Cassation appeal dismissed as litigation extinguished by mutual withdrawal of proceedings under Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal was declared extinguished because the plaintiff's lawyer formally requested the termination of the proceedings, which was accepted by the opposing party's counsel. The lower court had previously dismissed the appeal due to insufficient facts, but the procedural resolution occurred before a final judgment on merits. The Supreme Court ruled that since both parties and their attorneys agreed to end the case, no further decision on the substantive dispute was necessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, Art. 391 cod. proc. civ.: A cassation proceeding is extinguished when the parties mutually agree to terminate the litigation, provided the opposing party's counsel accepts the withdrawal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 19848-2022 proposto da: PASOTTO RICCARDO, PASOTTO GEORGIA, rappresentati e difesi dall’avvocato MASSIMO BELLIGOLI, elettivamente domiciliati preso lo studio di questi in VERONA, CORSO DI PORTA NUOVA N. 3; -ricorrenti - contro FINCO LUCA, elettivamente domiciliato in BRESCIA, VIA MORETTO, N. 67, presso lo studio dell'avvocato NICOLA TARDANICO, che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 548/2022 del TRIBUNALE di VERONA; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30.01.2023 dal Consigliere CRISTINA AMATO RILEVATO CHE:
1. Georgia Pasotto e Riccardo Pasotto, nella loro qualità di eredi del sig. Giorgio Pasotto, convenivano in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Verona il sig. Luca Finco, per sentirlo condannare al pagamento delle Ric. 2022 n. 19848 sez. S2 -ud. 30-01-2023 - 2 - prestazioni professionali di consulenza fiscale, societaria e del lavoro, per un ammontare di €2.446,15, svolte dal de cuius e dal di lui studio professionale su incarico e nell’interesse di parte convenuta.
2. Il Giudice di Pace di Verona rigettava la domanda attorea ritenendo che l’esposizione dei fatti non fossetale da permettere la valida instaurazione del contraddittorio, in quanto il contenuto dell’atto di citazione non consente al convenuto di essere messo a conoscenza dell’attività professionale effettivamente svolta a proprio favore, anche con riferimento alperiodo in cui detta attività sarebbe stata svolta; né avendo parte attrice prodotto alcuna documentazione utile a fondamento della pretesa.
3. Impugnavano la decisione innanzi al Tribunale di Verona i sigg.ri Georgia Pasotto e Riccardo Pasotto, assumendo come documentalmente provato in atti sia l’incarico conferito dal sig. Finco al sig. Pasotto, sia l’attività svolta dallo studio; ribadivano che l’incarico non era mai stato contestato dal convenuto, né aveva egli eccepito l’avvenuto pagamento delle prestazioni; lamentavano la mancata ammissione da parte del Giudice di Pace dei mezzi di prova richiesti dagli attori.
4. Il Tribunale di Verona, con sentenza n. 548/2022dichiarava inammissibile l’appello per carenza dei requisiti richiesti dall’art.342 cod. proc. civ.
5. I sigg. ri Georgia Pasotto e Riccardo Pasotto hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenzadel Tribunale di Verona, affidandolo ad un unico motivo. Si difende con controricorso Finco Luca. CONSIDERATO CHE: Ric. 2022 n. 19848 sez. S2 -ud. 30-01-2023 - 3 - 1. Con atto presentato in cancelleria in data 09.12.2022, il difensore dei ricorrenti, Avv. Massimo Belligoli, dichiara va di rinunciare agli atti di causa, chiedendo l’estinzione del procedimento e la compensazione integrale delle spese. 1.1. Ai sensi dell’art.390 cod. proc. civ., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato, o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto. 1.2.
Gli adempimenti previsti dall’art. 390 cod. proc. civ. - la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti - sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione della controparte , al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 cod. proc. civ.(cfr. Cass. n. 2317/2016). 1.3. Ai sensi dell’art. 391, comma 4 , cod. proc. civ., infatti, la condanna non è pronunciatase alla rinuncia hanno aderito le altre parti o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale. 1.4.Nella specie, l’atto di rinuncia è stato ritualmente notificato al controricorrente, il quale – tramite difensore m unito dei necessari poteri -ha depositato atto di accettazione in data 11.01.2023. 1.5.Il giudizio di cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcunastatuizione sulle spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di Consig