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367 e 1371 c.c., sostenendo che la comune intenzione dei contraenti era di riconoscere al ricorrente una sorta di "buonuscita" o "indennità di fine rapporto" in ogni caso di mancata prosecuzione del rapporto di collaborazione, senza prevedere la perdita del diritto in caso di mancata accettazione di condizioni difformi da quelle preventivamente concordate. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367 e 1371 c.c., per avere ritenuto che la società p otesse proporre la prosecuzione del rapporto anche in forma subordinata, benché il contratto escludesse esplicitamente tale possibilità.

3. I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente e vanno respintiper le ragioni che seguono. Interpretando il contratto alla luce del dato letterale, sistematico e secondo buona fede, la Corte di merito ha ricostruito - con motivazione esente da vizi logici - la volontà delle parti nel senso di ritenere che la previsione della durata quinquennale del contratto, con facoltà di disdetta e rinnovo automatico, escludeva che il rapporto avesse una durata minima decennale e che era possibile proporre al ricorrente la prosecuzione del rapporto in forma diversa da quella libero-professionale - e quindi anche l’instaurazione di rapporto di lavoro subordinato – volendo si garantire, in caso di rinnovo, solo una durata minima di ulteriori cinque anni e una retribuzione lorda di € 90.000,00 annui, senza imporre ulteriori forme o modalità vincolanti.

Chiara è apparsa in tal senso la lettera dell’art. 3 del contratto, la cui premessa, ove escludeva apparentemente la possibilità di dar vita ad un rapporto di subordinazione, stava solo ad esplicitare – secondo la Corte di merito – quale dovesse essere il contenuto del rapporto per il primo quinquennio, non potendosi diversamente interpretare, salvo ad avallare una lettura soppressiva della clausola, la previsione dell’art. 3 che consentiva espressamente il rinnovo “in altra forma”. La pronuncia ha concluso che l’indennità per l’ipotesi di disdetta era dovuta solo se la proposta di prosecuzione formulata della società non fosse conforme al trattamento economico e alla durata minima prevista dal contratto, e non se la medesima proposta - conforme al contratto -non fosse stata accettata dalla controparte.

In effetti, dall’esame della clausola trascritta in ricorso, non si evince alcuna volontà di riconoscere l’indennità per il semplice mancato rinnovo del rapporto, quale emolumento una tantum a titolo di buonuscita, essendo richiesto l’ulteriore presupposto della totale assenza o della mancata formulazione di una proposta conforme alle condizioni già predeterminate, inciso quest’ultimo logicamente volto a fa dipendere la spettanza di tale indennità da una proposta di un trattamento economico o giuridico deteriore rispetto al passato. Era quindi plausibile sostenere che nulla competeva al ricorrente ove la società avesse inutilmente offerto condizioni conformi a quelle prestabilite: occorre invero considerare che l’interpretazione del contratto prescelta dal giudice non deve essere l’unica possibile e che quando di una clausola contrattuale sono possibili due o piùinterpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Cass. 28319/2017;

Cass.16987/2018). La ricostruzione della volontà espressa nella convenzione appare – in definitiva - rispettosa dei canoni di ermeneutica contrattuale e coerente con il principio secondo cui l’interprete deve ricercare le reale volontà delle parti attraverso una lettura coordinata delle clausole: qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversainterpretazione non è ammissibile (Cass. 9284/2005;

Cass. 28479/2005; Cass. 18180/2007). Per altro verso compete al giudice di merito la scelta da parte del mezzo ermeneutico più idoneo all'accertamento della comune intenzione deicontraenti, scelta che non è sindacabile in sede di legittimità qualora sia stato rispettato il principio del "gradualismo", secondo il quale deve farsi ricorso ai criteri interpretativisussidiari, solo quando risulti non appagante il ricorso ai criteri di cui agli artt.1362 - 1365 c.c. e il giudice fornisca compiuta ed articolatamotivazione della ritenuta equivocità ed insufficienza del dato letterale (Cass. 12721/2007;

Cass. 11278/2005; Cass.8713/2004; Cass. 9786/2010). Il ricorso è respinto, con regolazione delle spese in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 5000,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così decis