Italian Court dismisses appeal for lack of specific factual summary and procedural defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specific factual summary and procedural defects. The appellant challenged a traffic fine, but the written submission failed to clearly outline the material facts, alleged legal violations, and opposing party's arguments as required by law. Consequently, the court could not examine the merits of the case without further information.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380 bis c.p.c.; Art. 366 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the written submission lacks a clear and complete summary of the material facts, the contested legal violations, and the opposing party's arguments, rendering the court unable to ascertain the origin and object of the dispute.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4466/2022 R.G., proposto da BUL MANUEL, rappresentato e difeso dall’avv. Nicola Stocchiero, con domicilio in Bergamo, Via Zambianchi n. 1. -RICORRENTE- contro PREFETTURA DI BERGAMO. -INTIMATA- e MINISTERO DELL’INTERNO, in pe rsona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi n. 12. -RESISTENTE- avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1280/2021, pubblicata in data 30.6.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 30.1.2023 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE. Oggetto: sanzioni amministrative 1. Manuel Bul propone ricorso in tre motivi per la cassazione della sentenza n. 1280/2021, con cui il Tribunale di Bergamo, confermando la pronuncia di primo grado, ha ritenuto legittima l’ordinanza ingiunzione emessa a carico del ricorrente per violazioni del codice della strada. La Prefettura di Bergamo è rimasta intimata; il Ministero dell’interno ha depositato memoria di costituzione ai soli fini della partecipazione alla pubblica udienza. 2.Va dichiarata l’inammissibilità della memoria illustrativa ex art. 380 bis 1 c.p.c. della Prefettura, chenon ha depositato un atto equiparabile al controricorso e che pertanto, nel periodo intercorrente dalla scadenza del termine per il deposito del controricorso alla data fissata per l'adunanza camerale, non h a facoltà di svolgere difese (Cass. 17030/2021;
Cass. 5508/2020; Cass. 10831/2019).
3. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 204, comma a secondo, d.lgs. 285/1992, sostenendo che, avendo l’amministrazione notificato il provvedimento sanzionatorio dopo il decorso del termine di gg. 150 dall’accertamento, la misura era divenuta inefficace. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che l’amministrazione non aveva contestato la fondatezza dell’opposizione, per cui sull’illegittimità della sanzione non era ammissibile alcun ulteriore accertamento. Il terzo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo lamentando che - contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale - le foto prodotte in giudizio provavano che era stato il veicolo contrapposto ad invadere la corsia ove viaggiava il ricorrente, il quale, pertanto, non doveva rispondere della violazione. 4.Il ricorso è inammissibile per difetto di specificità.
L’impugnazione appare carente dell’indispensabile illustrazione del fatto materiale dedotto in causa, delle violazioni contestate, delle ragioni di opposizione e dei motivi di gravame e di un’adeguata esposizione delle motivazioni delle sentenze di merito, carenze che non consentono di esaminare l’impugnazione con piena cognizione delle questioni dibattute. In definitiva, non è stata svolta l'esposizione sommaria dei fatti di causa, che deve essere tale da consentire alla Corte di cassazione di conoscere gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalle parti (Cass. s.u. 11826/13).
Manca la necessaria "chiara e completa visione dell'oggetto dell'impugnazione" (Cass.16315/07) e non è stata assolta la "funzione riassuntiva" (Cass. 1905/12), che sta alla base della previsione normativa. Nel ricorso per cassazione il requisito di cui all’art.366, comma primo, n. 3 c.p.c., è prescritto a pena inammissibilità, poiché l'esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda portata all’esame del giudice di legittimità è funzionale alla comprensione dei motivi e alla verifica dell'ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte (Cass.10072/2018;
Cass. s.u. 11308/2014). L’indicazione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni delle parti deve potersi ricavare esclusivamente dal ricorso, da esaminare nella sua interezza, senza necessità di ricorrere ad altre fonti (sentenza impugnata o controricorso), stante il principio di necessaria autonomia dell’impugnazione (Cass. 29093/2018; Cass. s.u. 11308/2014). Nulla sulle spese, non avendo le resistenti formulato difese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della S