Italian Court dismisses appeal for lack of specificity regarding value and expense calculations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specificity in the grounds raised by the appellant. The appellant failed to provide concrete details on the actual value of the land or the specific expenses claimed for the second instance, relying instead on generic references to documents not summarized in the petition. Consequently, the court ruled that the lower court's decision to set the case value as indeterminate was correct and the appeal could not be examined.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, n. 6 c.p.c.; The appeal must be self-contained and specific; generic references to unsummarized documents or vague claims regarding case value and expenses render the appeal inadmissible for lack of specificity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 527-2022 proposto da: ANTONANGELI CHERUBINA, rappresentata e difesa dall’avv. LUIGI ANTONANGELI e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro PETRONI FILOMENA, rappresentata e difesa dall’avv. GIANLUCA PRESUTTI e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -resistente - avverso la sentenza n. 970/2021 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 22/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2023 dal Consigliere Dott.
STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Antonangeli Cherubina evocava in giudizio innanzi al Tribunale di Avezzano Petroni Filomena, rivendicando la proprietà di un terreno in territorio del Comune di Pescina, di cui chiedeva il rilascio, oltre al risarcimento del danno. Nella resistenza della convenuta, il Tribunale di Avezzano accoglieva le domande di rivendicazione e restituzione, rigettando quella risarcitoria, e condannava la convenuta alle spese di lite. Sul gravame della Petroni, la Corte d’Appello di L’Aquila, con la sentenza n. 970/2021, oggi impugnata, riformava la pronuncia di primo grado, rigettando le domande attoree e condannando la Antonangeli alle spese del doppio grado di giudizio.
Per la cassazione di detta decisione propone ricorso Antonangeli Cherubina, affidandosi a due motivi. Petroni Filomena, ritualmente intimata, non ha notificato controricorso, limitandosi al deposito di una istanza di visibilità con allegata procura speciale e, in prossimità dell’adunanza camerale, di memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato in ordine alla quantificazione delle spese di lite: sostiene che la Petroni avrebbe quantificato in euro 2.000,00 le spese di primo grado richieste in restituzione, mentre le spese del gravame avrebbero potuto essere liquidate al massimo nella misura di euro 3.777,00 alla luce della notula depositata dall’appellante.
La censura è inammissibile per difetto di specificità. La ricorrente, infatti, non riporta le conclusioni rassegnate dall’appellante, né indica la somma richiesta nella notula a titolo di spese per il secondo grado di giudizio, e non si confronta quindi con il principio secondo cui “Se è vero che la Corte di Cassazione, allorquando sia denunciato un error in procedendo, quale indubbiamente il vizio di ultra o extrapetizione, è anche giudice del fatto ed ha il potere - dovere di esaminare direttamente gli atti di causa, tuttavia, per il sorgere di tale potere - dovere è necessario, non essendo il predetto vizio rilevabile ex officio, che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 1170 del 23/01/2004, Rv. 569603; in senso conforme, cfr.
Cass., Sez. L, Sentenza n. 18715 del 16/09/2004, Rv. 577158; Cass., Sez. L, Sentenza n. 22298 del 26/11/2004, Rv. 578489; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 8575 del 26/04/2005, Rv. 580852; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9275 del 04/05/2005, Rv. 581336; Sez. 3, Sentenza n. 16245 del 03/08/2005, Rv. 584321; Sez. 1, Sentenza n. 2771 del 02/02/2017, Rv. 643715). In ogni caso, dall’esame della sentenza impugnata emerge che la Petroni ebbe a chiedere al giudice di seconde cure la riforma della pronuncia del Tribunale di Avezzano, con ogni conseguente statuizione sulle spese di lite, oltre alla condanna della Antonangeli alla restituzione delle somme versate a titolo di spese liquidate per il primo grado (domanda, quest’ultima, respinta per mancanza di prova circa l’entità e l’effettività della somma corrisposta all’appellata).
Ne consegue cheil Collegio di seconde cure, nel procedere ad una nuova liquidazione delle spese del precedente grado, non è incorso in alcuna violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, avendo piuttosto fatto applicazione del principio di diritto secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (cfr.
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 – 01; in senso conforme, cfr. Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 27056 del 06/10/2021, Rv. 662442). Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta che la Corte d’Appello avrebbe arbitrariamente ritenuto la controversia di valore indeterminabile, laddove entrambe le parti avevano dichiarato in atti un valore della causa compreso nello scaglione tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00, compatibile con il ridotto valore dello stacco di terreno oggetto di rivendicazione, di circa mq. 20 nell’entroterra abruzzese.
La censura è inammissibile. Occorre premettere che le dichiarazioni di valore rese ai fini fiscali dalle parti non sono vincolanti per la determinazione del valore della controversia: infatti, “Il valore della causa dichiarato ai fini del contributo unificato, pur se riportato in calce ad un ricorso cautelare in corso di causa, ha rilevanza esclusivamente fiscale e non spiega, quindi, alcun effetto vincolante in ordine alla determinazione del thema decidendum”(Cass., Sez. 2, Sentenza n. 9195 del 10/04/2017, Rv. 643738; in senso conforme, cfr.
Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 26988 del 20/12/2007, Rv. 601033). Risulta dunque priva di pregio la deduzione della ricorrente, secondo cui la Corte d’Appello avrebbe arbitrariamente ritenuto la causa di valore indeterminabile nonostante la concorde dichiarazione di valore resa in atti dalle parti. La Antonangeli lamenta inoltre che il giudice di seconde cure non avrebbe comunque tenuto conto dell’effettivo valore della controversia, desumibile dal ridotto valore economico della porzione di terreno rivendicata, di circa 20 mq. Sotto tale profilo, la censura risulta inammissibile per difetto di specificità, posto che dal ricorso non è possibile desumere la presenza in atti di elementi da cui il giudice di merito avrebbe potuto trarre l’effettivo valore del bene.
La Corte d’Appello, nell’attribuire alla causa valore indeterminabile, risulta quindi aver fatto corretta applicazione del principio secondo cui “Il valore delle cause relative a beni immobili (fra le quali quella di regolamento di confini) si determina sulla base del reddito dominicale o della rendita catastale della "res", sicché, in loro assenza, il giudice deve attenersi alle risultanze degli atti e, in mancanza di elementi concreti ed attendibili per la stima, deve ritenere la causa di valore indeterminabile” (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n.10810 del 26/05/2015, Rv. 635642).
Né può supplire, a tal fine, il generico riferimento in ricorso all’atto di acquisto del fondo da parte della Petroni: infatti, “In tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza, riferito alla specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda ai sensi dell'articolo 366, n. 6, c.p.c., anche interpretato alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte EDU, sez. I, 28 ottobre 2021, r.g. n. 55064/11, non può ritenersi rispettato qualora il motivo di ricorso faccia rinvio agli atti allegati e contenuti nel fascicolo di parte senza riassumerne il contenuto al fine di soddisfare il requisito ineludibile dell'autonomia del ricorso per cassazione, fondato sulla idoneità del contenuto delle censure a consentire la decisione” (cfr.
Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 6769 del 01/03/2022, Rv. 664103). A ciò si aggiunga che, come emerge dalla lettura del ricorso e della sentenza impugnata, la Antonangeli ebbe in primo grado a proporre domanda, oltre che di rivendica e di rilascio del terreno, anche di risarcimento del danno, sulla cui entità, ai fini della determinazione del valore della causa, nulla viene specificato o dedotto dalla ricorrente. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, in assenza di notificazione di controricorso da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norm