Cassation court dismisses appeal regarding third-party joinder via opposition citation and absorption of subsidiary claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the Sidigas s.p.a. appeal inadmissible, upholding the lower courts' rejection of the third-party joinder and the absorption of the subsidiary claim. Sidigas argued that the third party should have been joined directly via the opposition citation, while the opposing parties contended the third party's claims were absorbed by the main debt. The court ruled that the appellant's initiative to extend the appeal to the subsidiary relationship invalidated the procedural ground for the third-party joinder, rendering the appeal inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 269 c.p.c.; Art. 1388 c.c.: The appellant bears the burden of filing an incidental appeal against the inadmissibility of a guarantee request; if the appeal is accepted, the appellant extends the appeal's scope to the subsidiary relationship, thereby depriving the third party of the procedural interest to challenge the direct joinder.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30243/2017, pro posto da : SIDIGAS s.p.a., domiciliatain Roma, Via Flaminia 133, presso lo studio dell’Avv.EDOARDO LOMBARDI, rappresentata e difesa dagli A vv.ti GE- RARDO MAURIELLOe CLAUDIO MAURIELLO; -ricorrente - contro DE CUNZO EMILIO ELIOGRAFIA, domiciliatain Roma, presso la cancel- leria della CORTEDI CASSAZIONE, rappresentata e difesadall'Avv. LU- CIO TODISCO; -controricorrente - nonché CENTRELLA AUGUSTO, elettivamente domiciliato in Roma, Piazzale Clodio 61, presso lo studio dell’Avv.
CATERINA MAFFEY, rappresentato e difeso dall'Avv. FERDINANDO FRASCA; -controricorrente - 2di 6 – RG 30243/2017 – S2 - CC 13/7/2022 – Caponi Est. avverso la sentenzadella CORTE D'APPELLO DI NAPOLI n. 2190/2017 , depositata il18/05/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/7/2022 dal Cons.REMO CAPONI. FATTI DI CAUSA La controversia ha ad oggetto il pagamento del corrispettivo di ser- vizi di fotocopiatura, svolti dalla ditta De Cunzonei confronti della Si- digas s.p.a. L’aspetto centrale della controversia è che la Sidigas im- puta ad Augusto Centrella, suo ex dipendente con qualifica di respon- sabile dell’ufficiotecnico, di aver commissionato alla De Cunzo una se- rie di prestazioni di cui costui aveva beneficiato personalmente, chie- dendo che le relative fatture fossero emesse in nome della S ocietà, affinché questa ne sostenesse i costi.
In prima istanza la ditta De Cunzo aveva ottenuto un decreto ingiun- tivo per la somma di circa 22.708,57 Euro nei confronti della Sidigas, a titolo di corrispettivo. Con la citazione introduttiva dell’opposizione al decreto ingiuntivo, la Sidigas aveva direttamente provveduto a chia- mare in causa Augusto Centrella. Il tribunale di primo grado aveva di- chiarato inammissibile la chiamata incausa del terzo effettuata in que- sta modalità, ma aveva accolto l’opposizione nel merito. In secondo grado, in accoglimento parziale dell’appello proposto dalla ditta De Cunzo, la Corte d’appello di Napoli ha rigettato l’opposi- zione e confermato il decreto ingiuntivo, confermando peraltro la sen- tenza di primo grado sul punto relativo all’ inammissibilità della chia- mata in causa del terzo, effettuatadirettamente con la citazione intro- duttiva dell’opposizione.
Ilricorso in cassazione della Sidigas è affidato a due motivi, illustrati da memoria. Resistono con distinti controricorsi la ditta De Cunzo e Augusto Centrella. 3di 6 – RG 30243/2017 – S2 - CC 13/7/2022 – Caponi Est. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Co n il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360, n. 3 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 269 c.p.c., per avere la Corte di appelloritenuto inammissibile la chiamata in causa del terzo compiuta direttamente con la citazione introduttiva del giudizio di op- posizione al decreto ingiuntivo.
Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360, n. 3 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1388 c.c., per avere la Corte di appello mancato di individuare nel caso di specie gli estremi della fattispecie del contratto concluso dal rappresentante, declinata nel suo risvolto negativo, cioè in termini di inefficacia del contratto sti- pulato in difetto di corrispondenti poteri rappresentativi. 2. -Del secondo motivo – di cui si antepone l’esame - è da dichiarare l’inammissibilità. Infatti, la parte ricorrente fa discendere il vizio cen- surato dalle circostanze che il giudice di appello ha accreditato le alle- gazioni della De Cunzo «volte a contestare, in assenza di riscontri do- cumentali, l'assunto secondo il quale le commissioni sarebbero state fatte dal Centrella illegittimamente e senza poteri», mentre «non ha assolutamente considerato quanto dedotto dalla società Sidigas […], in merito alla posizione del sig.
Centrella, suo ex dipendente con qualifica di responsabile dell'ufficio tecnico, il quale, venendo meno all'obbligo di fedeltà nell'ambito del rapporto di lavoro, avrebbe commesso una serie di irregolarità, tra le quali anche quella dichiarata in sede giudi- ziale dalla De Cunzo di aver commissionato a quest'ultima una serie di prestazioni delle quali la datrice di lavoro non aveva beneficiato, gio- vandosi di esse lo stesso Centrella dopo aver chiesto che le fatture venissero emesse in nome della datrice di lavoro perché ne sostenesse i costi». 4di 6 – RG 30243/2017 – S2 - CC 13/7/2022 – Caponi Est.
Dalla stessa prospettazione del motivo si desume che la denuncia di falsa applicazione dell’art. 1388 c.c. è argomentata non già da un er- rore di diritto, ma da una pretesa erronea ricostruzione della situazione di fatto rilevante, che è censurabile in cassazione solo nei limiti in cui dalla motivazione della sentenza si ravveda l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., così come definiti da Cass. SU 8053/2014. Tali estremi, all’evidenza, non sono rinvenibili nell’ipotesi de qua. In conclusione, il secondo motivo è inammissibile. 3.
– Con riferimento al primo motivo, i n via preliminare è da cono- scere l’eccezione di inammissibilità, sollevata da Augusto Centrella, per non avere la Sidigas impugnato in appello la statuizione di inammissi- bilità della chiamata in causa del terzo. L’eccezioneè fondata. Infatti, ove in primo grado sia stata rigettata la domanda principale e rigettata (o dichiarata inammi ssibile ) la do- manda di garanzia nei confronti del terzo, il convenuto appellato che – per l’ipotesi di riforma della sentenza di primo grado - insista per l'ac- coglimento della do manda di garanzia , ha l’onere di proporre app ello incidentale condizionatoavverso il capo della sentenza d’inammissibi- lità (o di rigetto) della domanda di garanzia (cfr.
Cass. 15107/2013, 5249/2006). La ragione di tale onere risiede nel dirigersi l’iniziativa dell'appellatoalla riforma della pronuncia di primo grado su un rapporto dipendente (da quello principale), che di per sé non è oggetto dell’ap- pelloprincipale. Da ciò scaturisce l’on ere dell’appellato, per l’ipotesi di accoglimento dell’appello principale,di estendere con la propria inizia- tiva d’impugnazione i limiti oggettivi dell’appello al rapporto dipen- dente. 5di 6 – RG 30243/2017 – S2 - CC 13/7/2022 – Caponi Est. Non vale replicare che,nel caso di specie, tale ragione non sussiste, poiché l’appellante ha indirizzato una delle proprie censure alla «erro- nea dichiarazione di inammissibilità della citazione diretta del terzoe che della iniziativa dell’appellante, che ha esteso l’oggetto dell’appello al rapporto dipendente, potrebbelegittimamente giovarsi l’appellato ai fini dell’ammissibilità del motivo di ricorso in cassazione, anche in con- siderazione di una comunanza di interesse processuale tra le parti del rapporto principale rispetto al riconoscimento dell’ammissibilità della chiamata «diretta» d el terzo, compiuta con la citazione introduttiva dell’opposizione al decreto ingiuntivo.
Infatti, tale ipotetica comunanza di interesse processuale è venuta meno, dal momento che la Corte di appelloha accertato l’imputazione ex art. 1388 c.c. alla Sidigas delle attività del Centrella nei confronti della ditta De Cunzo, con accertamento che avrebbe dovuto indurre la Corte di appello a dichiarare assorbito il terzo motivo di appello della De Cunzo, che aveva esteso la sua domanda al terzo in via subordinata (cfr. sentenza, p. 3). La riprova risiede nel fatto che, con l’inammissi- bilità del secondo motivo di appello (v. indietro), la Sidigas perde co- munque interesse alla chiamata in causa del terzo.
In conclusione, il primo motivo è inammissibile. 4. –Dall’inammissibilità di entrambi i motivi di ricorso segue l’inam- missibilità del ricorso nel suo complesso . Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo(in relazione alla ditta De Cunzo, in favore dell’avv. Lucio Todisco, dichiaratosi antistatario). Inoltre, ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater d.p.r. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17 l. 228/12, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della parte ricorrente, dell’ulteriore somma pari al contributo unificato per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. 6di 6 – RG 30243/2017 – S2 - CC 13/7/2022 – Caponi Est.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore di cia- scuna delle due parti controrico rrenti , che liquida in 2.300,00 e uro, oltre a 200,00 euro per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge(in relazione alla ditta De Cunzo, in favore dell’avv. Lucio Todisco, dichiaratosi antistatario). Sussistono i presupposti per il versamento, ad opera della parte ricorrente, d