Cassation court allows lawyer's fee claim by ordering lower court to liquidate all prior instance costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the appeal by ordering the Court of Appeal of Perugia to liquidate all previously incurred legal fees. The lower court had only calculated costs for the final merit phase, ignoring prior proceedings and the Supreme Court's mandate to cover all stages. Consequently, the court annulled the lower decision and remanded the case for a comprehensive fee calculation covering every judicial instance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 392 c.p.c.; Art. 4, comma 1, D.M. 55/2014: When a lower court liquidates legal fees after a remand, it must account for all prior judicial instances and apply fee parameters based on the date the professional service was completed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10434/2021 R.G. proposto da CACALLORO SALVATORE (C.F.: CCLSVT44D19F4990), SPADAFORA MARIO (C.F.: SPDMRA33D07D086L), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Lippi, e con questo elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, via Antonio Baiamonti 4, per delega separata in calce al ricorso; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, Via dei Portoghesi 12; - controricorrente - avverso il decreto della Corte di appello di Perugia n. 554/2020 depositato il 15 maggio 2020.
Udita la relazione ;volta nella camera di consiglio del 20 settembre 2021 dal Consigliere Milena Falaschi. Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: e - la Corte di appello di Perugia, avanti alla quale veniva riassunto il giudizio a seguito della dichiarazione di incompetenza della Corte di appello di Roma, con decreto n. 52 del 2015, respingeva nel merito il ricorso proposto da Salvatore Cacalloro e Mario eSpadafora per ottenere l'indennizzo per equa riparazione relativamente al procedimento svoltosi dinanzi alla Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio proposto in data 22.05.2001 e definito con la sentenza n. 102 depositata il 02.02.2007, riguardante il riconoscimento in loro favore del diritto alla maggiorazione dell'assegno di funzione, escludendo la sussistenza del lamentato pregiudizio; - avverso il citato decreto della Corte di appello di Perugia i medesimi originari ricorrenti proponevano ricorso per cassazione, definito con ordinanza n. 1024 del 2017 di annullamento del provvedimento impugnato, rinviando "anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione"; - riassunta nuovamente la causa ex art. 392 c.p.c. dinanzi la stessa Corte di appello di Perugia, la quale con decreto n. 106/2017, declinava la propria competenza a favore della Corte di appello di Roma; - il predetto decreto n. 106/2017 veniva nuovamente impugnato e gravato con regolamento di competenza innanzi alla Corte di cassazione, la quale, con ordinanza n. 28462 del 2019, accoglieva il ricorso cassando "i/ decreto impugnato in relazione alla censura accolta"e rinviava "anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra Sezione della Corte di appello di Perugia..."; - la Corte di appello di Perugia dinanzi la quale veniva riassunto il procedimento, con decreto n. 554/2020, accoglieva il ricorso nel merito, liquidando in euro 1.166,00 l'indennizzo dovuto per 2 anni e 4 mesi di ritardo, dando atto che "La liquidazione del compenso segue le previsioni del d.m. n. 55/2014 tenuto conto dei valori minimi da applicarsi in ragione della speciale semplicità dell'affare ordinariamente introdotta attraverso la compilazione di formulari, la speditezza del rito camerale, il non particolare pregio dell'attività prestata e tali da consentire altresì la massima riduzione prevista dall'art. 4, comma 1, del medesimo d.m. 55/2014 (con esclusione della fase istruttoria in quanto non effettivamente svolta art. 4, comma 5, lettera 5 ultimo inciso) del pari si ritiene di non potersi applicare la maggiorazione per il numero delle parti trattandosi di posizioni del tutto sovrapponibili non richiedendo alcun impegno defensionale, per quanto esposto si provvede a liquidare in complessivi euro 915,00 oltre al 15% Spese Generali.
C.A. e Iva se dovuta e spese vive documentate"; - avverso il citato decreto proponevano ricorso per cassazione, fondato su di un motivo, il Cacalloro e lo Spadafora. Più esattamente, con detta doglianza, i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 91 e ss., degli artt. 1 e 4, n. 5, del d.m. n. 55/2014 e delle Tabelle ivi indicate, nonché dell'art. 324 c.c., per aver la Corte perugina liquidato le spese relative al solo ultimo grado di merito, ignorando, senza alcuna motivazione, le spese dei precedenti gradi di merito, nonché omettendo completamente quelle di legittimità per cui la Cassazione, per due volte, aveva ad essa demandato la quantificazione; - il Ministero dell'economia e delle finanze intimato ha solo depositato "atto di costituzione" ai soli fini della partecipazione all'udienza pubblica.
Atteso che: - il motivo è fondato e con esso il ricorso. Come è del tutto evidente, la Corte distrettuale, nonostante quanto disposto - dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 28462 del 2019 non sembra abbia provveduto a liquidare a favore di Cacalloro e di Spadafora le spese relative al procedimento incardinato davanti alla Corte di appello di Roma, proseguito per ben tre volte avanti a quella di Perugia e a due fasi del giudizio di cassazione. Infatti, il decreto impugnato nel liquidare le spese del procedimento non ha fatto alcuna menzione ai gradi precedenti del giudizio, in particolare al primo giudizio di merito svoltosi dinanzi alla Corte di appello di Roma, riassunto per competenza avanti alla Corte di appello di Perugia, seguito dal giudizio di legittimità, di annullamento del rigetto nel merito del ricorso con sentenza n. 1024 del 2017, con ulteriore riassunzione avanti alla Corte di appello di Perugia, che declinava la propria competenza, decreto impugnato e annullato da questa Corte con ordinanza n. 28462 del 2019.
Di converso, la Corte di appello di Perugia in sede di rinvio risulta avere liquidato le sole spese del procedimento svolto in detta fase. Piuttosto, la Corte distrettuale avrebbe dovuto provvedere, in ottemperanza a quanto disposto dalla Corte di cassazione con l'ordinanza citata, a liquidare le spese del primo giudizio davanti alla Corte di Appello di Roma, alle precedenti due fasi avanti alla medesima Corte di appello di Perugia e alle due fasi del giudizio di cassazione tenendo conto del principio espresso da questa Corte in altra occasione e cioè, che i parametri, in base ai quali vanno commisurati i compensi forensi sono quelli vigenti alla data in cui la prestazione professionale deve ritenersi completata sia pure limitatamente ad una fase del giudizio.
In definitiva il ricorso va accolto, il decreto va cassato in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte di Appello di Perugia in diversa composizione perché provveda nel rispetto del principio espresso a liquidare le spese sia del primo grado del giudizio avanti alla Corte di appello di Roma e alla Corte di appello di Perugia, al primo giudizio di rinvio avanti alla Corte di appello di Perugia e delle due fasi di giudizio di legittimità, da distrarsi in favore dell'avv. Andrea Lippi. La Corte di appello di Perugia provvederà al regolamento delle spese anche del presente giudizio di legittimità, da distrarsi sempre in favore dell'avv.
Andrea Lippi dichiaratosi antistatario. P . Q . M . La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, che per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Second