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Ordinanza — n. 6932/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for failure to prove easement existence beyond mere usage facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6932/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Lombardi Elvio's appeal against the Rome Court of Appeal's decision denying an easement expansion. Lombardi argued that expert testimony proved the easement existed, while the opposing party, Renzi Rita, successfully claimed the easement did not exist. The court ruled that mere usage is insufficient proof and requires a valid legal title, which Lombardi failed to provide.

Regesto Legislator

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Art. 1051 c.c.; Art. 2697 c.c.: To claim an easement expansion, the claimant must prove the pre-existing easement with a valid legal title, not merely by demonstrating factual usage or expert opinions.

Parole chiave

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easement expansion burden of proof legal title requirement factual usage insufficient negatoria servitutis diritto di passo necessario strada d'accesso violazione della precedenza

Disposizioni normative citate

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Art. 1051 c.c.
Inoltre, occorre ribadire che “In tema di servitù prediali, per l'ampliamento coattivo di un passaggio pedonale e per la sua trasformazione in via di transito per veicoli a trazione meccanica, l'art. 1051, comma terzo, c.c., richiede le seguenti condizioni:
Art. 2697 c.c.
Art. 949 c.c.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.
art. 1051 c.c
Inoltre, occorre ribadire che “In tema di servitù prediali, per l'ampliamento coattivo di un passaggio pedonale e per la sua trasformazione in via di transito per veicoli a trazione meccanica, l'art. 1051, comma terzo, c.c., richiede le seguenti condizioni:

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11091 del 24/08/2000
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 472 del 11/01/2017
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 405-2022 proposto da: LOMBARDI ELVIO, rappresentato e difeso dall’avv. ALFONSO AMATO e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro RENZI RITA -intimata - avverso la sentenza n. 5825/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/02/2023 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma, in riforma della decisione assunta in prime cure dal Tribunale di Cassino, rigettava la domanda di ampliamento della servitù di passaggio proposta da Lombardi Elvio, accogliendo la riconvenzionale di negatoria servitutis formulata da Renzi Rita, sul presupposto che l’originario attore, odierno ricorrente, non avesse fornito la prova dell’esistenza del diritto reale in re aliena oggetto della sua domanda principale.

Propone ricorso per la cassazione di dettadecisione Lombardi Elvio, affidandosi a due motivi. Renzi Rita, intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1051 e 2697 c.c. perché la Corte distrettuale avrebbe dovuto ritenere conseguita la prova dell’esistenza del diritto reale, sulla scorta delle risultanze della C.T.U., che aveva confermato “l’esistenza di fatto del passo” (cfr. pag. 4 del ricorso). Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 949 e 2697 c.c. perché la Corte capitolina avrebbe erroneamente accolto la negatoria servitutis proposta dalla Renzi, senza considerare le risultanze della C.T.U. e del contratto del 16.3.1985, sul quale il Lombardi aveva fondato la propria domanda, e senza che la Renzi avesse dimostrato l’inesistenza dei presupposti per il diritto di servitù oggetto di causa.

Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono infondate. Va premesso che “Colui che domanda l'ampliamento di una servitù di passaggio per l'utilità del suo fondo, ha l'onere di provare, tra gli altri presupposti, che già esiste a favore del medesimo la servitù di cui chiede l'allargamento, mentre non è sufficiente che provi l'esistenzadel passaggio sul preteso fondo servente da tempo immemorabile” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11091del 24/08/2000, Rv. 539742). Inoltre, occorre ribadire che “In tema di servitù prediali, per l'ampliamento coattivo di un passaggio pedonale e per la sua trasformazione in via di transito per veicoli a trazione meccanica, l'art. 1051, comma terzo, c.c., richiede le seguenti condizioni:

1) che preesista una servitù di passaggio sul fondo su cui realizzare l'ampliamento;

2) che l'ampliamento sia necessario per la coltivazione o per l'uso conveniente del fondo dominante;

3) che il fondo dominante sia intercluso in senso relativo, nel senso che non abbia uscita diretta sulla pubblica via. Tali condizioni sono richieste anche nel caso in cui il petitum sostanziale della domanda consista nell'allargamento di una preesistente via che attraversi più fondi di distinta proprietà, in quanto ad una molteplicità di fondi serventi corrisponde una speculare pluralità di servitù, con la conseguenza che il giudice di merito è tenuto a verificare l'esistenzadelle predette condizioni in rapporto alla relazione tra il fondo dominante e ciascun fondo servente” (Cass.

Sez. 2 , Sentenza n. 739 del 19/01/2012, Rv.621287; cfr. anche Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 8153 del 23/05/2012 , Rv. 622531 e Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 12819 del 23/05/2013, Rv. 626473, secondo la quale “… non può trovare applicazione l'art. 1051 c.c., neppure con riguardo all'ampliamento della servitù di passaggio preesistente, qualora tra il fondo del cui vantaggio si tratta e la via pubblica s'interpongano altri fondi appartenenti al medesimo titolare del fondo assunto come intercluso, dotati o dotabili di accesso proprio alla via pubblica senza eccessivo dispendio o disagio”).

Poiché la servitù si costituisce per contratto, per testamento e (limitatamente alle sole servitù apparenti) per usucapione o destinazione del padre di famiglia, il Lombardi era onerato di dimostrare l’esistenza del diritto i n re aliena del quale aveva invocato l’ampliamento. Il contratto del 16.3.1985, con il quale egli aveva acquistato il suo terreno da Conti Ugo e Conti Piva è stato ritenuto inidoneo a tale scopo dalla Corte distrettuale, sulla base del duplice rilievo che ad esso non aveva preso parte né Renzi Rita né il suo dante causa, e che in ogni caso il titolo non prevedeva la costituzione di alcun diritto reale, ma si limitava a dare atto della sua esistenza (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).

Con il motivo di ricorso il Lombardi non allega di aver dedotto, nel corso del giudizio di merito, un titolo alternativo al predetto contratto, ricompreso tra quelli ammessi dalla legge, ma si limita a richiamare le conclusioni del C.T.U., che tuttavia non sono idonee ai fini della dimostrazione dell’esistenza del diritto reale rivendicato, poiché la consulenza tecnica non rientra tra i titoli costitutivi ammessi dalla legge. Né rileva la semplice circostanza che il diritto di passaggio fosse esercitato, potendosi ritenere costituito un diritto di passaggio in funzione del suo mero esercizio soltanto nella ricorrenza delle ulteriori condizioni previste per il suo acquisto per usucapione o destinazione del padre di famiglia; condizioni che, nella specie, il Lombardi non solo non ha dimostrato sussistere, ma neppure ha allegato.

Una volta esclusa, per difetto di prova, l’esistenza del diritto in re aliena preteso dal Lombardi, la domanda di negatoria servitutis proposta in via riconvenzionale dalla Renzi non poteva che essere accolta, anche in considerazione del carattere assoluto che caratterizza la proprietà, intesa come diritto di escludere gli altri dal godimento del proprio bene. Va infatti ribadito che “L'azione negatoriaservitutis, quella di rivendica e la confessoriaservitutis si differenziano in quanto l'attore, con la prima, si propone quale proprietario e possessore del fondo, chiedendone il riconoscimento della libertà contro qualsiasi pretesa di terzi; con la seconda, si afferma proprietario della cosa di cui non ha il possesso, agendo contro chi la detiene per ottenerne, previo riconoscimento del suo diritto, la restituzione; con la terza, infine, dichiara di vantare sul fondo, che pretende servente, la titolarità di una servitù.

Pertanto, sotto il profilo probatorio, nel primo caso egli deve dimostrare, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido; allorché, invece, agisca in rivendica, deve fornire la pienaprova della proprietà, dimostrando il suo titolo di acquist o e quello dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario; da ultimo, nell'ipotesi di confessoriaservitutis, ha l'onere di provare l'esistenza della servitù che lo avvantaggia” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 472 del 11/01/2017, Rv. 642212). Avendo la Renzi aveva fornito la prova di cui era onerata, è corretto l’accoglimento della domanda riconvenzionale da leiproposta.

In definitiva, il ricorso va rigettato. Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello