Court allows lawyer's fee claim against employer when settlement occurs during pending appeal proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation dismissed the lower court's refusal to order Telecom Italia to pay the lawyer's fees. The lawyer argued that a professional fee claim was due after a settlement agreement was reached between the employer and employee while an appeal was still pending. The court ruled that because the appeal had not yet been declared inadmissible, a valid judicial proceeding existed at the time of the settlement, satisfying the necessary condition for professional solidarity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis.1 c.p.c.; Art. 414 c.p.c.; The obligation of professional solidarity applies when a settlement agreement is reached during an active judicial proceeding, specifically when an appeal is pending and has not yet been declared inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 15028/2018) proposto da: NAPPI Severino (C.F.: NPP SRN 65D15 F839K), rappresentato e difeso da se medesimo ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato in Roma, via Ludovisi n. 35, presso lo studio dell’Avv. Massimo Lauro; -ricorrente - contro TELECOM Italia S.p.A. (C.F.: 00488410010), in persona del procuratore speciale Gelletti Maurizio, in forza di procura per atto pubblico del 14 settembre 2017, rep. n. 8338, racc. n. 3837, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dagli Avv.ti Arturo Maresca, Enzo Morrico, Roberto Romei e Franco Raimondo Boccia, nel cui studio in Roma, via Luigi Giuseppe Faravelli n. 22, ha eletto domicilio; -controricorrente - avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli rep. n. 4245/2018, pubblicata il 13 marzo 2018;
R.G.N. 15028/18 C.C.17/01/2023 Compenso avvocati Transazione – Solidarietà professionale udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 gennaio 2023 dal Consigliere relatore Cesare Trapuzzano; letta la memoria depositata nell’interesse della controricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. FATTI DI CAUSA 1.– Con ricorso depositato il 13 dicembre 2016, l’Avv. Severino Nappi adiva il Tribunale di Napoli, al fine di ottenere la condanna di Telecom Italia S.p.A. al pagamento dei compensi professionali dovuti, per la complessiva somma di euro 18.915,51, oltre accessori.
Al riguardo, esponeva: che aveva proposto, nell’interesse di Barone Antonio, un ricorso, ai sensi dell’art. 414 c.p.c., convenendo, davanti alla sezione lavoro del Tribunale di Napoli, la Telecom Italia S.p.A., affinché fosse accertata l’illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente, con la conseguente condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro; che nelle conclusioni di tale ricorso era altresì formulata istanza di condanna della convenuta alle spese del giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario del ricorrente; che detto giudizio si era concluso con sentenza di accoglimento della domanda n. 1633/2015, depositata il 17 aprile 2015, la quale, in ordine alle spese di lite, aveva condannato la società convenuta al pagamento di complessivi euro 3.800,00, oltre accessori, con attribuzione in favore del difensore anticipatario del ricorrente; che aveva concordato con il proprio cliente il pagamento di un corrispettivo complessivo pari ad euro 30.000,00 per l’opera professionale prestata, di cui doveva ancora ricevere l’importo di euro 18.915,51, oltre accessori; che Telecom Italia, in data 18 ottobre 2015, aveva depositato ricorso in appello, cui era seguita la fissazione dell’udienza di discussione per la data del 3 novembre 2016; che, nelle more, in data 21 dicembre 2015, Telecom Italia e Barone Antonio avevano sottoscritto un verbale di conciliazione in sede sindacale, senza l’assistenza dei legali, con cui avevano pattuito, tra l’altro, la rinuncia di Telecom al gravame interposto avverso la suddetta sentenza del Giudice del lavoro di Napoli; che il proprio cliente e la Telecom erano solidalmente responsabili, ai sensi dell’art. 13, ottavo comma, della legge n. 247/2012, in ordine al pagamento dell’importo succitato. 2.– Il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, con l’ordinanza di cui in epigrafe, ai sensi del combinato disposto degli artt. 702-bis e ss. c.p.c. e 14 del d.lgs. n. 150/ 2011, rigettava la domanda proposta.
L’ordinanza evidenziava che il ricorrente aveva difeso il Barone esclusivamente nel giudizio di primo grado e che le spese di lite, liquidate a conclusione di tale giudizio, erano state integralmente corrisposte dalla Telecom. Sosteneva, ancora, che solo successivamente a tale liquidazione era intervenuta una transazione tra le parti, senza l’assistenza dell’Avv. Nappi, transazione che aveva fatto seguito al deposito di un ricorso, a cura della Telecom, dinanzi alla Corte d’appello di Napoli, cui non si dava corso, posto che esso non veniva notificato a controparte.
Osservava, per l’effetto, il provvedimento impugnato che, con riferimento all’attività espletata dal ricorrente, consistente nella difesa del Barone esclusivamente nel giudizio di primo grado, l’art. 13 della legge professionale era inapplicabile, attesa la definizione del giudizio, con relativa condanna alle spese, integralmente onorata da Telecom. Né, continuava l’ordinanza impugnata, la norma sarebbe stata applicabile per il giudizio di appello, sebbene la sua pendenza discendesse dal solo deposito del ricorso e fosse poi stato concluso con una pronuncia di improcedibilità per mancata notifica dell’atto introduttivo, atteso che, durante la pendenza del giudizio di gravame, l’odierno ricorrente non aveva svolto alcuna attività, mentre sarebbe stato richiesto, ai fini di poter far valere l’obbligazione solidale, che il difensore avesse svolto una prestazione intellettuale anche in tale grado di giudizio. 3.– Avv erso tale ordinanza ha proposto ricorso straordinario per cassazione, affidato a un unico motivo, Nappi Severino.
Ha resistito con controricorso l’intimata Telecom Italia S.p.A. 4.–La controricorrente ha depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.–Con l’unico motivo dedotto il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 111 Cost., la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del d.m. n. 55/2014, della legge n. 794/1942, dell’art. 13 della legge professionale (legge n. 247/2012) nonché degli artt. 91 e 415 c.p.c., per avere il Tribunale indebitamente escluso la ricorrenza dei presupposti della solidarietà. Sul punto, l’istante obietta che l’accordo transattivo era intervenuto in pendenza del giudizio d’appello e senza rinuncia alla solidarietàprofessionale, sicché, per un verso, la liquidazione dei compensi al termine del giudizio di primo grado non avrebbe esaurito ogni pretesa azionabile dal professionista nei confronti del cliente e, per altro verso, il deposito del ricorso introduttivo del gravame avrebbe determinato la pendenza della lite al momento della transazione, e ciò benché il difensore non avesse svolto alcuna attività nel giudizio di secondo grado, dichiarato improcedibile, pur essendogli stato conferito il patrocinio anche per la fase di appello.
Soggiunge il ricorrente che l’art. 13, ottavo comma, della legge professionale prevedeva la solidarietà delle parti nel pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese per tutti gli avvocati costituiti che avessero prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che fossero risultati ancora creditori, con la conseguenza che nessun peso avrebbe potuto essere attribuito al fatto che alcuna attività difensiva fosse stata esperita nel giudizio di gravame, in ragione della dichiarata improcedibilità per difetto di notifica. 1.1.– In primo luogo, deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione per l’asserita prospettazione di un vizio diverso dalla violazione di legge, posto che la censura sollevata si incentra precipuamente sulla deduzione di un errore di sussunzione dell’art. 13, ottavo comma, della legge n. 247/2012, ossia per aver tratto dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che ne contraddicono la pur corretta interpretazione (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 7187 del 04/03/2022; Sez. 5, Sentenza n. 23851 del 25/09/2019; Sez. 1, Ordinanza n. 640 del 14/01/2019; Sez. 3, Ordinanza n. 10320 del 30/04/2018), vizio che rientra appieno nella violazione di legge di cui all’art. 111, settimo comma, Cost. e non già nella deduzione – non consentita allorché sia proposto ricorso in cassazione avverso ordinanza inappellabile sulla liquidazione dei compensi di avvocato (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12411 del 17/05/2017; Sez. 2, Sentenza n. 6225 del 15/03/2010; Sez. 2, Sentenza n. 2623 del 07/02/2007;
Sez. 2, Sentenza n. 10939 del 11/05/2006) – di una incompletezza o insufficienza della motivazione. 1.2.–Nel merito, il motivo è fondato. Ora, ai sensi dell’art. 13, ottavo comma, della legge professionale (legge n. 247/2012), quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà.
La norma innanzi evocata riprende il contenuto dell’art. 68 dell’ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore (r.d.l. n. 1578/1933), a mente del quale, quando un giudizio è definito con transazione, tutte le parti che hanno transatto sono solidalmente obbligate al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese di cui gli avvocati ed i procuratori che hanno partecipato al giudizio negli ultimi tre anni fossero tuttora creditori per il giudizio stesso. Senonché l’art. 68 del r.d.l. n. 1578/1933, modificato dalla legge n. 36/1934 (e, quindi, anche l’art. 13 della legge n. 247/2012), stabilendo che tutte le parti, le quali abbiano transatto una vertenza giudiziaria, sono tenute solidalmente al pagamento degli onorari degli avvocati, è operante – in ragione della latitudine della formula normativa e della sua finalità, diretta ad evitare intese tra le parti indirizzate ad eludere il giusto compenso ed il rimborso delle spese ai loro difensori – anche nel caso di “accordo” (che assume, nei riguardi del professionista, la valenza di presupposto di fatto ai fini dell’ottenimento degli onorari e delle spese) stipulato, con o senza l’intervento del giudice o l’ausilio dei patroni, dalle parti stesse, le quali abbiano previsto semplicemente l’abbandono della causa dal ruolo o rinunciato ritualmente agli atti del giudizio, con conseguente estinzione del processo (Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 184 del 08/01/2018; Sez. 3, Sentenza n. 13135 del 01/06/2006; Sez. L, Sentenza n. 8589 del 23/06/2000). E ciò è quanto accaduto nel caso di specie, posto che alla pronuncia di primo grado – con relativa condanna alle spese e attribuzione in favore del difensore antistatario – è succeduta l’introduzione del giudizio d’appello, seppure attraverso il solo deposito del ricorso e la fissazione, con decreto, dell’udienza di discussione, cui non è seguita la notificazione, con la conseguente declaratoria di improcedibilità.
La transazione si è perfezionata, infatti, in pendenza del giudizio di gravame, introdotto –come detto – dal deposito del ricorso, cui l’appellante non ha dato ulteriore corso alla stregua del raggiunto accordo transattivo. Nessun rilievo assume il fatto che alla transazione non abbia partecipato il legale che rivendica la solidarietà professionale, né la circostanza che questi non si sia costituito nel giudizio d’appello pendente (recte non abbia avuto modo di costituirsi, posto che il ricorso non è stato notificato, pur essendo stato conferito il mandato difensivo per l’assistenza legale anche nel giudizio di gravame).
Resta il fatto che, al momento in cui la transazione è stata raggiunta, il giudizio d’appello era pendente. E che tale giudizio si colloca nella catena procedimentale quale prosecuzione del giudizio di primo grado, sicché non assume un peso dirimente il fatto che tale ultimo giudizio si sia concluso con la liquidazione delle spese di lite, atteso che il procedimento è proseguito attraverso l’instaurazione del giudizio di secondo grado, che era pendente nel momento in cui l’accordo transattivo è stato raggiunto. Ebbene, ai sensi delle norme innanzi richiamate, il beneficio della solidarietà verso le parti spetta a tutti gli avvocati costituiti che abbiano prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni (benché non costituiti nei successivi gradi di giudizio) e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio (che pacificamente, nella specie, non vi è stata).
Ed invero, in caso di transazione del giudizio, non sussiste la responsabilità solidale delle parti al pagamento degli onorari degli avvocati solo se la decisione contenga una statuizione del giudice sulla liquidazione delle spese senza che, invece, rilevi la ragione della definizione della causa (per cessazione della materia del contendere o per abbandono), poiché il presupposto per l’applicazione dell’art. 68 cit. è proprio l’esistenza di un accordo che sottragga al giudice anche la pronuncia sulle spese (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 21209 del 20/10/2015).
Di tale pronuncia sulle spese nel giudizio di gravame – quale prosecuzione del giudizio di primo grado, destinato a regolare le spese dell’intero procedimento, eventualmente con la conferma delle spese già statuite per il giudizio di prime cure – non vi è pacificamente traccia (neanche con riferimento alla declaratoria di improcedibilità, peraltro sopravvenuta alla transazione), né rileva la pronuncia sulle spese della sentenza di prime cure, che – come già evidenziato – , pur avendo preceduto l’accordo transattivo, non ha determinato la chiusura della vertenza.
Se così non fosse, ogni volta che il procedimento prosegua dopo la liquidazione del giudizio di primo grado, sarebbe preclusa l’applicazione dell’invocata norma sulla solidarietà professionale alla stregua di una transazione sopravvenuta, indipendentemente dallo stato in cui versi il giudizio d’appello al momento della raggiunta transazione (sia esso appena aperto, come nel caso di specie, o prossimo alla decisione). A diversa conclusione si sarebbe potuti giungere solo ove, al momento della transazione, fossero stati ancora pendenti i termini per spiegare l’appello, ma esso non fosse stato ancora avviato.
Pertanto, presupposto ineludibile perché il difensore possa far valere, con riguardo al pagamento dei compensi e al rimborso delle spese, l’obbligo solidale della parte avversa al proprio cliente è la sussistenza di “un giudizio” (rectedi una controversia oggetto di procedimento giudiziale), nel corso del quale le parti stipulino la transazione che lo definisca, senza soddisfare le competenze del professionista (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18343 del 13/09/2004). Nella specie, tale presupposto ricorre, posto che l’accordo transattivo è stato stipulato tra il datore di lavoro e il lavoratore il 21 dicembre 2015, dopo che il giudizio tra le parti si era concluso in primo grado con sentenza depositata il 17 aprile 2015, avverso la quale era stato proposto appello (con ricorso depositato il 18 ottobre 2015 e con fissazione dell’udienza di discussione per la data del 3 novembre 2016, sicché, all’epoca della transazione, non era stata ancora pronunciata l’improcedibilità del gravame), in quanto, in un caso siffatto, al momento della stipula della transazione era in corso un processo effettivo ed attuale – e non potenziale –, cioè vi era un “giudizio” in atto, ossia un valido rapporto processuale ed un rituale contraddittorio (sull’instaurazione del giudizio del lavoro per effetto del deposito del ricorso, anche in sede di gravame ex art. 433 c.p.c., Cass.
Sez. 6-L, Ordinanza n. 23667 del 01/10/2018; Sez. L, Sentenza n. 14401 del 10/07/2015; Sez. U, Sentenza n. 4676 del 16/04/1992). 2.– Conseguentemente il ricorso deve essere accolto, nei sensi di cui in motivazione. L’ordinanza impugnata va cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi ai principi di diritto enunciati e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie, nei