Civil appeal dismissed; court declares case extinguished by mutual waiver under civil procedure code articles 390 and 391.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil judgment extinguished following mutual waivers filed by both parties. Daelmar SRL and the National Association of Veterans and Retirees voluntarily renounced their claims and counterclaims, satisfying the requirements of Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code. Consequently, the court ordered the case closed with cost compensation and the cancellation of the judicial demand's transcription.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Civil Procedure Code; mutual waiver by parties extinguishes the judicial proceeding without the need for a substantive ruling on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
orso proposto da: DAELMAR SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato MASSIMO CARLIN; - ricorrente e controrkorrente al ricorso incidentale - contro ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.P. DA PALESTRINA, 47, presso lo studio dell'avvocato GAETANO BASILE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE DUCA; AGENZIA DEL DEMANIO, MINISTERO ECONOMIA FINANZE, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis; - controricorrenti e ricorrenti incidentali - nonché contro CAPITANERIA PORTO VENEZIA; - intimata - per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Venezia n.1665/2019 pubblicata in data 23 aprile 2019;
Il Presidente titolare lette le rinunce agli atti proposti da DAELMAR SRL ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI, AGENZIA DEL DEMANIO, MINISTERO ECONOMIA FINANZE, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI depositate in data 7 novembre 2022; 28/2023 RG 17583-2019 rilevato che le rinunce hanno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese come richiesto; visto l'art. 2668 c.c., ordina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale come richiesto.
Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Così dec