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Ordinanza — n. 6627/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses late reconventional claim for breach of contract due to procedural time limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6627/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation annulled the Court of Appeal's decision regarding a late-convention claim for contract resolution. The appellant argued the claim was timely because it responded to the defendant's own counterclaim, but the court found this assumption erroneous under procedural rules. Consequently, the claim was deemed inadmissible as it was not presented within the statutory deadline for new exceptions, leading to the case's remittal for re-examination.

Regesto Legislator

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Art. 183 c.p.c.; Art. 360 n. 3) c.p.c.: The procedural rule allowing the plaintiff to clarify or modify existing requests does not permit the introduction of new claims or exceptions that are consequences of the defendant's counterclaim, which must be presented at the first hearing under penalty of forfeiture.

Parole chiave

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reconventio reconventionis procedural time limits contract resolution inadmissible claim first hearing deadline cassation annulment civil procedure code contratti a catena

Disposizioni normative citate

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Art. 183 c.p.c.
A detta della ricorrente, la memoria di cui all’art. 183 c.
Art. 360 n. 3) c.p.c.
166, 167 e 183 commi 5 e 6, 633 e 645 cpc, nonché dell’art 113 cpc in relazione all’art. 360 n.
Art. 166 c.p.c.
Art. 167 c.p.c.
Art. 183 commi 5 e 6 c.p.c.
A detta della ricorrente, la memoria di cui all’art. 183 c.
Art. 633 c.p.c.
Art. 645 c.p.c.
Art. 113 c.p.c.
Art. 1372 c.c.
Art. 1375 c.c.
Art. 1376 c.c.
Art. 1453 c.c.
Art. 1470 c.c.
Art. 1362 c.c.
Art. 1363 c.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 30745 del 26 novembre 2019
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9725/2022 R.G. proposto da : EUROPA SRL, elettivamente domiciliata in MANTOVA VIA ROMA, presso lo studio dell’avvocato LASAGNA LUCA (LSGLCU70H06E897P) che larappresenta e difende -ricorrente- contro CARRETTA DANIELE, elettivamente domiciliato in VERONA P.ZZA R.SIMONI N 38 DOM DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato CAPRARA FILIPPO (CPRFPP64T21E349S) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 349/2022 depositata il16/02/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/02/2023 dal Consiglieredr.

MAURO MOCCI . FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Verona revocò il decreto ingiuntivo, con il quale Daniele Carretta aveva richiesto a Europa s.r.l. il pagamento della somma di € 16.440, relativa al residuo prezzo per la compravendita di un’autovettura. Su impugnazione del Carretta, con sentenza n. 349/2022 la Corte d’appello di Venezia riformò la sentenza del Tribunale, dichiara ndo la risoluzione per inadempimento del contratto da parte dell’appellata e condanna ndo Europa a pagare a controparte €. 16.422oltre agli interessi legali dal 31 maggio 2017 al saldo.

Il giudice di secondo grado ritenne che l’opponente Europa s.r.l., dimettendo il contratto di compravendita a favore del Carretta del 26 luglio 2014 e fondando sullo stesso la propria opposizione, avesse introdotto una nuova eccezione riconvenzionale a fronte della quale l’avversa difesa aveva tempestivamente chiesto, con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., la risoluzione del relativo contratto per inadempimento o la risoluzione per mutuo consenso. Questa domanda non sarebbe stata nuova , ma tempestiva ed originata proprio dalla contrapposta eccezione riconvenzionale.

Contro la predetta sentenza ricorre per cassazione Europa s.r.l., affidandosi a tre motivi. Si è costituito con controricorso Daniele Carretta. Entrambe le parti hanno depositato memorie, ex art. 378 c.p.c. RAGIONI DI DIRITTO 1) Attraverso la prima censura, Europa s.r.l.deduce la violazione o falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 166, 167 e 183 commi 5 e 6, 633 e 645 cpc, nonché dell’art 113 cpc in relazione all’art. 360 n.

3) c.p.c.. A detta della ricorrente, la memoria di cui all’art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c. consentirebbeall’attore di precisare e modificare le domande già proposte, ma non di incoare domande ed ecce zioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale (o eccezione) del convenuto, da proporsi, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione. Inoltre, la dichiarazione di vendita autenticata sarebbe già stata allegata in copia sin dal pri mo atto difensivo. Pertanto, il convenuto opposto sarebbe stato da subito nelle condizioni di poter valutare la citata documentazione, mentre in sede di comparsa di costituzione si sarebbe limitato a chiederela sola conferma del decreto ingiuntivo opposto. Ne sarebbe derivata l’inammissibilità della reconventio reconventionis proposta da l Carretta solo con la prima memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c., in quanto tale domanda avrebbe dovuto essere proposta a pena di decadenza nella comparsa di costituzione e risposta.

2) Con il secondo mezzo, la Europa s.r.l. si duole della violazione degli artt. 1372, 1375, 1376, 1453 e 1470 c.c., 115 e 116 cpc in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. I giudici di secondo g rado avrebbero trascurato una serie di elementi che, ove adeguatamente valutati, avrebbero sicuramente condotto al rigetto della domanda di risoluzione per grave inadempimento del contratto 26.7.2014: si sarebbe trattato di una vendita a catena e l’azione contrattuale di risoluzione per grave inadempimento, tardivamente proposta, avrebbe dovuto essere rivolta solo nei confronti di Piervittorio Belfanti,unico dante causa dell’intimato .

3) La terza doglianza è volta a denunciare la violazione di legge in conseguenza dell’errata applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367, 1453 e 1470 c. c., degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 n.

4) c.p.c. In base alle risultanze di causa, la Corte d’appello di Venezia avrebbe dovuto rigettare la domanda di risoluzione per grave inadempimento proposta dall’intimato, dando atto che la consegna del veicolo ad Allegri Sabrina avveniva con il consenso del Carretta medesimoed il contratto, oggetto della domanda di risoluzione, era formalizzato in accordo fra le parti anche al fine di compensare le reciproche partite di debito e credito (fra Europa s.r.l. e Carretta).

4) Il primo motivo è fondato. Secondo la ricostruzione proposta dalla sentenza impugnata, l’allegazione del contratto da parte diEuropa s.r.l., su cui la stessa opposizione era fondata, avrebbe introdotto una nuova eccezione riconvenzionale a fronte della quale l’avversa difesa aveva tempestivamente chiesto, con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., la risoluzione del relativo contratto per inadempimento o la risoluzione per mutuo consenso. Questa domanda non sarebbe stata dunque nuova ma tempestiva , a seguito della contrapposta eccezione riconvenzionale.

L’assunto è erroneo. 4:1) Secondo le regole fissate dal codice di rito, l a memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. consente all'attore di precisare e modificare le domande "già proposte", ma non di proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, le quali vanno, invece, presentate, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione(Sez. 3, n. 30745 del 26 novembre 2019). Da tanto consegue l’inammissibilità della reconventio reconventionisproposta dal Carretta s olo con la prima memoria ex art. 183 comma 6° n. 1 c.p.c., in quanto tale domanda andava proposta a pena di decadenza nella comparsa di costituzione e risposta.

Il secondo ed il terzo motivo, attinenti al merito della causa, restano assorbiti. La memoria depositata dal Carretta non offre elementi idonei a modificare il quadro testé esposto. Pertanto, la sentenza va cassata e rinviata alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda oggetto di causa alla luce delle considerazioni sopra esposte. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia alla Corte d’appello di Venezia, in diversa c