Cassation court dismisses revocation appeal against procedural dismissal due to pending Supreme Court ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the revocation appeal filed by ENEL against a prior order declaring the main appeal inadmissible. The core facts involve ENEL's attempt to overturn a procedural dismissal based on a late filing, while ABSUC Casale San Nicola had filed a delayed incidental appeal. The court deferred the decision because the outcome depends on a pending ruling by the Supreme Court's Section of Unity regarding the same legal issue.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391, comma 1, c.p.c.; Art. 23, comma 8-bis, D.L. 137/2020: When a revocation appeal relies on a question already remitted to the Section of Unity, the court must suspend the decision and remand the case to a new term pending the Section of Unity's ruling.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 31377/2021 R.G. proposto da: ENEL PRODUZIONE S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA RUGGERO FAURO 43, presso lo studio dell’avvocato PETRONIO UGO, che la rappresenta e difende -ricorrente- contro ASBUC CASALE SAN NICOLA, rappresentata e difesa dall'avvocato RODOLFO LUDOVICI; -controricorrente e ricor rente incidentale - avverso l'ordinanza n. 11890/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 06/05/2021. Viste le conclusioni motivate, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile a norma dell'art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022), formulate dal P.M. in persona della Sostituta Procuratore Generale ROSA MARIA DELL’ERBA, la quale ha chiesto il rinvio della causa a nuovo ruolo in attesa della decisione della questione rimessa alle Sezioni Unite con ordinanza interlocutoria 23 novembre 2022, n. 34460; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2023 dal Consigliere ANTONIO SCARPA; rilevato che: la ENEL Produzioni s.p.a. ha proposto ricorso per la revocazione della ordinanza 6 maggio 2021, n. 11890/2021 della Corte di cassazione; l’ordinanza n. 11890/2021 della Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile per mancato deposito il ricorso principale proposto dalla ENEL Produzioni avverso sentenza della Corte d’appello di Roma n. 5054/2019 del 23 luglio 2019, con conseguente inefficacia del ricorso incidentale tardivo proposto dalla ABSUC Casale San Nicola; con ordinanza interlocutoria n. 19713/2022 del 17 giugno 2022, all’esito dell’adunanza del 10 giugno 2022, il Collegio ritenne che il ricorso per la revocazione della ordinanza 6 maggio 2021, n. 11890/2021 non fosse inammissibile, ai sensi dell’art. 391, comma 1, c.p.c., rimettendo perciò la causa alla pubblica udienzadella sezione semplice, da fissare unitamente alla trattazione del ricorso R.G. n. 7015/2020; i ricorsi sono stati trattati in camera di consiglio procedendo nelle forme di cui all’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile a norma dell'art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022); la ENEL Produzioni s.p.a. ha presentato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.; deve disporsi la riunione del ricorso R.G. n. 7015/2020 al ricorso R.G. n. 31377/2021; la decisione delle questioni poste nei ricorsi in esame è correlata alla decisione delle analoghe questioni rimesse alle Sezioni Unite con ordinanza interlocutoria Cass.
Sez. II, 23 novembre 2022, n. 34460; P. Q. M. La Corte ordina la riunione del ricorso R.G. n. 7015/2020 al ricorso R.G. 31377/2021 e rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Secon