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Ordinanza — n. 6577/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court allows bankruptcy delay compensation claim by rejecting excessive duration limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6577/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Italy dismissed the Ministry of Justice's opposition and allowed the bankruptcy debtor's appeal against a lower court's refusal of compensation for excessive procedural delay. The debtor argued that the five-year standard for bankruptcy proceedings was violated, citing a specific property release in 2006 versus a sale in 2017 as evidence of prolonged inactivity. The court ruled that the five-year limit applies to the total duration of the proceedings, including parallel incidents, and found the seven-year maximum for complex cases exceeded in this instance.

Regesto Legislator

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Art. 2697 c.c.; Art. 6 CEDU: The five-year standard for bankruptcy proceedings applies to the total duration including parallel incidents, with a maximum of seven years for complex cases; exceeding these limits without justification warrants compensation for excessive delay.

Parole chiave

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bankruptcy excessive delay compensation for delay five year standard complex bankruptcy proceedings procedural duration limits

Disposizioni normative citate

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Art. 2697 c.c.
6 della Cedu, in relazione all'art. 2697 c.c., nella parte in cui la Core distrettuale afferma che, a prescindere dall'avvenuta liberazione/rilascio, della casa di proprietà, il Bernasquelli non avrebbe dimostrato di aver subito un danno da irragionevole durata della procedura fallimentare.
Art. 6 CEDU
89/01, e dell'art. 6 Cedu, in relazione agli artt.
Art. 336, comma 1, c.p.c.
art. 2697 c.c
6 della Cedu, in relazione all'art. 2697 c.c., nella parte in cui la Core distrettuale afferma che, a prescindere dall'avvenuta liberazione/rilascio, della casa di proprietà, il Bernasquelli non avrebbe dimostrato di aver subito un danno da irragionevole durata della procedura fallimentare.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 23982 del 2017
Cass. n. 8468 del 2012
Cass. n. 8468 del 2012; Cass.n.
Cass. n. 9254 del 2012
28858 del 2011; Cass. n. 9254 del 2012; Cass.
Cass. n. 18686 del 2005
Cass. n. 28858 del 2011
Cass. n. 28858 del 2011; Cass.
Cass. n. 7 del 2019

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Testo completo

nte e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11564/2021 R.G. proposto da BERNASQUELLI CARLO (C.F.: BRNCRL67H18E648D), rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv. Alessandra Rebughini, e domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, piazza Cavour; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, via dei Portoghesi 12; - controricorrente - avverso l'ordinanza della Corte di appello di Milano n. 3878/2020 depositato il 30 ottobre 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 settembre 2021 dal Consigliere Milena ralaschi. Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - con decreto n. 1778/2020 la Corte di appello di Milano respingeva la domanda del Bernasquelli volta ad ottenere l'indennizzo per equa riparazione relativamente alla procedura fallimentare svoltasi dinanzi al Tribunale di Lodi nei confronti della Millennium Cosmetici s.n.c. e della medesima ricorrente, oltre che di altro socio illimttatamente responsabile, Virgilia Tacchinardi, per eccessiva durata, escludendo la sussistenza del lamentato pregiudizio in difetto di alcuno specifico interesse ad una celere definizione del procedimento; - sull'opposizione proposta dal medesimo Bernasquelli avverso il citato decreto, nella resistenza del Ministero della giustizia, la Corte di appello di Milano, con decreto n. 3878 del 2020, la respingeva, confermando integralmente il decreto emesso della precedente fase monitoria, condannando la opponente alla rifusione in favore del Ministero delle spese processuali, liquidate in euro 1.957,00 per comRensi oltre rimborso forfetario 15% e accessori di legge; - avvero quest'ultimo decreto propone ricorso per cassazione, basato su quattro motivi, il Bernasquelli.

Con il primo motivo parte ricorrente lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che„ è stato oggetto di discussione fra le parti, in relazione • all'avvenuto rilascio, nel 2006, dell'immobile di proprietà del ricorrente sito in Piave Fissiraga, via Donizetti n. 42/44 a seguito di un espresso invito orale fattogli dell'allora Curatore fallimentare, bene che però sarebbe stato sottoposto a vendita soltanto uel 2017. Con la conseguenza che la prova fornita e acquisita anche dalla Corte distrettuale dell'avvenuto rilascio del bene già a far data dal 2006 e la vendita dello stesso avvenuta soltanto nel 2017 costituisce essa stessa il presupposto logico giuridico della richiesta dell'equo indennizzo per eccessiva durata del fallimento, avanzata dal Bernasquelli.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2, c. 2, I. 89/01, e dell'art. 6 della Cedu, in relazione all'art. 2697 c.c., nella parte in cui la Core distrettuale afferma che, a prescindere dall'avvenuta liberazione/rilascio, della casa di proprietà, il Bernasquelli non avrebbe dimostrato di aver subito un danno da irragionevole durata della procedura fallimentare. Con il terzo motivo parte ricorrente si duole della violazione dell'art. 2, comma 2, I. 89/01, e dell'art. 6 Cedu, in relazione agli artt. 2727, 2056, 2057 e 2059 c.c., laddove la Corte territoriale, nell'applicare anche al caso di specie il principio di diritto elaborato nell'ambito dei ricorsi "Pinto" legati all'eccessiva durata delle procedure esecutive dalla Corte di cassazione (cfr.

Cass. n. 29139 del 2019) e secondo cui "nel processo di esecuzione il debitore esecutato rimasto inattivo non riporta necessariamente effetti negativi per l'irragionevole durata del processo, preordinato invece all'esclusivo interesse del creditore", ha omesso di valutare il pregiudizio che è proprio di ciascuna procedura fallimentare. Con il quarto ed ultimo motivo il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 5 quater, I. 89/01, in relazione agli artt. 6, par. 1, e 13 della Cedu, poiché la Corte distrettuale, con il rigetto dell'opposizione proposta dal Bernasquelli contro il decreto monocratico della Corte di appello di Milano, ha confermato anche la condanna al pagamento della cassa delle ammende di una somma di euro 1.000,00; - il Ministero della Giustizia resiste con controricorso.

Atteso che: i primi tre motivi di ricorso, che vanno trattati unitariamente per la connessione argomentativa che li avvince, sono fondati. Quanto alla titolarità del diritto all'equo indennizzo in capo al fallito va confermata la risposta positiva al quesito (cfr. Cass. n. 13605 del 2013), occorrendo altresì ricordare che secondo i principi affermati da questa Corte, e dai quali risulta essersi evidentemente discostata la pronuncia impugnata (cfr. Cass. n. 12807 del 2003) in tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, il comportamento della parte rileva nella misura in cui abbia determinato un ingiustificato allungamento dei tempi del processo in cui si assume essersi verificata una violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dovendosi escludere che abbia influenza il comportamento anteriore al processo, fv),( ancorché al processo medesimo esso abbia dato causa.

Pertanto, il fatto che il fallito abbia, con il suo comportamento anteriore alla dichiarazione di fallimento, posto (sia pure con piena consapevolezza) le premesse delle azioni revocatorie successivamente esercitate dalla curatela fallimentare a tutela delle ragioni della massa, non vale a giustificare la durata delle azioni revocatorie medesime, e di riflesso del procedimento fallimentare (conf. Cass. n. 10074 del 2008, quanto alla condotta del fallito consistente nella vendita di beni in epoca anteriore all'apertura del fallimento, in merito al ritardo nella definizione dei giudizi volti al recupero di detti beni, non imputabile a negligenza della curatela, dovendo tenersi conto, nell'accertamento della violazione, anche del comportamento degli uffici giudiziari investiti della decisione di cause pregiudiziali o collegate, e potendo le predette circostanze trovare adeguata considerazione nell'ambito della valutazione della complessità della vicenda processuale, nonché ai fini della quantificazione della misura della riparazione).

Appare, quindi, non corretto il richiamo da parte della Corte distrettuale alla condotta anteriore del fallito per negare il diritto all'equo indennizzo, quanto alle condotte successive, va ricordato come questa Corte abbia affermato che (Cass.n. 2247 del 2007) non possa considerarsi motivazione pertinente e logica, ai fini del rigetto delle richieste di equo indennizzo, il richiamo operato dal giudice della equa riparazione alla mancanza di iniziative da parte del fallito nei confronti degli organi della procedura fallimentare per accelerarne la definizione, quale indice rivelatore di una sofferenza e paterna d'animo meno avvertiti, avuto anche riguardo alla posizione di mera attesa cui il fallito è assoggettato nel corso della procedura di cui si tratta.

L'art. 2, comma 2 bis, legge n. 89/2001, introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla legge n. 134 del 2012, invero, stabilisce che "si considera rispettato il termine ragionevole se ... la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni". Orbene, effettivamente questa Corte ha affermato che (Cass. n. 8497 n. 2008) in terna di equa riparazione per irragionevole durata del processo, non essendo possibile predeterminare astrattamente la ragionevole durata del fallimento, il giudizio in ordine alla violazione del relativo termine richiede un adattamento dei criteri previsti dalla legge 24 marzo 2001, n. 89, e quindi un esame delle singole fasi e dei subprocedimenti in cui la procedura si è in concreto articolata, onde appurare se le corrispondenti attività siano state svolte senza inutili dilazioni o abbiano registrato periodi di stallo non determinati da esigenze ben specifiche e concrete, finalizzate al miglior soddisfacimento dei creditori concorsuali.

A tal fine, occorre tener conto innanzitutto del numero dei soggetti falliti, della quantità dei creditori concorsuali, delle questioni indotte dalla verifica dei crediti, delle controversie giudiziarie innestatesi nel fallimento, dell'entità del patrimonio da liquidare e della consistenza delle operazioni di riparto. Secondariamente, chi ritiene che il notevole protrarsi della procedura sia dipeso dalla condotta dei suoi organi ne deve provare l'inerzia ingiustificata o la neghittosità nello svolgimento delle varie attività di rispettiva pertinenza, o nel seguire i processi che si siano innestati nel tronco della procedura.

Tuttavia, anche in relazione alla situazione anteriore alla novella del 2012, questa Corte ha precisato che (Cass. n. 23982 del 2017) la durata delle procedure fallimentari, secondo lo standard ricavabile dalle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, è di cinque anni nel caso di media complessità e, in ogni caso, per quelle notevolmente complesse - a causa del numero dei creditori, della particolare natura o situazione giuridica dei beni da liquidare (partecipazioni societarie, beni indivisi, ecc.), della proliferazione di giudizi connessi o della pluralità di procedure concorsuali interdipendenti - non può superare la durata complessiva di sette anni (conf.

Cass. n. 8468 del 2012; Cass.n. 9254 del 2012), sicché i vari elementi potrebbero al più influire sulla individuazione del termine di durata ragionevole della procedura, ma pur sempre nel rispetto dell'indicato limite cronologico. In tal senso, si è ribadito che nella durata complessiva delle procedure fallimentari devono essere inclusi anche i tempi impiegati per la risoluzione di vicende processuali parallele o incidentali, trattandosi di fasi ed attività processuali eventuali, che comunque ineriscono all'unico processo concorsuale, dovendosi la durata ulteriore ragionevolmente attribuire a disfunzioni o inadeguatezze del sistema giudiziario, così arrivando al più a ritenere ragionevole una durata fino a sette anni, allorquando il procedimento fallimentare si sia presentato particolarmente complesso, anche appunto per la proliferazione di giudizi connessi (Cass. n. 18686 del 2005;

Cass. n. 28858 del 2011; Cass. n. 9254 del 2012; Cass. n. 7 del 2019); il quarto motivo, inteso a censurare la statuizione del decreto impugnato relativa alla condanna pronunciata dal giudice in sede di opposizione al pagamento di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende, deve ritenersi dipendente da quelle investite dalla cassazione di cui ai motivi 1), 2) e 3), costituendo un effetto espansivo interno previsto ai sensi dell'art. 336, comma 1, c.p.c. dell'accoglimento medesimo, per cui resta assorbito dal sancito accoglimento degli altri tre mezzi di ricorso, per le ragioni esposte al paragrafo precedente.

In conclusione, vanno accolti i primi tre motivi di ricorso, assorbito il quarto. Il decreto va cassato e la disposta cassazione del provvedimento importa che la causa deve essere rinviata, per un rinnovato esame dinanzi alla medesima Corte di appello di Milano, in diversa composizione, la quale, avuto riguardo a quello che sarà l'esito finale globale della vertenza, provvederà anche sul regolamento delle spese della presente fase di legittimità. P . Q . M . La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso i