Cassation Court dismisses appeal on easement nullity, ruling vague location names suffice for object identification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal challenging the validity of a private contract establishing a right of way. The appellants argued the contract was void due to the lack of cadastral data and vague location names, while the lower court found the object determinable through logical connection to a prior pending lawsuit. The Supreme Court upheld the lower court's reasoning, affirming that specific cadastral details are not mandatory if the property can be identified via other means and the context of the related dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1027, 1031, 1346, 1418, 1421, 360 n. 3 c.c.; A contract regarding an immovable property does not require specific cadastral data for validity if the object is identifiable through other descriptive elements and contextual links, rendering the contract valid despite vague location names.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14313/2017 R.G. proposto da : VANNINI ANDREA, CALUGI MORENA, TOGNELLI FABRIZIO, GIACONI ROBERTO, elettivamente domiciliati in ROMA V.LE REGINA MARGHERITA 22, presso lo studio dell’avvocato LEONARDI SERGIO (LNRSRG40A23H501S) rappresentati e difesi dall'avvocato UBALDI ROBERTO (BLDRRT40D30E432Z) -ricorrenti- contro GUSCELLI NGABONZIZA OLIVIA, GUSCELLI FABRIZIO HADRIEN, domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR press o la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato BECHI ROBERTA (BCHRRT69B54G713C) -controricorrenti- contro GUIDI LORENA e GUIDI ROBERTO , elettivamente domiciliat i in ROMA LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA,11, presso lo studio dell’avvocato MARTONE MICHEL (MRTMHL74A08Z110B) rappresentati e difes i dall'avvocato BALDASSARRI MARCO (BLDMRC61E28G148L) -controricorrenti e ricorrenti incidental i - nonchécontro BELLARI GIANNA, CASINI EMILIANO, MAIURI MARIELLA, CASINI EMILIANO, FIORINI ANNA MARIA, BATTISTELLI FRANCESCA, TOGNELLI ALESSANDRA -intimati- avverso le SENTENZEdi CORTE D 'APPELLO FIRENZE n. 12 del 2014 en. 797 del 2016 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2023 dal Consiglieredr. MAURO MOCCI . RAGIONI DI FATTO Con citazione per negatoria servitutis, Lorena Guidi e Roberto Guidi chiedevano al Tribunale di Pistoia di accertare l’inesistenza di una servitù di passo su un terreno di loro proprietà, inibendone l’utilizzo a tale Maurizio Guscelli. Costituitosi il Guscelli per resistere all’azione avversaria, nel corso del giudizio erano altresì intervenuti Andrea Vannini, Anna Maria Fiorini, Gianna Bellari, Roberto Giaconi, Mariella Maiuri, Fabrizio Tognelli, Francesca Battistelli, Morena Calugi ed Alessandra Tognelli, sollecitando il riconoscimento di una servitù carrale di uso pubblico.
Con sentenza n. 443/2008, il Tribunale adito respingeva la domanda degli attori, riconoscendo la sussistenza di una servitù anche carrale, a favore delle parti convenute ed intervenute. Contro la suddetta decisione si gravavano Lorena e Roberto Guidi. Si costituivano altresì, con distinte comparse, Maurizio Guscelli nonché Anna Maria Fiorini, Gianna Bellari ed Andrea Vannini, proponendo questi ultimi appello incidentale, per ottenere l’accertamento di una servitù di uso pubblico. Si costituivano altresì Roberto Giaconi, Mariella Maiuri, Fabrizio Tognelli, Francesca Battistelli, Morena Calugi ed Alessandra Tognelli, instando per il rigetto del gravame.
La Corte d’appello di Firenze pronunziava sentenza non definitiva n. 12/2014, con la quale rigettava l’appello incidentale, ed, accertata la sottoscrizione del contratto di costituzione della servitù in capo al de cuius degli appellanti, rimetteva la causa in istruttoria per procedere ad una CTU accertativa dello stato dei luoghi. Con la successiva sentenza n. 797, depositata il 18 maggio 2016, respingeva l’appello nei confronti del Guscelli, dichiarando contestualmente che la Fiorini, il Vannini, la Bellari, il Giaconi, la Maiuri, i Tognelli, la Battistelli, la Calugi ed il Casini non erano titolari di alcuna servitù di passo e regolando in conseguenza le spese di lite.
Il giudice di secondo grado affermava che la servitù di uso pubblico non risultava provata in base alla documentazione in atti e che, con riguardo all’appello principale, benché la scrittura privata costituente titolo della servitù non fosse stata disconosciuta dai Guidi, il successivo accertamento peritale aveva individuato nei soli eredi del Guscelli i titolari di un immobile idoneo a beneficiare della servitù di passo. Ricorrono per cassazione Andrea Vannini, Morena Calugi, Roberto Giaconi e Fabrizio Tognelli sulla scorta un unico, complesso motivo.
Resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale, affidato a tre motivi, Lorena e Roberto Guidi, illustrati da successiva memoria ex art. 378 c.p.c. Si sono costituiti altresi Ngabonziza Olivia Guscelli e Fabrizio Hadrien Guscelli, quali eredi di Maurizio Guscelli. All’udienza del 28 giugno 2022, rilevato che né il ricorso né il controricorso con ricorso incidentale erano stati notificati a Maiuri Mariella, Battistelli Francesca e Tognelli Alessandra, la Corte provvedeva ad un rinvio, disponendo una nuova notifica. Adempiutosi a tanto, la causa era nuovamente rimessa al Collegio, nel corso dell’udienza del 10 febbraio 2023.
RAGIONI DI DIRITTO 1) Attraverso l’unica, articolata doglianza del ricorso principale, i ricorrenti Vannini, Calugi, Giaconi e Tognelli assumono la “nullità delle denunciate sentenze per violazione dell’art. 360 n. 4 c.p.c. per vizi attinenti al procedimento, violazione dell’art. 183 c.p.c. per non aver il Giudice di primo grado né il giudice di secondo grado emesso alcun provvedimento relativo all’ammissione delle prove orali tempestivamente dedotte nel giudizio di primo grado e riproposte nel giudizio di appello. Violazione dell’art. 345 c.p.c. ultimo comma, per aver ritenuto inammissibile la produzione della relazione tecnica 1/10/2013 del Comune di Pistoia, a firma dell’arch.
Bragagnolo, ancorché successiva al giudizio di primo grado. Violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo ed in particolare della scrittura 21/10/1963, il cui contenuto è stato oggetto di discussione fra le parti”. 1.2) La Corte distrettuale avrebbe travisato il contenuto dell’atto di transazione del 21 ottobre 1963, nella parte in cui il tracciato era denominato come “strada”, sulla quale avrebbe potuto transitare “chiunque” dovesse raggiungere una determinata località ove esistevano strutture comunali.
Avrebbe altresì ritenuto tardivo il deposito dei documenti allegati nel giudizio di appello, senza considerare che la relazione del funzionario del Comune di Pistoia era successiva allo scadere del termine ex art. 184 c.p.c., sicché il deposito di tale documento sarebbe potuto intervenire anche in fase di gravame, ai sensi dell’art. 345 c.p.c. Inoltre, anche nel giudizio di secondo grado non vi sarebbe stata alcuna pronunzia circa l’ammissibilità e la rilevanza delle prove orali tempestivamente dedotte. Il motivo è complessivamente infondato. 1.3) Va doverosamente premesso che l’art. 345 comma 3° c.p.c. - ratione temporis applicabile, giacché il giudizio di appello era stato incardinato in epoca precedente alla legge 7 agosto 2012 n. 134 - stabiliva:
“Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio”. 1.4) Con riguardo alle allegazioni documentali, la sentenza non definitiva n. 12/14 ha testualmente precisato: “..deve dirsi che gli appellanti incidentali in primo grado hanno prodotto moltissimi documenti che dovrebbero provare il preteso uso pubblico ed ulteriori documenti hanno irritualmente (come rilevato dagli appellanti) prodotto nel presente grado (si tratta dei documenti da 75 a 83).
Al riguardo occorre rilevare che giusta Cass. Sez. Un 8203/2005 il divieto di ammissione di nuovi mezzi di prova riguarda anche le prove precostituite quali sono i documenti. Ad avviso della Corte, esclusa l’ammissibilità dei documenti prodotti in questo grado, la pretesa degli appellanti incidentali non risulta provata nei suoi presupposti”. 1.5) Invero,le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio secondo cui nel rito ordinario, con riguardo alla produzione di nuovi documenti in grado di appello, l’art. 345 comma 3°c.p.c. va interpretato nel senso che esso fissa sul piano generale il principio della inammissibilità di mezzi di prova "nuovi" - la cui ammissione, cioè, non sia stata richiesta in precedenza - e, quindi, anche delle produzioni documentali, indicando nello stesso tempo i limiti di tale regola, con il porre in via alternativa i requisiti che tali documenti, al pari degli altri mezzi di prova, devono presentare per poter trovare ingresso in sede di gravame: requisiti consistenti nella dimostrazione che le parti non abbiano potuto proporli prima per causa ad esse non imputabile, ovvero nel convincimento del giudice circa l’indispensabilità degli stessi per la decisione.
A ciò deve aggiungersi che, nel giudizio di appello l'indispensabilità delle nuove prove deve apprezzarsi necessariamente in relazione alla possibilità di eliminare ogni incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio, oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado ( Sez.
U, n.10790 del 4 maggio 2017; Sez. 2, n. 24129 del 3 ottobre 2018). 1.6) Nella specie,peraltro, trattandosi di un documento successivo alla conclusione del giudizio avanti il Tribunale (relazione proveniente dal Comune di Pistoia), se è pur vero che la Corte distrettuale non ha motivato in ordine alla sua indispensabilità o no, è altrettanto vero che il motivo di ricorso è privo di autosufficienza, giacché i ricorrenti avrebbero dovuto allegarlo oppure almeno specificarne il contenuto, al fine di dimostrarne l’indispensabilità, per consentire alla Corte di valutarlo al fine della connessione con la domanda di costituzione della servitù di uso pubblico. 1.7) Con riguardo alle prove orali, asseritamente non delibate, occorre considerare che, in nessuna delle due sentenze impugnate, si accenna alla deduzione di prove orali da parte degli appellanti incidentali.
Alcunché si rinviene in particolare nella sentenza non definitiva n. 12/14 – quella che ha scrutinato il giudizio sull’uso pubblico della servitù – neppure nell’epigrafe, contenente le conclusioni delle parti. Solo nelle conclusioni riportate dalla sentenza definitiva è scritto “Si chiede occorrendo ammettersi la prova per testi richiesta in primo grado di cui alla memoria ex art.184 c.p.c.”, il che farebbe intendere che la richiesta sia stata introdotta, come obiter dictum, solo in esito al deposito della CTU disposta in appello. 1.8) Invero, l a censura contenuta nel ricorso per cassazione relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale è inammissibile se il ricorrente, oltre a trascrivere i capitoli di prova e ad indicare i testi e le ragioni per le quali essi sono qualificati a testimoniare - elementi necessari a valutare la decisività del mezzo istruttorio richiesto - non alleghi e indichi la prova della tempestività e ritualità della relativa istanza di ammissione e la fase di merito a cui si riferisce, al fine di consentire "ex actis" alla Corte di Cassazione di verificare la veridicità dell'asserzione (Sez. 2, n. 9748 del 23 aprile 2010;
Sez. 6-L., n. 8204 del 4 aprile 2018). La mancata indicazione dei testi chiamati a deporre sui nove (su diciannove asseritamente richiesti) capitoli riportati nel ricorso, nonché la carenza di prova circa la tempestività e ritualità dell’istanza rivolta alla Corte d’appello rendono dunque inammissibile la predetta parte del motivo dedotto.
2) Mediante il primo motivo del ricorso incidentale, i Guidi assumono la nullità della sentenza impugnata per insanabile contraddizione delle statuizioni contenute nella sentenza non definitiva n. 12/14, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. L’affermazione della sentenza non definitiva, secondo cui la scrittura privata in data 21.10.1963 “è atto ricognitivo/costitutivo di una servitù di passo” sarebbe intrinsecamente contraddittoria, perché contenente due ipotesi alternative, fra loro inconciliabili. La lagnanza non ha ragion d’essere. 2.1) Appare infatti evidente che quella utilizzata dalla Corte distrettuale è una mera definizione, che non attinge minimamente il senso dell’accertamento operato, né comporta particolari conseguenze incidenti sugli interessi dei controricorrenti.
3) Il secondo motivo si appunta sul mancato disconoscimento della scrittura privata, denominata “transazione”. All’uopo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 214, 215 e 216 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. I Guidi avrebbero espresso nella maniera più netta la loro “non conoscenza” della scrittura privata, il che sarebbe stato conforme al disposto di cui all’art. 214 comma 2 c.p.c. laddove l’erede può limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura: oggetto del disconoscimento sarebbe la scrittura privata nel suo insieme e non il fatto specifico che la grafia appartenesse o no al suo autore apparente.
Inoltre, la verificazione richiesta ex adverso , anche se avanzata in via condizionata, sarebbe stata incompatibile con l’eccezione di decadenza dal disconoscimento del documento. La doglianza è infondata. 3.1) Questa Suprema Corte è ferma nel ritenere che il disconoscimento da parte dell'erede della scrittura privata attribuita al "de cuius" postula l'assolvimento dell'onere posto dall' art. 214 comma 2° cod. proc. civ. , consistente in una dichiarazione di specifico ed univoco contenuto di non conoscere la scrittura del proprio autore, non bastando perciò una generica deduzione di mancanza di elementi atti alla individuazione dell'autore del documento(Sez. 3, n. 9543 del 1° luglio 2002;
Sez. 3, n. 1591 del 6 febbraio 2002). L’affermazione della Corte distrettuale che “il disconoscimento deve essere rivolto alla scrittura e/o alla sottoscrizione, ed il disconoscimento presuppone un giudizio sull’autografia” è dunque del tutto conforme a diritto, oltre a costituire un giudizio di fatto , incensurabile in sede di legittimità perchécongruamente motivato.
4) La terza censura è volta a riproporre la nullità – per assoluta indeterminatezza dell’oggetto – dell’atto con il quale sarebbe stata costituita la servitù di passo. In particolare, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1027, 1031, 1346, 1418 e 1421 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. L’invocata nullità deriverebbe dalla carente determinazione dell’oggetto del contratto, stante la mancata individuazione dei fondi beneficiati ed il riferimento a due “misteriose” località (Casa del Nonno e Casa Marini) avrebbe comportatola violazione dell’art. 1346 c.c. Ulteriore causa di nullità della scrittura privata sarebbe riscontrabile nell’inesistenza del sinallagma.
Il motivo è infondato. 4.1) Il requisito della determinatezza o determinabilità dell'oggetto di un contratto riguardante un immobile non postula la specificazione dei dati catastali, trattandosi di indicazione rilevante ai fini della trascrizione, ma non indispensabile per la sicura identificazione del bene, evincibile anche da altri dati (Sez. 2, n. 11237 del 31 maggio 2016) . Occorre piuttosto avere riguardo all' indicazione e descrizione degli elementi identificativi del bene che ne costituisce l'oggetto(Sez. 2, n. 16078 del 28 luglio 2020).
E la Corte toscana – dopo aver correttamente puntualizzato che la transazione andò a definire una causa civile pendente avanti la Pretura di Pistoia (con il che risulta realizzato il requisito sinallagmatico dell’aliquid datum, aliquid retentum) – con un ragionamento del tutto plausibile ha affermato che, proprio in forza del collegamento logico con quella causa, le controparti del dante causa dei Guidi dovessero essere gli allora proprietari dei fondi dominanti, posti nelle due località Casa del Nonno e Casa Marini. Da ciò la determinabilità dell’oggetto e la conseguente validità dell’atto.
In definitiva, vanno rigettati il ricorso principale e quello incidentale. Le spese di lite fra i ricorrenti principali ed i ricorrenti incidentali vanno integralmente compensate, in ragione della reciproca soccombenza, mentre Lorena e Roberto Guidi devono rifondere quelle di Ngabonziza Olivia Guscelli e Fabrizio Hadrien Guscelli, come liquidate in dispositivo. Va dato atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1 - quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto, a carico dei ricorrenti principali e di quelli incidentali.
P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorsoprincipale e quello incidentale. Dichiara interamente compensate le spese del presente giudizio fra Andrea Vannini, Morena Calugi, Roberto Giaconi e Fabrizio Tognelli, da una parte, e Lorena e Roberto Guidi, dall’altra;condanna Lorena e Roberto Guidi al pagamento, in favore di Ngabonziza Olivia Guscelli e Fabrizio Hadrien Guscelli, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000 (cinquemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di Andrea Vannini, Morena Calugi, Roberto Giaconi e Fabrizio