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Ordinanza — n. 6631/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court partially allows appeal against administrative fine for experimental wine UV treatment, ruling client not liable for detention violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6631/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation partially accepted Marco Tebaldi's appeal against a €61,950 administrative fine imposed for alleged illegal wine detention. Tebaldi argued he merely performed experimental UV-C sterilization for the University of Verona, not commercial detention, while the Ministry contended his actions constituted a causal contribution to the violation. The court ruled that the fine was unjustified because Tebaldi was only an executor of a university-approved experiment, not a professional holder of the wine for commerce, and thus the lower court's conviction was overturned and the case remanded for retrial.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1 comma 7 del d.lgs. 260/2000; Art. 10 comma 1 della legge n. 82/2006: An individual performing experimental treatment on wine under a university protocol is not liable for administrative penalties regarding the commercial detention of that wine, as the risk and obligation of authorization rest solely with the professional cellar owners.

Parole chiave

Generato dall'IA
administrative fine experimental treatment wine commercial detention causal contribution university protocol UV-C sterilization professional subjects traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1 comma 7 del d.lgs. 260/2000
375 comma 2 e 380-bis.1 c.p.c.
Art. 10 comma 1 della legge n. 82/2006
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Il primo motivo è così rubricato : “Violazione e falsa applicazione dell'art. 10 comma 1 della legge n. 82/2006 e dell'art.
Art. 96 comma 3 c.p.c.
Con ricorso in appello depositato in data 29/03/2017, Marco Tebaldi impugnava la predetta sentenza, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione opposta e la revoca della sua condanna disposta ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
art. 96 comma 3 c.p
Con ricorso in appello depositato in data 29/03/2017, Marco Tebaldi impugnava la predetta sentenza, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione opposta e la revoca della sua condanna disposta ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 3822-2019 proposto da: TEBALDI MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIEMONTE 39-A, presso lo studio dell'avvocato FEDERICO OPPES, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in atti; -ricorrente - contro MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difendeope legis; -controricorrente - nonchè contro Ric. 2019 n. 03822 sez.

S2 -ud. 29-09-2022 -2- MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI - DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI - UFFICIO DI CONEGLIANO; -intimato - avverso la sentenza n. 1508/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 18/06/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2022 dal Consigliere Dott. DIANORA POLETTI; FATTI DI CAUSA 1. Con ricorso ex art. 22 l. n. 689/1981 dell’11/06/2015, Tebaldi Marco proponeva avanti il Tribunale di Verona opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 32/2015 con la quale il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari -Icqrf Nord Est , gli aveva irrogato la sanzione amministrativa di euro 61.950,00 prevista dall'art. 1 comma 7 del d.lgs. 260/2000 per la violazione, accertata nell'anno 2013, dell'art.3 paragrafi 1 e 2 e dell’Allegato I-A del regolamento CE n. 606 del 2009, per avere fornito un contributo causale determinante, sottoponendo vini di quattro aziende agricole a un trattamento analogico sterilizzante raggi UV-C, alla violazione consistente nella detenzione a scopo di commercio dei prodotti così illecitamente trattati.

2. Con sentenza n. 2453/2016, il Tribunale di Verona rigettava l'opposizione, confermando l'ordinanza-ingiunzione opposta e condannando l'opponente a corrispondere al Ministero Ric. 2019 n. 03822 sez. S2 -ud. 29-09-2022 -3- resistente la somma di euro 4.000, ai sensi dell'art.96, comma 3, c.p.c.

3. Con ricorso in appello depositato in data 29/03/2017, Marco Tebaldi impugnava la predetta sentenza, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione opposta e la revoca della sua condanna disposta ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.

4. Con sentenza n. 1508/2018 la Corte di Appello di Venezia, nella resistenza dell’appellato,annullava il solo capo contenente la condanna dell'appellante al pagamento a favore del Ministero della somma liquidata ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., confermandonel resto l'impugnata sentenza.

5. Avverso la decisione del giudice di seconde cure Marco Tebaldi propone ricorso per Cassazione articolato in cinque motivi, illustrati da memoria.

6. Resiste con controricorso il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

7. Il ricorso è stato avviato per la trattazione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 comma 2 e 380-bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Il primo motivo è così rubricato : “Violazione e falsa applicazione dell'art. 10 comma 1 della legge n. 82/2006 e dell'art. 35 comma 5 della stessa legge in relazione all'art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. Nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 n. 4 in relazione all'art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c.”. Ritiene il ricorrente che la Corte di secondo grado abbia errato nell'applicare le norme denunziate alla condotta del Tebaldi, posto che le stesse prescrivono il divieto della detenzione a scopo di commercio di vini che hanno subito trattamenti non autorizzati, non essendovi stata alcuna cooperazione del ricorrente nella detenzione a scopo di vendita, Ric. 2019 n. 03822 sez.

S2 -ud. 29-09-2022 -4- somministrazione o comunque di commercio del prodotto asseritamente trattato in maniera illecita, risultando i vini detenuti solo nelle cantine produttrici del vino. 2.- Con il s econdo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 e dell'art. 5 della l. n. 689/1981 in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. Secondo il ricorrente la sentenza impugnata ha valutato la sussistenza dell'elemento soggettivo di una fattispecie diversa rispetto a quella contestata con l'ordinanza ingiunzione, ritenendo configurabile l'elemento soggettivo della condotta relativa all’avere trattato prodotti enologici con metodi non autorizzati, mentre avrebbe invece dovuto valutare se sussisteva l'elemento soggettivo della diversa fattispecie contestata con l'ordinanza ingiunzione per la quale il sig.

Tebaldi è stato ritenuto responsabile in concorso, ossia la detenzione a fini di commercio di prodotti trattati illecitamente. 3.-Il terzo motivo censura la sentenza gravata per l’o messo esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione delle parti, in relazione all'art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c. e ne deduce la n ullità per violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c.,in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. La Corte di secondo grado avrebbe omesso di valutare un fatto decisivo per il giudizio, in grado di provare la mancanza di colpa della condotta tenuta dal signor Tebaldi relativamente alla condotta contestategli, non avendo ammesso i capitoli di prova volti a dimostrare come lo stesso avesse avvisato i soggetti produttori di vino del fine sperimentale del trattamento e quindi del fatto che tali prodotti non potessero essere commercializzati, escludendo così coscienza evolontarietà in capo al ricorrente di concorrere nella detenzione ai fini di commercio del prodotto vinicolo.

Ric. 2019 n. 03822 sez. S2 -ud. 29-09-2022 -5- 4.- Il q uarto motivo è così titolato : “V iolazione e falsa applicazione degli artt. 120 quater del Reg. CE 1234/2007 e 5 del D.M. 30 luglio 2003 e dell'art. 3 della l. n. 689/1981 in relazione all'art. 360 comma 1. n. 3 c.p.c. Nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c.“. Secondo il ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe erroneamente ritenuto legittima la sanzione irrogata al signor Tebaldi per non avere questi chiesto ed ottenuto la relativa autorizzazione ministeriale per le pratiche enologiche sperimentali contestate, posto che non sussisteva in capo al medesimo l'obbligo di procurarsi tale autorizzazione.

Solo i soggetti produttori di vino, in qualità di soggetti professionali operanti nel settore enologico, sono tenuti a richiedere l'autorizzazione ad eseguire il trattamento enologico sperimentale e, nel caso di specie, tutte le cantine produttrici indicate nell'ordinanza ingiunzione hanno avuto piena conoscenza del protocollo sperimentale (progetto Fare Freewine Insieme) avviato dall’Università di Verona e in particolare della necessità di richiedere ed ottenere la preventiva autorizzazione ministeriale. 5.-Il quinto motivo lamenta l’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione delle parti in relazione all'art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c.

Nella valutazione della assenza di colpevolezza del Tebaldi il giudice di secondo grado ha omesso di valutare il contenuto di cui alla lettera del 4 settembre 2012 inviata al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali in data antecedente alla comminata sanzione, con la quale lo stesso presentava il progetto Freewine al Ministero chiedendo di avere un riferimento autorevole per gli aspetti formali e normativi in modo da svolgere ogni attività in Ric. 2019 n. 03822 sez. S2 -ud. 29-09-2022 -6- modo impeccabile. La Corte di appello non ha attribuito alcuna rilevanza a questa missiva, senza neppure fornire motivazione di detta esclusione. 6.-Priva di pregio appare anzitutto l’eccezione avanzata dal controricorrente sulle novità delle censure proposte nel primo e nel secondo motivo di ricorso dal Tebaldi,posto che si tratta non già di fatti o circostanze nuovi, ma solo di puntualizzazione di argomentazioni difensive riguardanti la contestata legittimità della sanzione comminata. 7.- Il primo e il quarto motivo poss o no essere trattati congiuntamente, perché attengono alla sussistenza dell’elemento oggettivo dell’illecito amministrativo contestato al ricorrente.

I motivi sono fondati, in quanto il Tebaldi non ha posto in essere alcun contributo causale idoneo a concorrere nella detenzione a scopo di commercio di vini che egli aveva sottoposto a trattamento enologico, essendo egli resosi esecutore solo di quest'ultima attività a monte per finalità di sperimentazione, mentre incombeva sui titolari delle cantine munirsi della preventiva autorizzazione per la immissione sul mercato dei vini trattati. La norma contestata (l’attività di detenzione a scopo di commercio di vini) può essere riferibile solo alle cantine produttrici.

Il Tebaldi si è limitato a sottoporre il vino, presso la sede delle cantine detentrici, al trattamento tramite raggi UV-C nell’ambito di un protocollo sperimentale, noto alle aziende produttrici, con il supporto scientifico e la collaborazione delDipartimento di Biotecnologie dell’Università di Verona. Ai fini della valutazione della sussistenza della violazione prevista dall'art. 10, comma 1, della legge n. 82/2006, che vieta la detenzione a scopo di commercio dei mosti e dei vini non Ric. 2019 n. 03822 sez. S2 -ud. 29-09-2022 -7- rispondenti alle definizioni stabilite o che hanno subito trattamenti e aggiunte non consentiti, non risulta decisiva neppure la circostanza, cui dà enfasi la sentenza censurata, della dichiarazione resa in data 17.12.2012 dallo stesso Tebaldi “di essere al corrente che fosse necessaria un’autorizzazione ministeriale per produrre in via sperimentale ma di non aver verificato presso i miei clienti”, posto che la stessa non può valere ad addebitare al Tebaldi, neppure in concorso, una condotta cui il medesimo non era tenuto, essendo la stessa riferibile esclusivamente ai titolari delle cantine.

I quali, nella loro veste di “soggetti professionali”, diretti destinatari della prescrizione normativa in contestazione, hanno assunto in proprio il rischio di un'illecita detenzione allo scopo di commercio di vini sottoposti a preventivo trattamento. Non va infine trascurata la circostanza che il soggetto interessato alla sperimentazione era l’Università di Verona, che ha ottenuto l’autorizzazione al compimento in data 30.04.2014, come si legge in sentenza, mentre il Tebaldi aveva svolto una mera attività esecutiva del trattamento oggetto della programmata sperimentazione. 8.- Gli altri motivi, che attengono alla mancata configurazione dell’elemento soggettivo dell’illecito contestato, possono considerarsi assorbiti dall’accoglimento dei primi trattati. 9. - In conclusione, il ricorso va accolto quanto ai motivi primo e quarto.

Il giudice del rinvio, che si designa nella Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, dovrà procedere al riesame della vicenda, alla luce dei principi sopra esposti

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il quarto motivo, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche p