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Ordinanza — n. 5498/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against contract termination, upholding lower court's factual findings on minimum price terms.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5498/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the contractor's claim that the contract lacked a minimum price term. The appellate court correctly found no express agreement for a minimum sum in the invitation letter, order letter, or tender documents. The supreme court affirmed that the lower judge's interpretation of the contract's silence on this point was a matter of fact review, not a legal error subject to cassation.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 4 c.p.c.; Art. 378 c.p.c.: The cassation court cannot review the factual interpretation of contract terms regarding minimum price guarantees, reserving such evaluation exclusively to the court of first instance based on the evidence presented.

Parole chiave

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contract termination minimum price term inadmissible appeal contract interpretation appellate review obbligo di restituzione calcolo dell'indennità risarcitoria risarcimento contrattuale del danno

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 4 c.p.c.
denuncia, sempre ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, oltre che per violazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 378 c.p.c.
con controricorso, illustrato da successiva memoria ex art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Con la prima doglianza, la ricorrente assume la nullità della sentenza impugnata e del relativo procedimento, ai sensi dell’art.
D.P.R. 115/2002
13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto.
art. 2041 c.c
art. 378 c.p
con controricorso, illustrato da successiva memoria ex art. 378 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 - 2, n. 7724 del 9 marzo 2022
Sez. 1, n. 26774 del 22 dicembre 2016
Sez. 1, n. 26774 del 22 dicembre 2016).
Sez. 2, n. 20553 del 19 luglio 2021
Sez. 1, n. 16987 del 27 giugno 2018
Sez. 3, n. 10891 del 26 maggio 2016
Sez. 3, n. 10891 del 26 maggio 2016; Sez.
Sez. 3, n. 245 del 10 febbraio 2015
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13824/2022 R.G. proposto da : ALBA COSTRUZIONI SCPA, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato PAUCIULO GERARDO (PCLGRD77C15F912X) -ricorrente- contro 2I RETE GAS SPA, elettivamente domiciliata in ROTONDA ROTONDESI IN ARGENTINA, presso lo studio dell’avvocato BONAFINE ALESSIO LUCA (BNFLSL86E12G975R) rappresentata e difesa dall'avvocato GIORGETTI MARIA CARLA (GRGMCR69R59F205G) -controricorrente- avverso la SENTENZAdella CORTE D'APPELLO MILANO n. 993/2022 depositata il24/03/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/02/2023 dal Consiglieredr. MAURO MOCCI . FATTI DI CAUSA Alba Costruzioni s.c.p.a. evocava Rete Gas s.p.a. avanti il Tribunale di Milano, chiedendo la risoluzione del contratto di appalto stipulato inter partes, con la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 260.000,00, a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, ovvero, in subordine, al pagamento della somma di € 200.000,00, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2041 c.c. Nella resistenza della controparte, che aveva svolto domanda riconvenzionale, il giudice adito accertava e dichiarava l’intervenuta cessazione degli effetti del contratto per scadenza naturale, condannando l’attrice alla rifusione delle spese di lite.

Sulgravame di Alba Costruzioni, con sentenza n. 993, depositata il 24 marzo 2022, la Corte d’appello di Milano rigettava l’impugnazione. Il giudice di secondo grado sosteneva che né dalla Lettera d’invito né dalla Lettera d’Ordine si sarebbe potuta evincere l’espressa pattuizione di un importo minimo contrattuale, né tantomeno che lo stesso fosse stato individuato nella somma di € 574.000,00. E neppure il Capitolato d’appalto avrebbe previsto un qualche importo contrattuale minimo garantito. Alba Costruzioni s.c.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di due motivi.

Resiste Rete Gas s.p.a. con controricorso, illustrato da successiva memoria ex art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Con la prima doglianza, la ricorrente assume la nullità della sentenza impugnata e del relativo procedimento, ai sensi dell’art. 360 n.

4) c.p.c., nella parte in cui il giudice di secondo grado ha ravvisato l’inapplicabilità della disposizione di cui all’art. 6.0, Capitolo 6, Sez. IV del Capitolato d’appalto, per asserito contrasto con la lettera d’ordine. La sentenza impugnata avrebbe errato nel ritenere che la lettera d’ordine avesse derogato (o quantomeno fosse incompatibile con) l’art. 6.0, Capitolo 6, Sez. IV del Capitolato d’appalto, giacché le uniche deroghe ad alcune disposizioni del capitolato d’appalto sarebbero state espressamente indicate ed elencate all’art. 2 della lettera d’ordine. In altri termini, la deroga alle disposizioni del Capitolato d’appalto avrebbe potuto essere disposta solo dalla fonte contrattuale sovraordinata e di successiva formazione e, quindi, dalla lettera d’ordine, laddove, invece, erano state recepite integralmente le disposizioni del Capitolato d’appalto: non avendo la Lettera d’ordine espressamente derogato l’art. 6.0 del Capitolato d’appalto, tale disposizione avrebbe dovuto ritenersi valida ed efficace tra le parti.

2) Mediante la seconda censura, Alba Costruzioni s.c.p.a. denuncia, sempre ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, oltre che per violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 112, 132 e 164 IV e V comma c.p.c., 2697 c.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c., nonché per l’omessa valutazione di circostanze rilevanti ai fini della decisione della causa ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. La Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto non dimostrato il pregiudizio subito dalla ricorrente per effetto dell’omesso rilascio dei certificati richiesti, laddove già nel corso del primo grado di giudizio era stata domandata la condanna dell’intimata al rilascio della documentazione in parola, e non il risarcimento dei danni patiti per il rifiuto manifestato ex adverso , per cui nessun pregiudizio avrebbe dovuto essere dimostrato.

In ogni caso, sarebbe stata provata la conseguenza pregiudizievole derivante da tale rifiuto, avendo controparte comunicato il proprio diniego allo svincolo della fideiussione rilasciata con missiva del 18.12.2017.

3) Il secondo motivo, che deve essere valutato con priorità logica, è inammissibile. 3.1) La Corte d’appello ha in proposito motivato “Quanto ai danni, infatti, risultano indimostrate tutte le circostanze allegate dall’appellante che, come correttamente osservato dal Tribunale, “non ha dimostrato che l’inerzia di Rete Gas abbia provocato l’impossibilità per l’appaltatrice di liberare le polizze assicurative; alcuna comunicazione in tal senso, proveniente dall’Istituto assicurativo, è stata prodotta; né Alba Costruzioni ha chiesto alla propria assicurazione di liberare le polizze suddette.

Ne vi è la prova in atti che Alba Costruzioni continui a pagare i premi assicurativi in attesa del certificato di collaudo.”. Inoltre, la domanda di condanna al rilascio risulta formulata in maniera del tutto generica, tale da precludere l’individuazione dei documenti oggetto dell’eventuale comando giudiziale ed il successivo adempimento dell’appellata. La società appellante, infatti, si è limitata a una individuazione generica dei suddetti documenti sulla scorta del fatto che “avendo [ella] dedotto di non aver ricevuto alcun collaudo, né tantomeno il verbale di ultimazione delle opere, è evidente che [la richiesta] si riferiva a tutta l’attività espletata nel corso del rapporto di appalto”, non avvedendosi però del fatto che, proprio alla luce della gran mole di attività espletata, ella era obbligata a una precisa e specifica indicazione dei documenti oggetto di rilascio.

Pertanto, risulta evidente che il Tribunale abbia correttamente inteso la domanda dell’appellante e che altrettanto correttamente, a fronte delle suddette carenze di allegazione di prova, ha ritenuto non accoglibile la domanda dell’appellante per carenza d’interesse”. 3.2) Orbene, ove si consideri che – secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte (Sez. 1, n. 7090 del 3 marzo 2022; Sez. 3, n. 22598 del 25 settembre 2018) - i n seguito alla riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, sicché l’obbligo disposto dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione, per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile, ne deriva che nessun rimprovero di tal genere può essere mosso alla sentenza impugnata. 3.3) D’altronde, per la parte della doglianza direttamente veicolata attraverso l’art. 360 n. 5 c.p.c., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto siastato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez.

U. n. 8053 del 7 aprile 2014). All’uopo, la ricorrente non deduce alcun fatto storico decisivo, quanto piuttosto il mancato rilievo delle conseguenze pregiudizievoli dato al rifiuto dei documenti da parte della Rete Gas. 3.4) In ogni caso, la conferma anche in punto di fatto della sentenza di primo grado ad opera dell’appello integra l'ipotesi di «doppiaconforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Sez. 6 - 2, n. 7724 del 9 marzo 2022;

Sez. 1, n. 26774 del 22 dicembre 2016). Per il resto, la doglianza –lungi dal censurare violazioni di norme di legge – si traduce in una critica alla valutazione delle prove, come effettuata dalla Corte d’appello. Va in proposito rammentato che spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllare l'attendibilità e la concludenza delle prove, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova (Sez. 2, n. 20553 del 19 luglio 2021).

4) Il primo motivo è anch’esso inammissibile. 4.1) La Corte d’appello ha affermato che “tanto dalla Lettera d’invito quanto dalla Lettera d’Ordine non si evince l’espressa pattuizione di un importo minimo contrattuale né tantomeno che questo è stato individuato nella somma di € 574.000,00”. Ha poi aggiunto: “Inoltre, contrariamente a quanto asserito dall’appellante, anche il Capitolato d’appalto non prevede alcun importo contrattuale minimo garantito”. Posto che il capitolato d’appalto non integra la lettera d’ordine (ossia il contratto fra le parti) ed in quest’ultima non è previsto il minimo garantito, tanto più che solo al committente (Rete Gas) sarebbe spettato avvalersi delle varianti (Capitolo 6 IV 6.0), l’interpretazione data dal giudice di secondo grado appare del tutto plausibile. 4.2) In tema diinterpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguenteinammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (Sez. 1, n. 16987 del 27 giugno 2018;

Sez. 3, n. 10891 del 26 maggio 2016; Sez. 3, n. 2465 del 10 febbraio 2015). Alla statuizione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite della controricorrente, come liquidate in dispositivo. Va datoatto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore di 2I Rete Gas s.p.a, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 10.000 (diecimila) per compenso, oltre ad I.V.A., c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare che la ricorrente è tenuta a versare un ulter