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Ordinanza — n. 5853/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for contract termination due to lack of specific performance allegations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5853/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Barabino Partners against a contract termination ruling in favor of Artnetworths. The lower court found that two of three promised services were not performed and one was only partially executed, justifying the contract's dissolution. The appellate court dismissed the appeal because the appellant failed to provide specific details on unperformed activities or demonstrate that the contract required prior instructions to be executable.

Regesto Legislator

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Art. 1218, 1453, 1455, 1460, 2697 c.c.; Art. 366, 380 bis-1 c.p.c.: A claim for contract termination based on non-performance requires the creditor to specifically allege which obligations were not fulfilled; generic accusations without referencing the contract's specific terms or the nature of the unperformed acts are insufficient to sustain the claim.

Parole chiave

Generato dall'IA
contract termination non-performance burden of proof specific allegations professional services contractual resolution Italian Civil Code obblighi precontrattuali d'informazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1218 c.c.
Art. 1453 c.c.
Art. 1455 c.c.
Art. 1460 c.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 163 c.p.c.
Art. 164 c.p.c.
Art. 167 c.p.c.
Art. 366, comma primo, n. 3 c.p.c.
Parimenti, nel sostenere che, a termini di contratto, fosse necessarioche la committente individuasse preliminarmente i temi, i contenuti, i tempi e le modalità delle attività anche promozionali da compiere, l’impugnazione, in violazione dell’art. 366, comma primo, n.
Art. 380 bis-1 c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis-1 c.p.c..
Art. 342 c.p.c.
Il ricorso incidentale condizionato, con cui si denuncia l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 342 c.p.c., è assorbito.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 2537/2019
Non è in dubbio che – come sostiene la ricorrente - nelle azioni che si fondano sull’inadempimento contrattuale, quale quella di risoluzione, la parte che ne faccia richiesta debba allegare le specifiche circostanze di fatto poste a base della richiesta d i risoluzione (Cass. 2537/2019;
Cass. 6618/2018
Cass. 101141/2021
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7052/2018 R.G., proposto da BARABINO PARTNERS S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Mario Olivieri e dall’avv. Marco Passalacqua, con domicilio in Roma, Via V. Colonna n. 39. -RICORRENTE- contro ARTNETWORTHS.R.L., in persona del lega le rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Nobiloni, con domicilio in Roma, Piazza Giovanni Nicotera n. 29. -CONTRORICORRENTE-RICORRENTE INCIDENTALE- avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 1015/2017, pubblicata in data 25.7.2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17.1.2022dal Consigliere Giuseppe Fortunato. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE. Oggetto: risoluzione contrattuale 1. La Artnetwor th s.r.l. ha proposto opposizione a l decreto ingiuntivo n. 1187/2010, ottenuto dalla Barabino s.p.a. per il pagamento di € 16.400,00 per prestazioni di consulenza strategica per la comunicazione, la cura delle relazioni con la stampa economico finanziaria e di media monitoring, oggetto dell’incarico conferito in data 24.3.2009. Ha eccepito che la controparte non aveva eseguito alcuna delle prestazioni cui era tenuta per contratto e ha chiesto in via riconvenzionale la riduzione del prezzo e la condanna al risarcimento del danno per lucro cessante, da quantificare in corso di causa.

Si è costituita l’opposta, istando per la conferma del provvedimento monitorio. Il Tribunale, espletata c.t.u., in accoglimento dell’opposizione, ha dichiarato la risoluzione del contratto, ordinando la restituzione delle somme già incamerate dalla Barabino s.p.a.. La pronuncia è stata impugnata dall’opposta; l’Artnetworth s.r.l. ha spiegato appello incidentale condizionato, volendo ottenere il risarcimento del danno. All’esito, la Corte distrettuale di Genova, respingendo entrambe le impugnazioni, ha ritenuto che correttamente il tribunale avesse posto a carico dell’appellante l’onere di provare di aver correttamente adempiuto, sottolineando che, comunque, due delle prestazioni promesse non erano state eseguite e che la terza era stata solo parzialmente espletata, sostenendo di non poter riconoscere – in assen za di esplicita domanda – alcun compenso per parziale esecuzione del contratto.

La cassazione della sentenza è chiesta dalla Barabino Partners s.p.a. con ricorso in due motivi. L’Artnetworth s.r.l. resiste con controricorso e con ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis-1 c.p.c..

2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione deg l i artt.1218, 1453, 1455, 1460, 2697 c.c., 163, 164 e 167 c.p.c., lamentando che, non avendo la resistente specificamente allegato quali attività -tra quelle promesse- non fossero state eseguite, non poteva esigersi dalla Barabino s.p.a. la prova di aver correttamente adempiuto tutte le prestazioni dovute per contratto, occorrendo, peraltro, in base alle pattuizioni intercorse, che la committente individuasse e segnalasse preventivamente i contenuti, gli eventi, la scelta dei tempi, gli scopi perseguiti, il messaggio di impresa e i media tramite i quali diffonderlo.

In mancanza, non era dovuta alcuna prestazione, impregiudicata la spettanza del compenso. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando che, nel dichiarare la risoluzione del contratto, la Corte di merito abbia addebitato alla ricorrente pretesi inadempimenti rispetto a prestazioni ed attività di cui doveva ritenersi pacifica la corretta esecuzione. 2.1. I due motivi, che vanno esaminati congiuntamente, sono infondati. Nel porre carico della ricorrente la prova dell’esatto adempimento, la sentenza è conforme all’orientamento di questa Corte, da cui non si ha ragione di dissentire, che –a partire dal noto arresto a S.U. di cui alla pronuncia n. 13533/2001 - ha ripetutamente affermato che ”in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il principio secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, trova applicazione anche nel caso in cui sia il debitore, convenuto per il pagamento, ad eccepire l’inadempimento della controparte, nel qual caso tale prova compete a quest’ultima (cfr., tra le tante, Cass. 982/2002;

Cass. 17626/2002; Cass.2647/2003; Cass. 15249/2003; Cass. 2387/2004; Cass.6395/2004; Cass. 8615/2006; Cass. 13674/2006; Cass.1743/2007; Cass. 9351/2007; Cass. 26953/2008; Cass.15667/2009; Cass. 936/2010; Cass. 3373/2010; Cass. 826/2015; Cass. 98/2019; Cass. 13685/2019; Cass. 1080/2020; Cass.29252/2019; Cass. 36057/2021; Cass. 3587/2021; Cass.20150/2022; Cass. 22244/2022). Non è in dubbio che – come sostiene la ricorrente - nelle azioni che si fondano sull’inadempimento contrattuale, quale quella di risoluzione, la parte che ne faccia richiesta debba allegare le specifiche circostanze di fatto poste a base della richiesta d i risoluzione (Cass. 2537/2019;

Cass . 6618 /2018Cass.101141/2021). Tuttavia, sotto tale profilo, la censura appare del tutto priva di specificità, mancando del benché minimo riferimento alle deduzioni difensive formulate nei gradi di merito e non illustrando – con il doveroso riferimento alle vicende processuali - la pretesa genericità delle allegazioni della committente, dando per pacifico che nulla fosse stato dedotto in ordine alle prestazioni ineseguite, pur essendo emerso che il contratto era rimasto pressoché ineseguito, situazione nella quale non poteva pretendersi una più puntuale elencazione delle attività che la ricorrente avrebbe dovuto svolgere.

Parimenti, nel sostenere che, a termini di contratto, fosse necessarioche la committente individuasse preliminarmente i temi, i contenuti, i tempi e le modalità delle attività anche promozionali da compiere, l’impugnazione, in violazione dell’art. 366, comma primo, n. 3 c.p.c., non contiene alcuno specifico riferimento ai contenuti dell’accordo, mancando la riproduzione - quantomeno per sintesi -delle clausole contrattuali. La cura delle relazioni con la stampa, il monitoraggio dei mezzi di informazione ai fini della realizzazione di una rassegna stampa e la stessa consulenza strategica per le attività di comunicazione appaiono – tuttavia - prestazioni in sé tutt’altro che ineseguibili in mancanza di specifiche istruzioni preliminari da parte della committenza.

E’ infine indubbio che l’inadempimento abbia ricevuto un oggettivo riscontro processuale, avendo la pronuncia evidenziato che due delle tre attività promesse non erano state minimamente eseguite e che la terza era stata eseguita solo in parte, giustificandosi la risoluzione del rapporto professionale. Consegue l’impossibilità di ritenere che la risoluzione sia stata pronunciata con riferimento a violazioni mai dedotte a fondamento della domanda o rispetto ad attività che la cui corretta esecuzione non fosse neppure in contestazione. Il ricorso principale è quindi respinto.

Il ricorso incidentale condizionato, con cui si denuncia l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 342 c.p.c., è assorbito. Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato e condanna la Barabino Partners s.p.a. al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 3400,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sec