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Ordinanza — n. 6941/2023 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal against legal costs ruling, correcting case value calculation and compensatory fee denial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6941/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed the lower court's decision on legal costs, allowing the appellant's two main arguments. The appellant claimed the case value should be based on the disputed debt rather than the contested costs, and that a prior conciliation proposal warranted a compensatory fee. The court agreed that the value for cost calculation must reflect the disputed amount and recognized the prior conciliation attempt as constituting a treatment phase deserving of compensation.

Regesto Legislator

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Art. 14 c.p.c.; Art. 4 D.M. 55/2014: The value of a case in enforcement proceedings equals the credit amount, not the disputed costs, and prior conciliation proposals constitute a treatment phase entitling the lawyer to a compensatory fee.

Parole chiave

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legal costs calculation case value determination compensatory fee conciliation proposal enforcement proceedings spese legali valore litigioso recupero delle spese esecutive

Disposizioni normative citate

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Art. 14 c.p.c.
Ai sensi dell’art. 14 c.p.c.
Art. 4 D.M. 55/2014
Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 4 D.M. 55/2014, sostenendo che erroneamente la pronuncia abbia negato il compenso per la fase istruttoria o di trattazione.
artt. 14 d.lgs. 150/2011
Il primo motivo di ricorso denuncia la violazion e degli artt. 14 d.lgs. 150/2011 e 4 D.M.
art. 14 c.p
Ai sensi dell’art. 14 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 536/2011
Cass. 27871/2017
Quando - difatti - in appello si d iscuta esclusivamente della correttezza della decisione di condanna di una parte alle spese del giudizio di primo grado, il valore della controversia, ai predetti fini, è dato dall'importo delle spese liquidate dal primo giudice (Cass.536/2011; Cass. 27871/2017).
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Testo completo

nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8063/2022 R.G. proposto da LLAKA GENTIAN, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Barbieri, con domicilio in Voghera, Via S. Ambrogio n. 9. –RICORRENTE– contro GABBA BRUNA -INTIMATA- avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 2761/2021, depositata in data 28.9.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 14.2.2023 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. FATTI DI CAUSA 1. Llaka Gentian propone ricorso affidato ad un unico motivo avverso la sentenza n. 2761/2021 della Corte di appello di Milano che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha liquidato in favore del ricorrente l’importo di € 220,00 a titolo di spese processuali di primo grado, edi € 235,00 per l’appello.

Oggetto:spese legali Bruna Gabba è rimasta intimata. La ricorrente aveva proposto opposizione ad un precetto di pagamento di € 9.125,73, contestando parzialmente la somma richiesta. In contraddittorio con l’opposta, il Tribunale aveva ritenuto non dovuta la somma di € 650,00 e aveva liquidato € 3200,00 a titolo di spese processuali, ponendone l’onere a carico dell’opponente , per aver questi respinto una proposta conciliativa che ne prevedeva la compensazione. La pronuncia è stata riformata in appello. La Corte territoriale ha posto le spese a carico dell’opposto, quantificandone l’ammontare sulla base di un valore della causa compreso nello scaglione fino ad € 1100,00.

2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazion e degli artt. 14 d.lgs. 150/2011 e 4 D.M. 55/2014, sostenendo che il valore della controversia era pari all’importo delle spese processuali liquidate in primo grado, pari ad 3200,00,e non ad € 650,00 , quale somma illegittimamente precettata, lamentando c he la Corte di merito abbia inoltre violato i minimi tabellari. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 4 D.M. 55/2014, sostenendo che erroneamente la pronuncia abbia negato il compenso per la fase istruttoria o di trattazione. 2.1.

Il pri mo motivo è fon d ato. Ai sensi dell’art. 14 c.p.c. il valore delle cause in materia di esecuzione è pari all’importo del credito per cui si procede, che, nel caso in esame, ascendeva ad € 9.125,73e, pertanto, il valore sulla base del quale dovevano essere quantificate le spese non coincideva né per il primo grado, né per l’appello, con la sola somma illegittimamente precettata (650,00). In secondo grado era poi in discussione esclusivamente la spettanza delle spese e pertanto il suddetto v alore andava fissato - in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato - sulla base del criterio del "disputatum" ed era pari, per il grado di impugnazione, ad € 3200,00.

Quando - difatti - in appello si d iscuta esclusivamente della correttezza della decisione di condanna di una parte alle spese del giudizio di primo grado, il valore della controversia, ai predetti fini, è dato dall'importo delle spese liquidate dal primo giudice (Cass.536/2011; Cass. 27871/2017). 2.2. Anche il secondo motivo merita accoglimento. E’ evidenziato in ricorso che alla prima udienza era stata avanzata una proposta conciliativa, rinviando la causa affinché fosse sottoposta all’approvazione delle parti. Vi era stato, quindi, uno scambio di atti volto a sondare la possibilità di definire la lite in via transattiva e quindi un’attività difensiva riconducibile alla trattazione, diversa dall’introduzione e dalla decisione, secondo l’elencazione non tassativa contenuta nell’art. 4, comma 5, lettera c), D.M. 55/2014.

Sono, pertanto, accolti entrambi i motivi di ricorso. La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Milano, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

accoglie entrambi i motivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema