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Ordinanza Interlocutoria — n. 6025/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to defective notification and orders re-notification to correct PEC address.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 6025/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against an administrative order because it was improperly notified to a non-compliant electronic address. The appellant argued the notification was valid, but the court held that only the PEC address registered in the ReGIndE system qualifies for legal notifications. Consequently, the case was remanded for a new notification to the correct address to ensure proper procedural standing.

Regesto Legislator

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Art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012; Art. 7 D.M. n. 44/2011: The electronic domicile corresponds exclusively to the PEC address registered in the ReGIndE, and notification to any other address is null.

Parole chiave

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electronic domicile PEC address ReGIndE register defective notification administrative appeal procedural nullity re-notification order notificazione elettronica

Disposizioni normative citate

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Art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012
13224 del 2018); - in continuità con il citato orientamento è stato affermato il seguente principio di diritto: "Il domicilio digitale previsto dall'art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv.
Art. 7 D.M. n. 44/2011
Art. 16 ter del D.L. 179/2012
179/2012, entrambi dichiarati "elenchi pubblici" dall'art. 16 ter del D.L. 179/2012 è invece ags.rm@mailcert .
Art. 291 c.p.c.
Art. 326 c.p.c.
Art. 370 c.p.c.
art. 370 c.p
art. 291 c.p
art. 326 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. 27 aprile 2011 n. 9411
Cass. 27 aprile 2011 n. 9411; Cass.
Cass. 4 ottobre 2013 n. 22767
9411; Cass. 4 ottobre 2013 n. 22767; Cass.
Cass. 17 ottobre 2014 n. 22079
Cass. n. 30139 del 2017
Cass. n. 13224 del 2018
Cass. n. 13224 del 2018); - in continuità con il citato orientamento è stato affermato il seguente principio di diritto: "Il domicilio digitale previsto dall'art.
Cass. n. 3709 del 2019
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.31925/2018 R.G. proposto da : LAMIDI MONDAY, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SCORDAMAGLIA GIOVANBATTISTA (SCRGNB73A21G508G) -ricorrente- contro PROCURA REPUBBLICA CATANZARO, AGENZIA DELLE ENTRATE CATANZARO, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -intimati- avverso ORDINANZA diCORTE D'APPELLO CATANZARO n. 1078/2017 depositata il 22/09/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2022 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI.

Ritenuto che: - il collegio rileva preliminarmente che il ricorso è stato notificato al Ministero della Giustizia, presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, all'indirizzo roma@mailcert.avvocaturastato.it , che è l'indirizzo per la corrispondenza relativa all'attività legale, mentre l'indirizzo PEC per le notificazioni (Processo Civile, Penale e Amministrativo), censito nel registro denominato "Reginde", previsto dall'art. 7 del D.M. n. 44/2011, e nel registro di cui all'art. 16, comma 12, del D.L. 179/2012, entrambi dichiarati "elenchi pubblici" dall'art. 16 ter del D.L. 179/2012 è invece ags.rm@mailcert . avvocaturastato . it e da ciò deriva la nullità della notifica del ricorso all'intimato Ministero; - nel caso di ricorso proposto nei confronti della P.A., la nullità della notificazione eseguita presso l'Avvocatura distrettuale ovvero presso un non idoneo indirizzo di posta certificata resta sanata, con effetto "ex tunc", non soltanto dalla costituzione in giudizio, anche dopo il decorso del termine dell'art. 370 c.p.c., dell'Amministrazione medesima rappresentata dall'Avvocatura generale, ma anche dalla rinnovazione della notificazione stessa presso detta Avvocatura generale, ancorché posteriore alla scadenza del termine per impugnare, sia quando il ricorrente a ciò provveda di propria iniziativa, anticipando l'ordine contemplato dall'art. 291 c.p.c., sia quando agisca in esecuzione di tale ordine (cfr.

Cass. 27 aprile 2011 n. 9411; Cass. 4 ottobre 2013 n. 22767; Cass. 17 ottobre 2014 n. 22079); - in materia di notificazioni questa Corte ha già avuto modo di affrontare con alcune recenti pronunce, pervenendo alla conclusione che, a seguito dell'introduzione del "domicilio digitale", corrispondente all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, la notificazione dell'impugnazione va eseguita all'indirizzo PEC del difensore costituito risultante dal ReGIndE; poiché solo quest'ultimo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l'organizzazione preordinata all'effettiva difesa, non è idonea a determinare la decorrenza del termine breve di cui all'art. 326 c.p.c. la notificazione della sentenza effettuata ad un indirizzo di PEC diverso da quello inserito nel ReGIndE(Cass.n. 30139 del 2017;

Cass. n. 13224 del 2018); - in continuità con il citato orientamento è stato affermato il seguente principio di diritto: "Il domicilio digitale previsto dall'art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in I. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, -3- Ric. 2018 n. 35767 sez. M2 -ud. 18 - 09 - 2019 conv., con modif., in I. n. 114 del 2014, corrisponde all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza e che, per il tramite di quest'ultimo, è inserito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) gestito dal Ministero della giustizia.

Solo questo indirizzo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l'effettiva difesa, sicché la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC riferibile - a seconda dei casi — alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel ReGIndE, è nulla, restando del tutto irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti dal/'l'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INIPEC)" (cfr Cass. n. 3709 del 2019); - facendo applicazione del principio nel caso di specie, si deve concludere che la notificazione del ricorso presso un indirizzo di posta elettronica dell'Avvocatura dello Stato diverso da quello inserito nel ReGIndE non è idonea ad una corretta istaurazione del contraddittorio; - la causa va quindi rinviata a nuovo ruolo per rinnovare la notificazione al Ministero della Giustizia.

P. Q. M. La Corte Suprema diCassazione Dispone la rinnovazione della notifica del ricorso all’indirizzo pec risultante dal ReGIndE ags.rm@mailcert . avvocaturastato . it nel termine di giorni 60 dalla comunicazione dalla presente