Italian Supreme Court dismisses appeal and declares case extinct due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil proceedings extinct following the plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit. The plaintiff, Gelao Anna Maria, voluntarily withdrew the action against the defendants, a move accepted by the opposing parties and communicated to the court registry. Consequently, the court issued a decree extinguishing the case and ordered the cancellation of the judicial demand's transcription.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of the lawsuit by the plaintiff extinguishes the proceedings, and the court may declare this extinction by decree upon the parties' acceptance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
corso proposto da: GELAO ANNA MARIA, rappresentata e difesa dall'avvocato ROBERTA ZANON; - ricorrente - contro FOSCARI WIDMANN REZZONICO FILIPPO, FOSCARI WIDMANN REZZONICO ORSOLA, I.T.I. INIZIATIVE TURISTICHE ITALIANE S.A.S. DI AURELIO FOSCARI & C. in liquidazione, rappresentati e difesi dall'avvocato ANTONIO BERTOLI; - con troricorrenti — per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Venezia n.1885/2022 pubblicata in data 24 maggio 2022; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da GELAO ANNA MARIA, accettata dai controricorrenti; rilevato che del deposito dell'atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell'art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevato che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006;
PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese come richiesto; 35/2023 \ RG 18821-2022 ) visto l'art. 2668 c.c., ordina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale come richiesto. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Così deciso in