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Ordinanza — n. 6934/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against C.T.U. fee liquidation when merits judgment already finalized, ruling decree void. Appeal allowed due to lack of power.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6934/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court allowed the appeal against a decree liquidating fees for an office technical consultant (C.T.U.) because the underlying civil case had already reached a final judgment. The appellant argued the liquidation decree was null and void, claiming it was issued after the merits were defined. The court ruled that once a case is concluded, the judge lacks authority to order C.T.U. fees, rendering such a decree legally abnorme and void.

Regesto Legislator

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Art. 83 comma 1 DPR 115/2002; Art. 111 Cost.: Once a civil judgment defines the merits, the judge loses the power to liquidate C.T.U. fees, making any subsequent decree void and subject to cassation appeal.

Parole chiave

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C.T.U. fees final judgment lack of power abnormal decree cassation appeal legal nullity technical consultant decisioni relative al trattamento economico

Disposizioni normative citate

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Art. 83 comma 1 DPR 115/2002
Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 83 comma primo, D.P.R.
Art. 111 Cost.
115 del 2002, quanto il ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111 Cost., da proporre nel rispetto del termine ex art.
Art. 170 DPR n. 115 del 2002
Trattandosi di atto reso in carenza di potere ed idoneo ad incidere in modo definitivo su posizioni di diritto soggettivo, contro il decreto è ammissibile non già l'opposizione ex art. 170 del d.P.R.
Art. 327 c.p.c.
111 Cost., da proporre nel rispetto del termine ex art. 327 c.p.c., senza che possa ravvisarsi alcuna lesione del diritto del consulente tecnico d'ufficio a ottenere il compenso per la propria prestazione, ben potendo egli chiedere il decreto ingiuntivo ex art.
Art. 633 n. 3 c.p.c.
327 c.p.c., senza che possa ravvisarsi alcuna lesione del diritto del consulente tecnico d'ufficio a ottenere il compenso per la propria prestazione, ben potendo egli chiedere il decreto ingiuntivo ex art. 633, n.
Art. 382 comma 3 c.p.c.
Il decreto è cassato senza rinvio, non potendo la causa esser proposta ai sensi dell’art. 382, comma terzo, c.p.c..
art. 111 Cost
115 del 2002, quanto il ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111 Cost., da proporre nel rispetto del termine ex art.
art. 327 c.p
111 Cost., da proporre nel rispetto del termine ex art. 327 c.p.c., senza che possa ravvisarsi alcuna lesione del diritto del consulente tecnico d'ufficio a ottenere il compenso per la propria prestazione, ben potendo egli chiedere il decreto ingiuntivo ex art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 20478/2017
Cass. 28299/2009
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Testo completo

ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10892/2022 R.G. proposto da DE SIMONE CARLO, rappresentato e difeso dall’avv. Riccardo Lopardi, con domicilio eletto in Roma alla Via Mantegazza n. 24, presso Marco Gardin. –RICORRENTE– contro DE NUNTIIS ARNALDO E SALVATORI ANTONELLO -INTIMATI- avverso il decreto del Tribunale di L’Aquila pubblicato in data 28.10.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 14.2.2023 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. FATTI DI CAUSA 1. Carlo De Simone propone ricorso affidato ad un unico motivo avverso il decreto con cui il tribunale di L’Aquila ha liquidato il compenso in favore dell’ing. Antonello Salvatori, consulente tecnico d’ufficio nella causa civile tra il ricorrente e Arnaldo De Nuntiis. Le altre parti non hanno svolto difese. In prossimità dell’adunanza camerale Carlo de Simone ha depositato memoria illustrativa. Oggetto: compensi c.t.u.

2. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 83 comma primo, D.P.R. 115/2002, deducendo la nullità insanabile o l’abnormità del provvedimento di liquidazione, emesso dopo che il Tribunale aveva già definito la causa di merito con sentenza n. 597/2021. Il ricorso è fondato. L'esame degli atti conferma che il decreto di liquidazione è stato emesso in data 9.4.2020, allorquando era già stata depositata - in data 18.12.2019 -la sentenza resa a definizione del processo in cui il resistente aveva svolto l'attività di c.t.u., conseguendone la nullità insanabile del provvedimento.

Questa Corte ha stabilito che il giudice, una volta definito il giudizio eregolato con sentenza l'onere delle spese processuali, non ha più il potere di provvedere alla liquidazione dei compensi in favore del consulente tecnico d'ufficio e, pertanto, ove emesso, tale provvedimento deve ritenersi abnorme. Trattandosi di atto reso in carenza di potere ed idoneo ad incidere in modo definitivo su posizioni di diritto soggettivo, contro il decreto è ammissibile non già l'opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, quanto il ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111 Cost., da proporre nel rispetto del termine ex art. 327 c.p.c., senza che possa ravvisarsi alcuna lesione del diritto del consulente tecnico d'ufficio a ottenere il compenso per la propria prestazione, ben potendo egli chiedere il decreto ingiuntivo ex art. 633, n. 3, c.p.c. (Cass. 20478/2017;

Cass. 28299/2009). Segue accoglimento dell'unico motivo di ricorso. Il decreto è cassato senza rinvio, non potendo la causa esser proposta ai sensi dell’art. 382, comma terzo, c.p.c.. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno dichiarate irripetibili, non avendo i ricorrenti in alcun modo dato causa al vizio della pronuncia.

P.Q.M.

accoglie l'unico motivo di ricorso, cassa senza rinvio il decreto impugnato e dichiara irripetibili le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Suprema Cor