Italian Supreme Court dismisses appeal on right of view, rejecting claim that balcony infill waives legal distance requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Italy dismissed the appellant's appeal against a lower court ruling that ordered the demolition of a sunshade structure. The appellant argued that the respondent had closed her balcony, thereby forfeiting her right to view and waiving the mandatory three-meter distance requirement. The court rejected this, holding that closing a balcony does not eliminate the legal right of view in appiombo and that no balancing of interests applies when the statutory distance is violated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 907 c.c.; The closing of a balcony with infills does not waive the right of view in appiombo, and the three-meter distance requirement remains mandatory regardless of the volume added by the infill.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29278/2018 R.G. proposto da : CAPOTORTO NICOLA UMBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA,CORSO DEL RINASCIMENTO n. 11, presso lo studio dell’avv . L'ABBATE AMINA, rappresentato e difeso dall'avv. SPORTELLI VITO -ricorrente- contro PAGLIARULI MARIA, elettivamente domiciliato in ROMA, C OR SO VITTORIO EMANUELE IIn. 154, presso lo studio dell’avv . SPARANO VINCENZO,che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 1355/2018 depositata il27/07/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/01/2023 dal Consigliere STEFANO OLIVA. FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato l’11.7.2005 Pagliaruli Maria evocava in giudizio Capotorto Nicola Umberto innanzi il Tribunale di Bari, sezione distaccata di Rutigliano, invocandone la condanna alla demolizione, o comunque all’arretramento, della tettoia realizzata sul terrazzino di sua proprietà esclusiva ed al risarcimento del danno. Nella resistenza del convenuto, il Tribunale, con sentenza n. 4232/2013, accoglieva la domanda, limitatamente alla demolizione del manufatto.
Con la sentenza impugnata, n. 1355/2018, la Corte di Appello di Bari rigettava il gravame interposto dall’originario convenuto avverso la decisione di prima istanza. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Capotorto Nicola Umberto, affidandosi ad un unico motivo. Resiste con controricorso Pagliaruli Maria. Il ricorso, chiamato all’adunanza del 31.10.2019 dinanzi la sesta sezione civile, è stato rinviato a nuovo ruolo con ordinanza interlocutoria n. 4089/2020 per assenza di evidenza decisoria. In prossimità dell’odierna adunanza camerale, ambo le parti hanno depositato memoria.Il ricorrente aveva depositato memoria anche in prossimità dell’adunanza camerale del 31.10.2019.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo, il ricorrente lamenta laviolazione e falsa applicazione dell’art. 907 c.p.c. (recte, c.c.), perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente configurato un diritto di veduta a favore della proprietà della Pagliaruli, senza considerare che quest’ultima aveva chiuso il proprio balcone con infissi, realizzando così una volumetria aggiuntiva rispetto all’originario affaccio, rinunciando in tal modo all’affaccio in appiombo. Inoltre, il ricorrente evidenzia l’impossibilità di rispettare, nel caso di specie, la distanza minima di tre metri prevista dall’art. 907 c.c., posto che “… la distanza dell’estradosso del balcone di proprietà della sig.ra Pagliaruli è stato misurato di ml 2,65 rispetto al terrazzino sottostante, come specificamente rilevato anche in pianta a pag. 12 sez.
A-A’ della Ctu Liuni” (cfr. pag. 6 del ricorso). Ed infine, con la memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale del 31.10.2019, introduce il tema del bilanciamento di interessi, in relazione all’effettività della lesione del diritto di veduta derivante dall’installazione della struttura lignea destinata ad ospitare una tenda da sole oggetto di causa. La censura è, nella sua prima parte, inammissibile. La Corte di Appello infatti ha dato atto che la deduzione dell’odierno ricorrente, secondo cui il manufatto da lui realizzato sarebbe aperto e privo di copertura, è circostanza nuova, dedotta solo in appello, e comunque smentita dalle evidenze istruttorie (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).
Il giudice di merito accerta, poi, che la struttura di cui è causa è costituita da una travatura in legno idonea a sostenere una tenda per il riparo dal sole (cfr. pag. 4 della sentenza) e che la chiusura del balcone realizzata dalla Pagliaruli non implica alcuna rinuncia implicita al diritto di veduta, “… in quanto dalla struttura creata sul balcone è certamente possibile l’affaccio e quindi l’esercizio dell’inspectio e della prospectio in cui si concreta il diritto di veduta” (cfr. pag. 4 della sentenza). Rispetto a questo accertamento in fatto , fondato sulla valutazione delle evidenze istruttorie, il ricorrente contrappone una lettura alternativa delle prove, senza confrontarsi con il principio per cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass.
Sez. 3 , Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv.631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330). Peraltro, questa Corte ha avuto occasione di affermare che la cd. “pergotenda” (struttura analoga a quella di cui si discute nel caso di specie) ha natura stabile e dunque deve rispettare la norma sulle distanze di cui all’art. 907 c.c. (Cass. Sez. 2 , Ordinanza n. 22773del 12/09/ 2019 , non massimata). Per quel che invece attiene al rilievo concernente l’impossibilità di rispettare la distanza di tre metri prevista dall’art.907 c.c., va condiviso quanto affermato dalla Corte di Appello: la disciplina prevista dal richiamato art. 907, infatti, non subisce alcuna deroga per effetto dell’art. 1102 c.c., onde “… se due balconi sono sovrapposti, il proprietario del piano inferiore può chiudere il suo con una veranda solo se non si spinge oltre il perimetro non già del proprio balcone, ma del balcone sovrastante dal quale si esercita la veduta” (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).
Sul punto, infatti, va ribadito che “I l proprietario del piano di un edificio condominiale ha diritto di esercitare dalle proprie aperture (nella specie, finestra e non balcone aggettante) la veduta appiombo, sicché può imporre al vicino di non costruire una veranda, seppur nei limiti del perimetro del sottostante balcone, a meno di tre metri” (Cass. Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. 7269 del 27/03/2014 , Rv. 630234 ; cfr. anche Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 17216del 18/08/2020 , Rv. 661735 ). Né si pone alcun profilo di bilanciamento di interessi, dovendosi ribadire il principio secondo cui “Il proprietario del singolo piano di un edificio condominiale ha diritto di esercitare dalle proprie aperture la veduta in appiombo fino alla base dell'edificio e di opporsi conseguentemente alla costruzione di altro condomino che, direttamente o indirettamente, pregiudichi tale suo diritto, senza che possano rilevare le esigenze di contemperamento con i diritti di proprietà ed alla riservatezza del vicino, avendo operato già l'art. 907 c.c. il bilanciamento tra l'interesse alla medesima riservatezza ed il valore sociale espresso dal diritto di veduta, poiché luce ed aria assicurano l'igiene degli edifici e soddisfano bisogni elementari di chi li abita” (Cas s .
Sez. 2 , Ordinanza n. 5732 del 27/02/2019 , Rv. 652708 ; nonché Cass. Sez.2, Sentenza n. 955 del 16/01/2013 , Rv. 624981 ). Inoltre, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 394 del 22.10.1999, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 907 c.c., sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 Cost. proprio sul presupposto che “La denunciata disposizione, dunque, va letta non isolatamente ma nel contesto del sistema legale di regolamentazione dei suindicati contrapposti interessi, finalizzato a consentire - attraverso la previsione di reciproche limit azioni - il tendenziale massimo sfruttamento possibile delle rispettive proprietà e delle connesse facoltà.
In tal modo, risulta anche palese che la tutela della riservatezza, la quale è qui da intendere in senso obiettivo, trova già un suo particolare rilievo nell'operato bilanciamento con l'interesse alla salvaguardia del diritto di veduta, il cui contenuto ha innegabilmente un suo valore sociale poiché luce e aria assicurano l'igiene degli edifici soddisfacendo bisogni elementari di chi li abita”. In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
PQM la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 2.200,00 di cui € 200,00per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il