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Ordinanza — n. 6489/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming boundary wall demolition violated procedural rules due to lack of incidental appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6489/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Arianna Cortese's appeal inadmissible against a partial boundary adjustment ruling by the Court of Appeal of Catanzaro. Cortese argued that ordering the demolition of the entire boundary wall violated Article 112 of the Code of Civil Procedure because her opponent, Fabio Roselli, did not file an incidental appeal on that specific point. The court rejected this claim, noting the lower court only ordered demolition for the portion differing from the established boundary and that boundary disputes inherently require a global determination regardless of incidental appeals.

Regesto Legislator

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Art. 112 c.p.c.; The appeal alleging violation of the principle of contradiction regarding incidental appeals is inadmissible when the lower court decision is limited to the specific portion of the boundary in dispute and falls within the scope of the global boundary determination required by the nature of the action.

Parole chiave

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boundary dispute regulation incidental appeal admissibility ultra petita violation principle of contradiction boundary wall demolition Code of Civil Procedure scope of devolutum rettificazione di confine

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4936-2022 proposto da: CORTESE ARIANNA ANGELA, rappresentata e difesa dall’avv. SERGIO ALGIERI e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro ROSELLI FABIO -intimato - avverso la sentenza n. 1021/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 14/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2023 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con sentenza n. 1145/2017 il Tribunale di Cosenza accoglieva la domanda di regolamento dei confini proposta da Cortese Arianna Angela nei confronti di Roselli Fabio, determinando il confine predetto.

Con la sentenza impugnata, n. 1021/2022, la Corte di Appello di Catanzaro riformava parzialmente la decisione di prime cure, sulla base del concorde rilievo di ambo le parti che essa conteneva un errore, determinando nuovamente il confine “… come esplicitato nell’allegato 4 della CTU depositata in primo grado” e disponendo “… la conseguente apposizione dei termini e la riduzione in pristino del muro di confine nella parte in cui è difforme dal confine accertato con le relative restituzioni”. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Cortese Arianna Angela, affidandosi ad un unico motivo.

Roselli Fabio, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art.112 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe ordinato la demolizione del muro non soltanto in danno di Roselli Fabio, ma anche nei confronti dell’odierna ricorrente, pur in assenza di appello incidentale del Roselli sul punto, ordinandone la demolizione per la sua intera lunghezza. La censura è inammissibile. Innanzitutto, non risulta che la Corte di Appello abbia ordinato la demolizione dell’intero muro di confine, essendo la statuizione contenuta nella sentenza impugnata limitata alla sola “… parte in cui è difforme dal confine accertato”.

In secondo luogo, la domanda di regolamento del confine introduce un accertamento globale sulla collocazione dello stesso, per cui anche in difetto di appello incidentale del Roselli la Corte distrettuale era comunque investita del thema decidendumrelativo, appunto, alla esatta individuazione del confine tra i fondi. Sotto questo profilo, dunque, non si ravvisa alcun vizio di ultrapetizione, avendo la Corte di merito deciso nei limiti del devolutum e, peraltro, anche in coerenza con la concorde istanza delle parti. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell