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Ordinanza — n. 6720/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of fact exposition and specific legal questions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6720/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Alessandra Rossi against the Tribunal of Pavia inadmissible. Rossi argued that the first-instance judge failed to evaluate specific bank documents regarding condominium payments, but the Court found her petition lacked a functional exposition of facts under Article 366, paragraph 3 of the Code of Civil Procedure. Furthermore, the Court determined the appeal did not raise a specific legal issue but merely requested the Court to act as a third instance judge to re-examine facts.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 4 c.p.c.; Art. 366, n. 3 e n. 4 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it fails to expose the facts functionally related to the grounds of appeal and if it lacks a specific question of law, instead requesting the Court to assume the role of a third instance judge.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack fact exposition third instance role specific legal question Code Civil Procedure arretrati di mantenimento compenso del curatore fallimentare calcolo e tasso di rimborso

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 4 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso , proposto ex art. 360, n. 4 c.p.c. , si deduce violazionedell’art.
Art. 366, n. 3 c.p.c.
Del ricorso è da dichiarare l’inammissibilità sotto più profili: in primo luogo, per inos servanza dell’art. 366, n.
Art. 366, n. 4 c.p.c.
Del ricorso è da dichiarare l’inammissibilità sotto più profili: in primo luogo, per inos servanza dell’art. 366, n.
Art. 13, co. 1-quater d.p.r. 115/2002
Inoltre, ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento ad operadella parte ricorrente dell’ulteriore somma parial contributo unificato per il ricorso a norma dell’art.
Art. 1 bis dello stesso art. 13
115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento ad operadella parte ricorrente dell’ulteriore somma parial contributo unificato per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
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Testo completo

pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3595/2018, proposto da: ROSSI ALESSANDRA,domiciliata in Roma, Via Giuseppe Mazzini 134 , presso lo studio dell’avvocato MARCO ANGELETTI, rappresentata e difesa dall'avvocato CRISTINA BOCCACCINI; -ricorrente - contro CONDOMINIO OLIMPIA 1, domiciliato in Roma, Via degli Scipioni 94, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNA FIORE , rappresentato e difeso dall'avvocato ISABELLA CERUTTI; -controricorrente - avverso la sentenza del TRIBUNALE DI PAVIA n. 18/2017 , depositata il27/02/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2022 dal consigliere REMO CAPONI. 2di 3 – RG 3595/2018 – S2 - CC 28/11/2022 (20) – Caponi est.

FATTI DI CAUSA In primo grado, il Tribunale di Pavia accolse la domanda di risarcimento dei danni proposta dal Condominio nei confronti del l’ex amministratrice Alessandra Rossi, per inadempimento del contratto di mandato, con condanna al pagamentodi 33.284,21 E uro , sulla bas e di una c.t.u. contabile che avevaattestato alcuni prelievi ingiustificati sul conto corrente condominiale, la corresponsione di un corrispettivo contrattuale maggiore rispetto alla cifra deliberata dall’assemblea condominiale e trat tenimenti ingiustificati di acconti versati dai condomini.

In secondo grado, l’appello è dichiarato in ammissibile ex art. 348-bis ss. c.p.c. Ricorre in cassazione Alessandra Rossi con un motivo, illustrato da memoria.Resiste il C ondominio con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso , proposto ex art. 360, n. 4 c.p.c. , si deduce violazionedell’art. 116, co. 1 c.p.c. per aver il giudice di primo grado omesso di valutare documenti allegati alla c.t.u.In particolare la parte ricorrente lamenta che il giudice di primo grado non abbia valutato una serie di pagamenti effettuati da Alessandra Rossi dal conto corrente condominiale, nonché un indebito prelievo effettuato dalla precedente amministratrice (ricorso, p. 19-20).

Del ricorso è da dichiarare l’inammissibilità sotto più profili: in primo luogo, per inos servanza dell’art. 366, n. 3 c.p.c. , poiché omette una esposizione dei fatti funzionale ai motivi di ricorso, ma riproduce in modo pedissequo e alluvionale lo svolgimento dei precedenti gradi; in secondo luogo, per difetto di specificità ex art. 366, n. 4 c.p.c., poiché – nell’unico motivo in cui esso si risolve - manca di s ottoporre una specifica questione di diritto, ma si traduce in una richiesta alla Corte di cassazione di assumere su di sé lo svolgimento di un terzo grado di giudizio, con accertamento ex novo dei fatti rilevanti. 3di 3 – RG 3595/2018 – S2 - CC 28/11/2022 (20) – Caponi est.

In conclusione, il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento ad operadella parte ricorrente dell’ulteriore somma parial contributo unificato per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in complessivi 5,000,00 , oltre a 200,00Euro per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge. Sussistono i presupposti per il versamento, ad opera della parte ricorrente, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato per il