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Ordinanza — n. 5627/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against appellate court ruling on penalty clause enforcement in delayed property delivery case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5627/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Edilizia Abitativa SRL against the Rome Court of Appeal's decision to dismiss a summary order for a penalty payment. The appellants argued that the appellate court improperly reformulated a final judgment on procedural grounds without examining the merits, thereby violating the principle of res judicata. The court held that the appellate court correctly applied the burden of proof regarding the debtor's fault for the delay and that the appellant failed to substantiate claims of omitted factual examination in the appeal. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, nn. 3) and 5), cod. proc. civ.; Art. 1366 cod. civ.; The appellate court's reformulation of a final judgment on procedural grounds does not violate res judicata if the substantive issue was already examined, and the burden of proving non-imputability of delay rests with the debtor.

Parole chiave

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penalty clause enforcement res judicata violation procedural reformulation burden of proof delay appellate court review termine di revisione preclusione per tardività termine legale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, nn. 3) and 5), cod. proc. civ.
civ., con riferimento all’art. 360, comma 1, n.
Art. 1366 cod. civ.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge, ex art. 1366 cod. civ., con riferimento all’art.
Art. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ.
Art. 369, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ.
art. 2909 cod. civ
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2909 cod. civ.
art. 324 cod. proc. civ
e dell’art. 324 cod. proc. civ., con riferimento all’art.
art. 1366 cod. civ
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge, ex art. 1366 cod. civ., con riferimento all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 1, n. 16417/2022
Cass. Sez. 1, n. 16417/2022, in motivazione; Cass.
Cass. Sez. 6-1, n. 25584/18
16417/2022, in motivazione; Cass. Sez. 6-1, n. 25584/18; Cass.
Cass. Sez. 1, n. 15659/2011
25584/18; Cass. Sez. 1, n. 15659/2011, che richiamano Cass.
Cass. Sez. U, n. 13533/2001
15659/2011, che richiamano Cass. Sez. U, n. 13533/2001 ; sull’assoggettabilità della clausola penale alla disciplina generale delle obbligazioni: Cass.
Cass. n. 14764/2014
13533/2001 ; sull’assoggettabilità della clausola penale alla disciplina generale delle obbligazioni: Cass. n. 14764/2014; Cass.
Cass. n. 7180/2012
14764/2014; Cass. n. 7180/2012; Cass.
Cass. n. 1097/1995
7180/2012; Cass. n. 1097/1995).
Sez. U. n. 8053 del 7 aprile 2014
Sez. 1, n. 16417/2022
Sez. 1, n. 16417/2022, in motivazione; Cass.
Sez. 1, n. 15659/2011
Sez. 1, n. 15659/2011, che richiamano Cass.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19061-2017 proposto da: EDILIZIA ABITATIVA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SALARIA 58, presso lo studio dell'avvocato FEDERICO BIANCA, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro CIORBA CARMELA, in proprio e nella qualità di erede di Micarelli Florido, MICARELLI ANDREA, MICARELLI TOMMASO, nella qualità di eredi di Micarelli Florido, BUCCHI PAOLA e MICARELLI DAVIDE nella qualità di eredi di Micarelli Enrico, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA ADRIANA 8, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI FRANCESCO BIASIOTTI MOGLIAZZA, che li rappresenta e difende; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 3184/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 16/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2022 dal Consigliere Dott. CRISTINA AMATO; Ric. 2017 n. 19061 sez. S2 -ud. 27-06-2022 - 2 - RILEVATO CHE:

1. Edilizia Abitativa s.r.l. proponeva opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma per il pagamento di €59.590,34, oltre interessi e spese, a titolo di penale. Talesomma era statariconosciuta in favore di Florido Micarelli e Carmela Ciorba con precedente sentenza dello stesso Tribunale n. 20562/2002, ove veniva accertato che la consegna di un villino – oggetto di un contratto di compravendita per la realizzazione di un complesso immobiliare, i cui lavori di costruzione dovevano essere ultimati da Edilizia Abitativa s.r.l. entro e non oltre il 13.05.1998 - era avvenuta in ritardo, ossia in data 22.01.2001; sicché ai creditori opposti era dovuta la somma indicata a titolo di penale, pattuita nel contratto di compravendita per Lire 100.000 al giorno.

Il Tribunale adito, con sentenza n. 20074/2012 accoglieva l’opposizione, osservando che il decreto ingiuntivo era stato emesso su un punto successivamente riformato dalla Corte d’Appello di Roma, con sentenza passata in giudicato, rendendo con ciò inammissibile ogni ulteriore accertamento sulla fondatezza dell’azionato credito.

2. Gli appellanti Florido Micarelli e Carmela Ciorba (proseguito da Carmela Ciorba e da Enrico, Tommaso e Andrea Micarelli) impugnavano la predetta sentenza del Tribunale lamentando che la Corte d’Appello aveva riformato la sentenza di primo grado n. 20562/2002 su un profilo in rito (tardività della domanda riconvenzionale proposta dagli odierni resistenti, avente ad oggetto il pagamento della penale di cui si discute), senza entrare nel merito della pretesa, con conseguente preclusione della formazione del giudicato; censuravano , quindi, l ’omesso esame della documentazione prodotta a corredo e sostegno della domanda la Ric. 2017 n. 19061 sez. S2 -ud. 27-06-2022 - 3 - cui fondatezza era stata già valutata con sentenza del Tribunale di Roma n. 20562/2002.

3. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 3184/2017 qui impugnata,accoglieva l’appello e, per l’effetto, rigettava l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Edilizia Abitativa s.r.l. Per quel che ancora rileva in questa sede, osservava la Corte che: -la riforma della Corte d’Appello di Roma non toccava nel merito la domanda proposta in riconvenzionale dagli appellati: si trattava di decisione di rito sulla quale siè formato un giudicato formale, laddove il giudicato sostanziale si forma soltanto sulle pronunce a contenuto decisorio nel merito, ovvero quelle che statuiscono in ordine all’esistenza o meno delle situazioni giuridiche dedotte e oggetto della controversia(Cass. n. 26377/2014;

Cass. n. 15383/2014); -nel merito, non meritano accoglimento le obiezioni dell’appellata , in virtù delle quali la clausola penale riguardava un obbligo di fine lavori, di fatto adempiuto, non di consegnadell’immobile; l’onere della prova dell’imputabilità del ritardo nella consegna spettava agli appellanti. Su quest’ultimo punto, a giudizio della Corte, trova applicazione -anche alla pattuizione in materia di clausola penale – la disciplina generale sulle obbligazioni, e in particolare il principio consolidato in tema di riparto dell’onere della prova, in virtù del quale:

«Anche quando sia dedotto l’inesatto adempimento dell’obbligazione al creditore spetta la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell’esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione» (Cass.n. 826/2015; Cass. n. 13533/2001); - quanto al contenuto dell’obbligazione dedotta nella clausola penale, è vero che essa non evoca la consegna dell’immobile (si legge infatti nel contratto: «la società acquirente [Edilizia Abitativa s.r.l.]…si Ric. 2017 n. 19061 sez.

S2 -ud. 27-06-2022 - 4 - obbliga ad ultimare i lavoriper le parti comuni …. Entro e non oltre il 31 maggio 1998»): tuttavia, un’interpretazione secondo buona fede della clausola, confortata anche dalla condotta tenuta dalle parti (la consegna del villino ai proprietari effettuata al completamento dei lavori, e documentata da formale verbale), porta a ritenere che il completamento delle opere doveva coincidere con la consegna (delle parti comuni e di quanto rimasto in proprietà dei venditori, ossia ilvillino di cui si discute denominato ‘E’).

4. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Edilizia Abitativa s.r.l., affidandolo a due motivi. Si difendono con controricorso Ciorba Carmela, Micarelli Andrea, Micarelli Enrico, Micarelli Tommaso. In prossimità dell’udienza i controricorrenti hanno presentato memoria. CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 324 cod. proc. civ., con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., per aver considerato come fonte di prova un elemento di fatto (la C.T.U. con il verbale di consegna dell’immobile) contenuto in una sentenza ( Tribunale Roma n. 20652/2002) che non esiste più, perché annullata in quel punto in sede di gravame, non essendo dirimente il fatto che l’annullamento sia avvenuto in rito, in quanto il soggetto che ha interesse al riconoscimento del suo diritto dovrà dare ex novoprova dei fatti costitutivi in un diverso giudizio (opposizione a decreto ingiuntivo proposto dall’odierna ricorrente).

Né può dirsi sufficiente il solo titolo contrattuale,occorrendo la prova dell’imputabilità del ritardo nella consegna ad Edilizia Abitativa s.r.l.: prova che non può Ric. 2017 n. 19061 sez. S2 -ud. 27-06-2022 - 5 - più essere derivata dalle risultanze della C.T .U.ma che grava sul creditore della prestazione. 1.1. Il motivo è infondato. Non vi è dubbio che sull’accertamento della penale dovuta non si sia formato giudicato sostanziale, in applicazione di un principio già espresso da questa Corte, correttamente richiamato dalla Corte d’Appello di Roma, al quale il Collegio intende dare continuità:

«La pronuncia "in rito" dà luogo soltanto al giudicato formale, con la conseguenza che essa produce effetto limitato al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata e, pertanto, non è idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale» (Cass. Sez. 3, n. 13603 del 19/05/2021; Cass. Sez. 3, n. 26377 del 16/12/2014). Del resto, l o stesso ricorrente riconosce che l’annullamento della sentenza di primo grado investe un punto di rito, ossia l’inammissibilità della domanda riconvenzionale tardivamente proposta dagli appellati nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. 1.2.

Ciò premesso, la diversa questione della prova dei fatti costitutivi non è proponibile in Cassazione, in quanto sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. n. 19717/2022; Cass. Sez. 2, n. 21127 dell’8 agosto 2019). I l provvedimento impugnato non è censurabile sotto il profilo di vizi logici o della congruità della motivazione nella valutazione delle prove, poiché la Corte si è soffermata sull’interpretazionedel titolo in forza del quale la penale era dovuta (il contratto e la clausola penale ivi contenuta; non già la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Roma : pp. 5, 9 della sentenza impugnata), nonché sull’evidenza del ritardo nella consegna dell’immobile (immediatamente contestato dai coniugi Micarelli, quale Ric. 2017 n. 19061 sez.

S2 -ud. 27-06-2022 - 6 - allegazione sufficiente in base alla distribuzione degli oneri probatori: pp. 7-8). Né la parte appellata, odierna ricorrente, ha in quell’occasione fornito prova dell’ultimazione dei lavori da parte di Edilizia Abitativa s.r.l. asseritamente avvenuta in data 24.03.1998 nei termini contrattuali (p. 9 delricorso). D’altra parte, secondo un orientamento consolidato che ha superato un contrasto giurisprudenziale, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente (p. 7 del ricorso), a fronte di un’inequivocabile allegazione dell’importante ritardo da parte dell’appellante, la prova della non imputabilità dell’adempimento inesattoquale fatto estintivo dell’altrui pretesa gravava sul debitore (da ultimo, ex plurimis:

Cass. Sez. 1, n. 16417/2022, in motivazione; Cass. Sez. 6-1, n. 25584/18; Cass. Sez. 1, n. 15659/2011, che richiamano Cass. Sez. U, n. 13533/2001 ; sull’assoggettabilità della clausola penale alla disciplina generale delle obbligazioni: Cass. n. 14764/2014; Cass. n. 7180/2012; Cass. n. 1097/1995).

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge, ex art. 1366 cod. civ., con riferimento all’art. 360, comma 1, nn.

3) e 5 ), cod. proc. civ. , per avere il giudice d’appello considerato come interpretazione di buona fede una lettura parziale ed incompleta dei fatti di causa (erronea ed omessa motivazione), omettendo di esaminare fatti decisivi del giudizio oggetto di discussione tra le parti (l’ultimazione dei lavori in data 24.3.1998), con la conseguenza di aver riconosciuto ai resistentiil diritto alla corresponsione della penale che altrimenti essi non avrebbero avuto. 2.2. Il motivo è inammissibile. Nel rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6), e 369, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., spetta al ricorrente indicare il «fatto storico», il cui Ric. 2017 n. 19061 sez.

S2 -ud. 27-06-2022 - 7 - esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale,da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando»tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività» , fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in caus a , sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez.

U. n. 8053 del 7 aprile 2014). Il ricorrente afferma l’avvenuta ultimazione dei lavori in data 24.03.1998, ma non dà atto del se e dove si sia discusso nel merito, né dà atto della decisività di tale fatto rispetto al la com pro vata consegna dell’immobile di cui è causa in diversa data (22.01.2001). Il motivo è, dunque, inammissibile, perché tenta di riproporre in sede di legittimità una questione di interpretazione del contratto che – stante la logicità e congruità della motivazione del provvedimento impugnato - non può essere oggetto di esame in sede di legittimità.

3. In definitiva, il ricorso è rigettato, stante l’infondatezza del primo motivo e l’inammissibilità del secondo. Le spese sono definite come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in €2.900,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre accessori di leggenella misura del 15%. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 - quater, nel testo introdotto dallalegge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo Ric. 2017 n. 19061 sez. S2 -ud. 27-06-2022 - 8