Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6939/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to late filing caused by client's own email system failure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6939/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible because it was filed late, exceeding the statutory deadline for challenging the second-instance judgment. Although the appellants claimed their legal representative's email system malfunctioned and deleted the notification, the court found this failure foreseeable and preventable through standard data backup and antivirus protocols. Consequently, the court ruled that the delay was not attributable to external factors beyond the parties' control, resulting in the dismissal of the appeal and an order to pay costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 325, comma 2 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02: An appeal filed late due to the party's own failure to maintain proper electronic communication systems is considered inadmissible as the delay is not caused by factors extrinsic to the party.

Parole chiave

Generato dall'IA
late appeal filing inadmissible appeal electronic communication failure preventable delay contributo unificato tempestività dell'istanza di ricusazione legittimazione a contestare licenza violazione del segreto professionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 325, comma 2 c.p.c.
La sentenza di appello è stata notificata a mezzo PEC in data 15.9.2021, mentre il ricorso è stato proposto il 23.2.2022, oltre il termine fissato dall’art. 325, comma secondo c.p.c..
Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art.
Art. 20 D.M. 44 del 2011
13532/2019) e l’installazione di antivirus, in osservanza delle prescrizioni dell'art. 20 del D.M.
d.lgs. n. 82 del 2005
44 del 2011 (Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi di cui al d.lgs. n. 82 del 2005).
art. 2959 c.c
Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 2959 c.c.
art. 2960 c.c
Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 2960 c.c., sostenendo che, poiché l’eccezione di prescrizione era stata correttamente sollevata, non era consentito revocare il giuramento decisorio.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 27726/2021
Italian court dismisses appeal for illegal labor intermediation due to inadmissible procedural grounds under Art. 448 CPP.
Cass. s.u. 27773/2020
27726/2021; Cass. s.u. 27773/2020; Cass.30512/2018).
Cass. 30512/2018
Cass. 25426/2021
Sotto altro profilo, le denunciate disfunzioni sarebbero state evitabili mediante la manutenzione periodica della casella di posta (Cass. 25426/2021; Cass.
Cass. 3164/2020
25426/2021; Cass. 3164/2020; Cass.
Cass. 13532/2019
3164/2020; Cass. 13532/2019) e l’installazione di antivirus, in osservanza delle prescrizioni dell'art.
Cass. 17968/2021
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6408/2022 R.G., proposto da SOCIETA’ AGRICOLA BACCHIN S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t.,BACCHIN FRANCO, BACCHIN GIOVANNI E NARDIN IVANA, rappresentati e difesi dall’avv. Davide Caretta, con domicilio eletto in Roma, Via dei Gracchi n. 151, presso l’avv. Francesco Boschetti. -RICORRENTI- contro CERVARO DAVIDE, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ilaria Testa e Lorenzo Testa, con studio in Padova alla Galleria Europa n. 3. -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 2357/2021, pubblicata in data 13.9.2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 30.1.2023 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Oggetto: sanzioni amministrative 1. La Società Agricola F.lli Bacchin e i soci illimitatamente responsabili Bacchin Franco, Bacchin Giovanni e Nardin Ivana hanno proposto opposizione contro il decreto n. 2225/2015, con il quale il Tribunale di Padova aveva ingiunto il pagamento di € 24.760,68, in favore dell'arch. Davide Cervaro, a titolo di compenso per le prestazioni professionali rese dal maggio 2008 al febbraio 2011.

Hanno eccepito la prescrizione presuntiva del credito. L’opposto, costituitosi in giudizio, aveva dedotto di aver svolto un incarico professionale - comprensivo della direzione dei lavori - che si era esaurito solo il 23.12.2013, facendo osservare come gli opponenti avessero contestato il credito, sicché l'eccezione di prescrizione doveva reputarsi inammissibile, oltre che infondata. Espletato l’interrogatorio formale, all’esito il Tribunale – preso atto del giuramento decisorio reso dagli opponenti - ha revocato l’ingiunzione, respingendo la richiesta di pagamento.

La sentenza è stata integralmente riformata in appello, sull’assunto che gli opponenti avessero contestato la spettanza del saldo preteso dal difensore, ammettendo implicitamente di non averlo versato, per cui l’eccezione di prescrizione presuntiva era inammissibile, dovendosi revocare il giuramento decisorio e confermare integralmente il decreto opposto per carenza di prova del pagamento. La cassazione della sentenza è chiesta dalla Società agricola F.lli Bacchin e da Ivana Nardin, Franco e Giovanni Bacchin con ricorso affidato a due motivi.

Davide Cervaro ha depositato controricorso. In prossimità dell’adunanza le parti hanno depositato memorie illustrative.

2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 2959 c.c. e vizio di motivazione, affermando che i ricorrenti non avevano affatto negato di aver pagato, ma avevano inteso semplicemente contestare l’attualità della pretesa rispetto al pagamento e alle illegittime richieste avanzate dal professionista in via stragiudiziale e quindi sostenere di versato esattamente quanto dovuto. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 2960 c.c., sostenendo che, poiché l’eccezione di prescrizione era stata correttamente sollevata, non era consentito revocare il giuramento decisorio.

3. Il ricorso è tardivo. La sentenza di appello è stata notificata a mezzo PEC in data 15.9.2021, mentre il ricorso è stato proposto il 23.2.2022, oltre il termine fissato dall’art. 325, comma secondo c.p.c.. La richiesta di rimessione in termini non può avere seguito, poiché la decadenza dal diritto di impugnazione non è riconducibile ad un fattore estraneo alla parte, che abbia i caratteri dell'assolutezza e che abbia causato in via esclusiva la tardività dell’impugnazione (Cass. 27726/2021; Cass. s.u. 27773/2020; Cass.30512/2018). I ricorrenti sostengono che il tecnico intervenuto per risolvere un temporaneo malfunzionamento del computer, presumibilmente dovuto ad un virus informatico , nel tentativo di creare talune cartelle di archiviazione della posta elettronica, avrebbe inavvertitamente cancellato i messaggi di notifica del ricorso, comunque rimasti sul computer (nell’apposita cartella destinata ai file cancellati; cfr. dichiarazione del 2.5.2022 allegata alla memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c.).

E’ però innegabile che la perdita dei files poteva essere prevista e prevenuta tramite la loro semplice copiatura su supporto rimovibile. Sotto altro profilo, le denunciate disfunzioni sarebbero state evitabili mediante la manutenzione periodica della casella di posta (Cass. 25426/2021; Cass. 3164/2020; Cass. 13532/2019) e l’installazione di antivirus, in osservanza delle prescrizioni dell'art. 20 del D.M. 44 del 2011 (Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi di cui al d.lgs. n. 82 del 2005).

Tale regolamento – come già osservato da questa Corte - nel disciplinare i requisiti dellacasella PEC del soggetto abilitato esterno, impone una serie di obblighi - tra cui quello di do tare il terminale informatico di "software" idoneo a verificare l'assenza di virus informatici nei messaggi in arrivo e in partenza, nonché di "software antispam" idoneo a prevenire la trasmissione di messaggi indesiderati (Cass. 17968/2021). Il ricorso va dichiarato inammissibile, con aggravio di spese secondo soccombenza. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 3000,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consigl