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Ordinanza — n. 6302/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on easement restoration, ruling appellate court correctly applied minimum means principle.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6302/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the claimant's request to restore a right of way. The appellate court correctly applied the minimum means principle, finding that the defendant's construction did not effectively limit the easement holder's transit rights. The Supreme Court affirmed this decision, emphasizing that factual re-evaluation of the easement's scope remains the exclusive domain of the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 1064, 1067, 1078 c.c.; The mere innovation on the servient tenement does not constitute a servitude limitation unless it causes effective damage to the dominant tenement, as the easement holder enjoys the right to derive benefits without burdening the servient land beyond what is necessary.

Parole chiave

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servitude restoration minimum means principle easement limitation appellate review factual re-evaluation diritto di passo necessario accesso sufficiente impedimenti all'allontanamento

Disposizioni normative citate

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Art. 1064 c.c.
Art. 1067 c.c.
Art. 1078 c.c.
D.P.R. n. 115 del 2002
13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10604 del 23/05/2016
Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7724 del 09/03/2022
“doppia conforme” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7724 del 09/03/2022, Rv.
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17761 del 08/09/2016
664193)–è inammissibile per difetto di specificità, non essendo in alcun modo specificato il fatto non esaminato al quale il ricorrente si riferisce (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17761 del 08/09/2016, Rv.
Cass. Sez. U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11670-2022 proposto da: ANTONUCCI TERESA, rappresentata e difesa dall'avv. ANDREINA CIOTOLI e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro EMANUELE PATRIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIETRO STERBINI n. 4, presso lo studio dell'avv. LUCIA RICCI, rappresentata e difesa dall'avv. CARLO MASTROMORO -controricorrente - avverso la sentenza n. 3006/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/02/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2023 dal Consigliere Dott.

STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con atto di citazione ritualmente notificato, Antonucci Teresa, titolare di una servitù di passaggio gravante sul terreno della convenuta, conveniva Emanuele Patrizia dinnanzi il Tribunale di Frosinone, proponendo domanda di condanna al ripristino dello stato dei luoghi, allo sgombero del viale dagli ostacoli al transito e al risarcimento del danno. Il Tribunale, ritenendo che le opere compiute dalla convenuta non escludessero né limitassero gravemente l’esercizio di transito di parte attrice, rigettava le domande attoree in base al principio del cd.

“minimo mezzo”. Proponeva appello contro tale decisione Antonucci Teresa e la Corte di Appello Roma, con la sentenza impugnata, n. 3006/2022, dichiarava inammissibile il gravame. Propone ricorso per la cassazione di detta pronuncia Antonucci Teresa, affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso Emanuele Patrizia. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo, secondo e terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge (artt. 1064, 1067, 1078 c.c.) ed erronea valutazione del quadro probatorio. La Corte di Appello, secondo la Antonucci, avrebbe erroneamente escluso l’effettiva turbativa all’esercizio della servitù causata dalle opere realizzate dalla convenuta.

Le censure sono inammissibili. Secondo l’insegnamento di questa Corte, “il semplice fatto di una innovazione apportata al fondo servente non può essere considerato di per sé costitutivo di una limitazione della servitù se non costituisca anche un danno effettivo per il fondo dominante, in quanto l'esercizio della servitù è informato al criterio del minimo mezzo, nel senso che il titolare di essa ha il diritto di realizzare il beneficio derivategli dal titolo o dal possesso senza appesantire l'onere del fondo servente oltre quanto sia necessario ai fini di quel beneficio” (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10604 del 23/05/2016, Rv. 639956).

E’ pertanto rimesso al giudice di merito il compito di verificare – con una valutazione attinente al merito e quindi insuscettibile di censura in sede di legittimità– se le innovazioni abbiano concretamente limitato o pregiudicato, oltre il limite della tollerabilità, l’esercizio della servitù. Nel caso di specie, la Corte di Appello di Roma, facendo propria la motivazione del Tribunale di Frosinone, ha rigettato le domande attoree ritenendo che, nel caso di specie, “le innovazioni apportate al fondo servente non possono determinare di per sé una limitazione della servitù” (pag. 2 della sentenza).

Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta l’omesso esperimento di C.T.U. nel giudizio di merito nonché, in generale, l’errata valutazione delle risultanze probatorie e l’omesso esame di fatti decisivi. La censura è inammissibile in quanto si scontra con il consolidato principio secondo il quale la valutazione delle prove costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito. Quanto poi, nello specifico, al vizio di omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, la censura – oltre ad incontrare la preclusione della c.d.

“doppia conforme” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7724 del 09/03/2022, Rv. 664193)–è inammissibile per difetto di specificità, non essendo in alcun modo specificato il fatto non esaminato al quale il ricorrente si riferisce (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17761 del 08/09/2016, Rv. 641174). Nel suo complesso, dunque, il ricorso è inammissibile in quanto, sotto l'apparente deduzione di vizi di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, esso mira in realtà ad ottenere una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, estranea a natura e finalità del giudizio di legittimità (Cass.

Sez. U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019, Rv. 656492). Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.700, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso i