Italian Supreme Court dismisses administrative fine appeal due to the death of the sanctioned party extinguishing the debt.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the respondent, Lorenzo Gorgoni, died in 2021. Gorgoni had opposed a €40,000 fine imposed by CONSOB for violations of the TUF regarding a 2011 prospectus. The court ruled that the death of the administrative violator extinguishes the obligation to pay the fine, rendering the legal relationship non-transmissible to heirs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 372 c.p.c.; Art. 8, comma 1, d.P.R. n. 115/2002: The death of the person subject to an administrative sanction extinguishes the pecuniary obligation, making the sanction non-transmissible to heirs and rendering subsequent appeals inadmissible.
Parole chiave
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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7243/2019 R.G. proposto da: GORGONI LORENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI SAN VALENTINO, N.21, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CARBONETTI (CRBFNC41B06M082W) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO DELLA VECCHIA (DLLRRT65B26H501T); -ricorrente - contro CONSOB, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOVANNI BATTISTA MARTINI 3, presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO RANDISI (RNDGFR65L23F158W) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ELISABETTA CAPPARIELLO (CPPLBT71S47G942K);
Ric. 2019n. 7243sez. S2 - ud. 06/0 2 /202 3 -controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di FIRENZE n. 1795/2018depositata il 30/07/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/02/2023 dal Consigliere LUCA VARRONE; FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Lorenzo G orgoni, unitament e ad altri componenti del consiglio di amministrazione della Banca Monte dei Paschi di Siena proponeva opposizione avverso la delibera numero 18.886 del 18 aprile 2014 con la quale la Commissione Nazionale per la Società e la Borsaaveva irrogato nei loro confronti la sanzione pecuniaria di euro 40.000 ciascuno per la violazione degli artt. 94 e 113 TUF in relazione a carenze riscontrate nel prospetto informativo pubblicato nel 2011 concernente l’offerta al pubblico di azioni rinvenienti dall’aumento di capitale all’epoca deliberato.
2. Si costituiva in giudizio la Consob chiedendo il rigetto dell’opposizione. Il processo veniva sospeso e gli atti venivano trasmessialla C orte C ostituzionale che , con ordinanza n . 158 del 2017,li restituiva per valutare le conseguenze della modifica di cui agli articoli 195 TUFin relazione alla pubblicità dell’udienza.
3. La causa veniva riassunta e la Corte d’Appello di Firenze rigettava tutti i motivi procedurali e di merito dell’opposizione salvo quello relativo alla entità della sanzione che riduceva nell’importo di euro 30.000 per ciascuno degli opponenti.
4. Lorenzo Gorgoni ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto provvedimento sulla base di otto motivi.
5. La Commissione Nazionale per la Società e la Borsa ha resistito con controricorso. Ric. 2019n. 7243sez. S2 - ud. 06/0 2 /202 3 6. Con memoria depositata in prossimità dell’odierna udienza, la difesa del ricorrente ha dichiarato che Lorenzo Gorgoni è deceduto in Lecce in data 28 aprile 2021, come documentato dall’allegato estratto per riassunto dell’atto di morte del Comune di Lecce.
7. Questa Corte in più occasioni ha chiarito che la morte dell'autore della violazione amministrativa comporta l'estinzione dell'obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria irrogata dall'Amministrazione, la quale non si trasmette agli eredi.Tale vicenda estintiva del rapporto sanzionatorio assume rilievo anche nel giudizio di cassazione, ove il decesso sia documentato ex art.372 c.p.c. (tra le tante, Cass. Sez. 2, 22/10/2021, n. 29577; Cass. Sez. 2, 05/10/2020, n. 21265; Cass. Sez. 2, 30/10/2018, n. 27650). Ne discendela sopravvenuta inammissibilità del ricorso per il venir meno dell’ordinanza – ingiunzione oggetto di opposizione. Tale dichiarazione implica necessariamente la constatazione dell'automatica perdita di efficacia altresì della sentenza impugnata (Cass. Sez. 2, 13/03/2007, n. 5880).
8. Non deve procedersi alla regolamentazione delle spese di lite, poiché non possono trovare applicazione i principi della soccombenza e della causalità propri della cd. soccombenza virtuale, in quanto l'erede succede nel processo, ma non nel lato passivo del rapporto giuridico sanzionatorio che ne forma l'oggetto sostanziale.Dunque, il carico delle spese resta regolato dall'art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, in base al quale ciascuna parte anticipa e sostiene le proprie. (Sez. 2, Ordinanza n. 16747 del 24/05/2022, Rv. 664888 -01). Ric. 2019n. 7243sez. S2 - ud. 06/0 2 /202 3 9. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, stante la declaratoria di inammissibilità sopravvenuta del ricorso, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiaracessata la materia del contendere per il venir meno dell’ordinanza – ingiunzione oggetto di opposizione . Spes e irripetibili. Così deciso in Roma,