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Ordinanza — n. 5620/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal for monetary revaluation and contract renegotiation in urbanization debt dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5620/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the lower court's refusal to grant monetary revaluation and contract renegotiation in a dispute over urbanization costs. Silpat SRL argued that the appellate court ignored statutory revaluation rights and failed to consider renegotiated amounts during public sales. The court agreed, ruling that revaluation is not a new claim and that the lower court must verify if renegotiations altered the debt amount.

Regesto Legislator

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Art. 1277 c.c.; Art. 112 c.p.c.; Art. 2697 c.c.: Monetary revaluation of a debt is executable ex officio and does not constitute a new claim, while courts must verify if subsequent renegotiations altered the original contractual obligation amount.

Parole chiave

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monetary revaluation urbanization debt contract renegotiation appellate review civil procedure aggiudicazione di appalto comunale contributi di urbanizzazione pactum de cedendo

Disposizioni normative citate

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Art. 1277 c.c.
3 c.p.c., la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 1277 c.c. e dell’art.
Art. 112 c.p.c.
Art. 2697 c.c.
art. 378 c.p
Entrambe le parti hanno depositato memoriaex art. 378 c.p.c.
art. 1277 c.c
3 c.p.c., la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 1277 c.c.
art. 112 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 6711 del 10 marzo 2021
Pertanto, essa può essere formulata in qualsiasi momento del giudizio di primo grado o di appello e, quindi, anche in sede di precisazione delle conclusioni o nella comparsa conclusionale d'appello (Sez. 1, n. 6711 del 10 marzo 2021; Sez.
Sez. 3, n. 26374 del 10 dicembre 2014
6711 del 10 marzo 2021; Sez. 3, n. 26374 del 10 dicembre 2014).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8429/2022 R.G. proposto da : SILPAT SRL, domiciliataex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesadall'avvocato GIAMMUSSO GIUSEPPE MARIA (GMMGPP75D23C351R) -ricorrente- contro LAMPONI LUCIANA, SERAFINI PRIMO, MORENI DOMENICO, EDIL MACERATESE DI PETTINARI STEFANIA E C SNC, MONTENERI ANNA MARIA, elettivamente domiciliati in Macerata, viaGiuliano da Maiano 3, presso lo studio dell’avvocatoPIERDOMINICI ITALO (PRDTLI52P07B474P) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro TOLOMEISTEFANO, TOLOMEI PATRIZIA, TALPACCI AN TONIO, SERRI NAZZARENO, MICARELLI DUILIO, MORELLI EMMA, TARANTINO RITA ANNUNZIATA, elettivamente domiciliati in CAMERINO, viaFarnese n.75, presso lo studio dell’avvocato PIERDOMINICI FABIO (PRDFBA57T31B474R) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro GIANFELICI GIANFRANCO, SERAFINI PRIMO -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n. 1043/2021 depositata il21/09/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/02/2023 dal Consiglieredr. MAURO MOCCI . FATTI DI CAUSA Con atto pubblico del 31 luglio 1987, il Comune di Camerino stipulava con Domenico Amici, Rina Olivieri e Remo Battellini una convenzione per l’attuazione di un piano di lottizzazione di alcuni terreni ubicati in quel territorio. Tra gli obblighi a carico dei lottizzanti, si prevedeva l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e di una quota di quelle di urbanizzazione secondaria. A mezzo di successive alienazioni, i terreni pervenivano alla s.r.l.

Sil.Pat., che portava a termine le opere di urbanizzazione primaria e le trasferiva al Comune di Camerino, restando così titolare della posizione creditoria nei confronti dei cessionari dei vari lotti. Poiché costoro non intendevano pagare le suddette somme, la Sil. Pat s.r.l. li citava avanti il Tribunale di Camerino che, in esito all’istruttoria, accoglieva la domanda. Su gravame di Domenico Moreni, Luciana Lamponi, Edil Maceratese s.n.c. di Pettinari Stefania C., Primo Serafini, Anna Maria Monteneri, con sentenza n. 1043, depositata il 21 settembre 2021, la Corte d’appello di Ancona, in riforma della sentenza impugnata, riconobbe alla Sil.

Pat., a carico di ciascun convenuto, il corrispettivo pro quota delle opere successive agli acquisti. Il giudice di secondo grado sostenne che la domanda della SILPAT avrebbe dovuto essere qualificata come adempimento di un appalto, e quindi diretta al pagamento del corrispettivo delle opere di urbanizzazione: in tal senso, la SILPAT sarebbe divenuta appaltatricedei singoli acquirenti solo dopo ogni acquisto, epoca i n cui sarebbe potuto sorgere un rapporto contrattuale. Sil. Pat. s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di due motivi.

Resistono con controricorso Domenico Moreni, Luciana Lamponi, Edil Maceratese s.n.c. di Pettinari Stefania C., Primo Serafini ed Anna Maria Monteneri, nonché Stefano Tolomei, Patrizia Tolomei, Nazzareno Serri, Duilio Micarelli, Emma Morelli e Rita Annunziata Tarantino. Sono rimasti intimati Gianfranco Gianfelici e Primo Serafini. Entrambe le parti hanno depositato memoriaex art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Con la prima doglianza, proposta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 1277 c.c. e dell’art. 112 c.p.c.

La sentenza impugnata, pur riconoscendo un corrispettivo a favore della società, avrebbe computato esclusivamente gli interessi legali e non anche la rivalutazione monetaria. La domanda era stata ritualmente svolta e sempre reiterata e comunque sarebbe spettata ipso iure.

2) Mediante la seconda censura, Sil. Pat. s.r.l . denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art.2697 c.c.: la Corte d’appello avrebbe ignorato la rinegoziazione delle pattuizioni sull’importo degli oneri di urbanizzazione dovuti dagli acquirenti, avvenute in sede di stipula degli atti pubblici di compravendita.

3) Il primo motivo è fondato. Il collegio ritiene di dover ribadire l’orientamento della consolidata giurisprudenza, secondo cui, poiché la rivalutazione monetaria di un debito di valore è eseguibile anche d'ufficio, sempre che non si siano verificate preclusioni, la richiesta di rivalutazione non costituisce domanda nuova, in quanto con essa il creditore tende a conseguire, attraverso una "aestimatio" che tenga conto dell'effettivo valore della moneta, lo stesso "petitum" originario. Pertanto, essa può essere formulata in qualsiasi momento del giudizio di primo grado o di appello e, quindi, anche in sede di precisazione delle conclusioni o nella comparsa conclusionale d'appello (Sez. 1, n. 6711 del 10 marzo 2021; Sez. 3, n. 26374 del 10 dicembre 2014).

4) Il secondo motivo è anch’esso fondato. Sul punto della rinegoziazione degli oneri al momento della stipulazione dell’atto pubblico, la Corte d’appello ha – in modo del tutto anodino – affermato che “ indipendentemente da ogni questione sulla fonte delle obbligazioni nel rapporto preliminare- definitivo, il contratto avrebbe potuto configurarsi solo per opere di urbanizzazione da realizzarsi dopo l’acquisto”. E’ stato cosìeluso un problema centrale, che pure era stato posto all’attenzione dei giudici di merito, tanto più ove si consideri il differente importo posto a carico dei lottizzanti, fra il primo ed il secondo giudizio. La sentenza impugnata va dunque cassata ed il giudice del rinvio, che si designa nella Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, oltre che computare la rivalutazione monetaria, dovrà altresì verificare se la rinegoziazione delle pattuizioni abbia determinato un differente importo del dovuto al momento degli atti pubblici.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese