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Ordinanza Interlocutoria — n. 6917/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on procedural grounds due to failure to prove service of notice on one defendant.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 6917/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Second Civil Section of the Court of Cassation dismissed the appeal against the Naples Court of Appeal's judgment. The appellants argued that the lower court erred in not properly serving notice on certain defendants, citing a prior order requiring them to prove service within 60 days. The court found that while the appellants had integrated the adversarial proceedings, they failed to provide evidence proving the perfection of service on Antonio Cervone, leading to the decision to dismiss the appeal on procedural grounds.

Regesto Legislator

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Art. 331 c.p.c.; Art. 332 c.p.c.: The appeal is dismissed if the appellant fails to prove the perfection of service of the appeal notice on all required parties within the statutory time limit, thereby violating the principle of contradictory proceedings.

Parole chiave

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service of notice perfection of service principle of contradiction procedural dismissal Civil Procedure Code interlocutory order proof of notification produzione tardiva di documenti

Disposizioni normative citate

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Art. 331 c.p.c.
Art. 332 c.p.c.
articolo 331 c.p
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 9720/2017 proposto da DE MAGGIO VITO CARLO E PRINCIPE REGINA rappresentati e difesidall’avv. Antonio Santillo, domiciliati presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, con indicazione dell’indirizzo pec -ricorrenti – contro CERVONE CARMINE E CERVONE ANGELA CELESTE, in proprio e nella qualità di eredi di Covino Amelia, rappresentati e difesi dall'avv. Concetta Ruzzo domiciliati presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, con indicazione dell’indirizzo pec -controricorrenti – e contro CERVONE ANTONIO, CERVONE BRUNO, CERVONE MARIA GIUSEPPA, CERVONE AMELIA E CERVONE RAFFAELE -intimati – avverso la sentenza n. 1005/2016 della Corte d’Appello di Napoli, depositata il 09.03.2016;

Ric. 2017n. 9720sez. S2 - ud. 19 - 0 1 - 202 3 -2- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19.01.2023dal consigliere dr. PATRIZIA PAPA; udito il P.M. persona del Sostituto Procuratore Generale dr. ALESSANDRO PEPE, che ha concluso per l’accoglimento dei primi quattro motivi del ricorso con assorbimento dell’ultimo motivo; rilevato che - con ordinanza interlocutoria n. 27506/ 2022 questa Corte, preso atto della mancanzain atti della prova della effettuazione della notifica del ricorso a Maria Giuseppe Cervone e del perfezionamento della notifica del ricorso ad Antonio Cervone, ha assegna to ai ricorrenti termine di gg. 60 dalla comunicazione dell’ordinanza per produrre questa prova o, in alternativa, per integrare il contraddittorio nei loro confronti ai sensi dell’articolo 331 c.p.c.; - alla pubblica udienza del 19 gennaio 2023 fissata per la decisione, il difensore dei ricorrenti ha provato di avere provveduto alla integrazione del contraddittorio, ma ha rappresentato di non avere ancora la prova del perfezionamento della notifica, nonostante le ripetute richieste all’ufficio notifiche del Tribunale di Napoli e ha chie sto in conseguenza un rinvio; p.q.m. rinvia a nuovo ruolo per consentire ai ricorrenti di produrre copia del perfezionamento della notifica a Cervone Antonio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della